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Document 62011CN0008

    Causa C-8/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 6 gennaio 2011 — Johann Bilker e a./EWE AG

    GU C 113 del 9.4.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/2


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 6 gennaio 2011 — Johann Bilker e a./EWE AG

    (Causa C-8/11)

    2011/C 113/03

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Oldenburg

    Parti

    Ricorrente: Johann Bilker e a.

    Convenuta: EWE AG

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che le disposizioni legislative o regolamentari non sono soggette alle disposizioni di detta direttiva anche qualora un professionista rinvii, nelle sue condizioni di contratto, a disposizioni legislative o regolamentari emanate per una diversa categoria di consumatori e per un diverso tipo di contratto. Se, in caso di inapplicabilità della direttiva, l’esclusione dell’applicazione si estenda anche all’obbligo di chiarezza e comprensibilità fissato dall’art. 5.

    2)

    Se l’art. 5, primo periodo, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché l’art. 3, n. 3, quarto periodo, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE (2), relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, debbano essere interpretati nel senso che non sussiste una «clausola chiara e comprensibile» ovvero che non è garantito «un elevato livello di tutela dei consumatori con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto», qualora un professionista intenda giustificare un diritto unilaterale di modifica del prezzo con il rilievo che, nelle sue condizioni generali di contratto, si rinvia genericamente ad un regolamento adottato per una diversa categoria di consumatori e per un diverso tipo di contratto, nel quale per di più la norma applicabile al diritto di modifica del prezzo non rispetta l’obbligo di trasparenza.


    (1)  GU L 95, pag. 29.

    (2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).


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