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Document 62011CJ0669

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2012.
ED & F Man Alcohols Ltd contro Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Francia.
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Ambito di applicazione ratione materiae - Nozione di "violazione degli interessi finanziari dell'Unione" - Gara semplice di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione - Esportazione di lotti di alcole al di fuori dell'Unione dopo la scadenza del termine impartito - Incameramento della cauzione di buona esecuzione - Misure amministrative - Sanzioni amministrative - Regolamento (CE) n. 360/95 - Regolamento (CE) n. 1623/2000 - Applicazione retroattiva della sanzione meno severa.
Causa C-669/11.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:618





Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2012 –
ED & F Man Alcohols

(causa C-669/11)

«Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Ambito di applicazione ratione materiae – Nozione di “violazione degli interessi finanziari dell’Unione” – Gara semplice per alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento destinati all’esportazione – Esportazione di lotti di alcole al di fuori dell’Unione dopo la scadenza del termine impartito – Incameramento della cauzione di buona esecuzione – Misure amministrative – Sanzioni amministrative – Regolamento (CE) n. 360/95 – Regolamento (CE) n. 1623/2000 – Applicazione retroattiva della sanzione meno severa»

1.                     Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Irregolarità – Nozione – Violazione, da parte di un operatore che ha ottenuto partite di alcole mediante aggiudicazione, dell’obbligo di esportare tali partite al di fuori dell’Unione entro il termine richiesto – Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 1; regolamento della Commissione n. 360/95) (v. punti 35-38, dispositivo 1)

2.                     Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Sanzione amministrativa – Nozione – Perdita totale o parziale della cauzione di buona esecuzione costituita da un esportatore al fine di garantire il rispetto dei propri obblighi, come quello di esportazione entro i termini impartiti – Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 5; regolamenti della Commissione n. 360/95, art. 5, § 5, e n. 1623/2000, art. 91, § 12) (v. punti 40, 41, 43, dispositivo 2)

3.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Vino – Vendite mediante gara semplice di alcoli di origine vinica destinati all’esportazione al di fuori dell’Unione – Sanzioni amministrative in caso di mancata esportazione entro il termine previsto – Perdita della cauzione di buona esecuzione – Base giuridica – Impossibilità di infliggere una sanzione sulla sola base dell’articolo 5 del regolamento n. 2988/95 – Necessità di fondarla sull’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 360/95 (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 5; regolamento della Commissione n. 360/95, art. 5, § 5) (v. punti 46-49, dispositivo 3)

4.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Vino – Vendite mediante gara semplice di alcoli di origine vinica destinati all’esportazione al di fuori dell’Unione – Irregolarità comportante una sanzione – Inapplicabilità retroattiva di sanzioni meno severe risultanti dal combinato disposto dei regolamenti n. 2988/1995 e n. 1623/2000 – Applicazione del regolamento n. 360/95 in quanto legge speciale riguardante unicamente determinate esportazioni verso il Brasile (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 2, § 2; regolamenti della Commissione n. 2220/85, art. 23, n. 360/95, art. 5, § 5, e n. 1623/2000, artt. 91, §§ 2, 12, 13 e 100) (v. punti 53, 57-60, dispositivo 4)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Conseil d’État – Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 360/95 della Commissione, del 22 febbraio 1995, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento destinati all’esportazione (GU L 41, pag. 14), dell’articolo 91, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194, pag. 45), dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), nonché delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d’applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d’intervento (GU L43, pag. 6) e del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5) – Vendite, mediante gara semplice, di alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento destinati all’esportazione ai fini di un utilizzo finale nel settore dei carburanti – Superamento del termine di esportazione da parte dell’aggiudicatario – Sanzioni amministrative o misure di altra natura – Inadempimento che può arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione.

Dispositivo

1)

L’inosservanza, da parte di un operatore, del termine di esportazione previsto per i quantitativi di alcole da esso ottenuti nell’ambito di una procedura di gara organizzata dalla Commissione europea, come quella disciplinata dal regolamento (CE) n. 360/95 della Commissione, del 22 febbraio 1995, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento destinati all’esportazione, costituisce una «irregolarità» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

2)

La perdita totale o parziale di una cauzione di buona esecuzione, come quella prevista all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 360/95, o di una garanzia destinata ad assicurare un’esportazione entro i termini impartiti, come quella prevista all’articolo 91, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, rientra nella nozione di «sanzione amministrativa» ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 2988/95.

3)

In circostanze come quelle del procedimento principale, l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 360/95 costituisce il fondamento giuridico necessario per infliggere una sanzione consistente nella perdita totale o parziale di una cauzione di buona esecuzione.

4)

In circostanze come quelle del procedimento principale, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, al fine di sanzionare l’inosservanza del termine impartito per l’esportazione in Brasile di quantitativi d’alcole ottenuti mediante gara ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 360/95, le autorità nazionali devono applicare la sanzione prevista all’articolo 5, paragrafo 5, di quest’ultimo regolamento, e non quella prevista all’articolo 91, paragrafo 12, del regolamento n. 1623/2000.

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