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Document 62011CJ0635

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013.
    Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi.
    Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/56/CE — Fusioni transfrontaliere delle società di capitali — Articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) — Società derivante da una fusione transfrontaliera — Lavoratori impiegati nello Stato membro in cui ha sede la società o in altri Stati membri — Diritti di partecipazione — Disuguaglianza di diritti.
    Causa C‑635/11.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:408

    SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    20 giugno 2013 ( *1 )

    «Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/56/CE — Fusioni transfrontaliere delle società di capitali — Articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) — Società derivante da una fusione transfrontaliera — Lavoratori impiegati nello Stato membro in cui ha sede la società o in altri Stati membri — Diritti di partecipazione — Mancanza di identità dei diritti»

    Nella causa C-635/11,

    avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 9 dicembre 2011,

    Commissione europea, rappresentata da J. Enegren e M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da C. Schillemans e C. Wissels, in qualità di agenti,

    convenuto,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da E. Jarašiūnas, presidente di sezione, A. Ó Caoimh e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché i lavoratori operanti presso gli stabilimenti di una società, derivante da una fusione transfrontaliera e con sede sociale nei Paesi Bassi, situati in altri Stati membri godano degli stessi diritti di partecipazione dei lavoratori impiegati nei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva “fusioni”»).

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    2

    Il considerando 13 della direttiva «fusioni» è formulato come segue:

    «Se i lavoratori hanno diritti di partecipazione in una delle società che partecipano alla fusione, nelle circostanze previste dalla presente direttiva, e se la legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha sede la società derivante dalla fusione transfrontaliera non prevede un livello di partecipazione identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione, anche in comitati dell’organo di vigilanza che abbiano poteri decisionali, oppure non contempla un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico per i lavoratori di società derivanti dalla fusione transfrontaliera, vanno disciplinati la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione di tali diritti. A tal fine, si applicano i principi e le procedure previsti nel regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) [(GU 294, pag. 1)] e nella direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori [(GU L 294, pag. 22); in prosieguo: la “direttiva SE”], fatte salve tuttavia le modifiche ritenute necessarie in quanto la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà soggetta alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha la sede sociale. Gli Stati membri possono provvedere, secondo quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [SE], a un rapido avvio dei negoziati a norma dell’articolo 16 della presente direttiva, al fine di non ritardare inutilmente le fusioni».

    3

    L’articolo 16 della direttiva «fusioni», dal titolo «Partecipazione dei lavoratori», dispone quanto segue:

    «1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la società derivante dalla fusione transfrontaliera è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.

    2.   Tuttavia, le eventuali disposizioni in vigore riguardanti la partecipazione dei lavoratori nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera non si applicano, se almeno una delle società che partecipano alla fusione ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di fusione transfrontaliera di cui all’articolo 6, superiore a 500 ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva [SE], oppure se la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione transfrontaliera:

    a)

    non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

    b)

    non contempla, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla fusione transfrontaliera situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera.

    3.   Nei casi di cui al paragrafo 2 la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento [n. 2157/2001] e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva [SE]:

    (...)

    h)

    allegato, parte terza, lettera b).

    (...)

    5.   L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società derivante dalla fusione transfrontaliera impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

    (…)».

    4

    Ai sensi dell’articolo 19 della direttiva «fusioni», il termine per la trasposizione della direttiva medesima è scaduto il 15 dicembre 2007.

    Il diritto olandese

    5

    L’articolo 333k che modifica il libro secondo del codice civile, con cui è stato trasposto nel diritto nazionale l’articolo 16 della direttiva «fusioni», è formulato come segue:

    «1.   Ai fini del presente articolo, per disposizioni relative alla partecipazione si intendono le disposizioni in materia di partecipazione di cui all’articolo 1:1, paragrafo 1, della legge sul ruolo dei lavoratori nella società europea.

    2.   Nei casi in cui:

    a)

    almeno una delle società che partecipano alla fusione impiega in media più di 500 persone nel corso dei sei mesi precedenti la data di deposito del progetto di fusione di cui all’articolo 314 ed è soggetta a disposizioni relative alla partecipazione; oppure

    b)

    le disposizioni relative alla partecipazione si applicano ad una delle società che partecipano alla fusione e la società beneficiaria non rispetta le disposizioni degli articoli 157, da 158 a 164, oppure da 158 a 161 e 164 oppure 267, da 268 a 274 oppure da 268 a 271 e 274,

    gli articoli 12, paragrafi da 2 a 4, del regolamento [n. 2157/2001] e da 1:4 a 1:12, 1:14, paragrafi 1, 2, 3, punto a, e 4, 1:16, 1:17, 1:18, paragrafo 1, punti a, h, i e j, paragrafi 3 e 6, 1:20, 1:21, paragrafo 2, punto a, fermo restando che la percentuale di 25 di cui a tale punto è sostituita da 33⅓, paragrafi 4 e 5, 1:26, paragrafo 3, e 1:31, paragrafo 2, della legge sul ruolo dei lavoratori delle persone giuridiche europee, nonché gli articoli 670, paragrafi 4 e 11, e 670a, paragrafo 1, punto a, del libro settimo del codice civile sono applicabili per analogia».

    6

    In base al diritto olandese, godono di un diritto di partecipazione legale le società soggette al regime strutturale – cioè le società per azioni e a responsabilità limitata – che rispondono ai seguenti criteri (v. l’articolo 2:153/263, paragrafo 2, del codice civile):

    a)

    secondo il bilancio e i suoi allegati, il capitale sottoscritto della società e le riserve ammontano a un totale di almeno EUR 16 milioni;

    b)

    la società o una società controllata ha istituito un comitato aziendale come ad essa imposto dalla legge, e

    c)

    la società e le società controllate con partecipazione superiore al 50% impiegano normalmente nel complesso almeno cento lavoratori.

    7

    Il regime strutturale impone l’istituzione di un consiglio di sorveglianza dotato di competenze essenziali. Gli articoli 2:158, paragrafo 5 e 2:268, paragrafo 5, del codice civile attribuiscono al comitato aziendale di una società per azioni o a responsabilità limitata soggetta al regime strutturale il diritto di suggerire la nomina di tutti i membri del consiglio di sorveglianza. È l’assemblea generale a nominare i membri del consiglio di sorveglianza. Talune società sono esonerate, a determinate condizioni, dall’applicazione del regime strutturale. È questo in particolare il caso delle holding internazionali. Il regime strutturale può essere anche applicato su base volontaria.

    La fase precontenziosa del procedimento

    8

    Dubitando della conformità della normativa olandese con l’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «fusioni», il 3 novembre 2009 la Commissione ha inviato una lettera di diffida al Regno dei Paesi Bassi. Quest’ultimo ha risposto con lettera del 18 marzo 2010, sostenendo che detto articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) conteneva una duplice opzione e che gli Stati membri potevano, di conseguenza, scegliere tra le due possibilità offerte dalla stessa nel momento in cui decidessero di applicare la loro legislazione nazionale in materia di diritti di partecipazione dei lavoratori. Non soddisfatta della risposta ottenuta, il 25 novembre 2010 la Commissione ha notificato al Regno dei Paesi Bassi un parere motivato, al quale tale Stato membro ha risposto con lettera del 27 gennaio 2011.

    Sul ricorso

    Argomenti delle parti

    9

    La Commissione sostiene che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «fusioni» contiene una regola generale in materia di partecipazione dei lavoratori nei casi di fusioni transfrontaliere, in virtù della quale si applicano le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società.

    10

    Secondo la Commissione, le eccezioni a tale regola generale, elencate all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva «fusioni», possono essere sintetizzate nel modo seguente:

    almeno una delle società che partecipano alla fusione impiega più di 500 lavoratori ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori (articolo 16, paragrafo 2, frase introduttiva, prima parte), oppure

    la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione transfrontaliera prevede un livello di partecipazione dei lavoratori inferiore a quello già attuato nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi [articolo 16, paragrafo 2, lettera a)], oppure

    la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione non contempla, per i lavoratori di stabilimenti della società situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera [articolo 16, paragrafo 2, lettera b)].

    11

    La Commissione sostiene che la direttiva «fusioni» non attribuisce agli Stati membri, ai fini dell’applicazione del diritto nazionale in materia di partecipazione dei lavoratori, la facoltà di scelta tra le fattispecie di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva «fusioni». Tale istituzione rimprovera dunque al Regno dei Paesi Bassi di aver preso in considerazione soltanto le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e di non aver esteso i diritti di partecipazione di cui godono i lavoratori impiegati nei Paesi Bassi ai lavoratori interessati dalla fusione impiegati in altri Stati membri, ai sensi del disposto del suddetto articolo 16, paragrafo 2, lettera b).

    12

    Secondo la Commissione, la normativa olandese è contraria all’obiettivo, chiaramente perseguito dall’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva «fusioni», di attribuire a tutti i lavoratori di una società derivante da una fusione gli stessi diritti di partecipazione, indipendentemente dallo Stato membro nel quale essi siano impiegati, e non trova alcun fondamento nella lettera dell’articolo 16 di tale direttiva.

    13

    La Commissione sostiene che la propria analisi sarebbe confermata dal considerando 13 della direttiva «fusioni», il quale menziona i casi in cui il diritto nazionale in materia di partecipazione dei lavoratori non si applica alla società derivante dalla fusione, e in cui devono essere di conseguenza applicate altre disposizioni, ossia quelle di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva «fusioni» (in prosieguo: le «disposizioni relative alla società europea»). Tali disposizioni tengono conto del regolamento n. 2157/2001 e della direttiva SE.

    14

    La Commissione sostiene che l’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva «fusioni» non concede agli Stati membri la facoltà di non estendere il loro diritto nazionale in materia di partecipazione ai lavoratori interessati dalla fusione e impiegati in altri Stati membri.

    15

    La Commissione sottolinea che idealmente dovrebbe applicarsi il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede la società di nuova creazione, ma che ciò avviene soltanto se esso prevede almeno lo stesso livello di partecipazione di quello già esistente nelle società interessate prima della fusione, e concede ai lavoratori degli stabilimenti esteri un regime di partecipazione identico.

    16

    Secondo la Commissione risulta dal principio «prima/dopo», consacrato dalla direttiva SE, che la legislazione nazionale in materia di partecipazione dei lavoratori deve sempre garantire a tutti i lavoratori interessati da una fusione almeno il livello più elevato di partecipazione di cui tali lavoratori hanno goduto prima di tale fusione. Dal momento che il Regno dei Paesi Bassi non prevede tale garanzia, esso sarebbe venuto meno ai propri obblighi.

    17

    La Commissione riconosce che la direttiva «fusioni», come sostenuto dal Regno dei Paesi Bassi e al pari della direttiva SE, potrebbe comportare una restrizione, e dunque una parziale perdita dei diritti di partecipazione, ma ciò soltanto qualora la delegazione speciale di negoziazione prevista dall’articolo 3 della direttiva SE non abbia optato per l’applicazione delle disposizioni di riferimento.

    18

    La Commissione respinge l’argomento secondo il quale la sua interpretazione della direttiva «fusioni» renderebbe le fusioni transfrontaliere più onerose per le piccole società. Essa sostiene che tale direttiva ha notevolmente semplificato le fusioni transfrontaliere e ridotto i costi elevati delle stesse. Essa osserva che la suddetta direttiva non prevede affatto un regime di partecipazione dei lavoratori più snello a vantaggio delle piccole imprese.

    19

    Il Regno dei Paesi Bassi nega di essere venuto meno ai propri obblighi per il fatto di non aver previsto nella propria legislazione le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «fusioni».

    20

    Secondo tale Stato membro, non era necessario prevedere disposizioni del genere nel proprio diritto nazionale. Prevedendo l’applicazione delle disposizioni relative alla società europea nell’ipotesi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, frase introduttiva, della direttiva «fusioni», quando una delle società che partecipano alla fusione impiega più di 500 lavoratori, nonché nell’ipotesi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, il Regno dei Paesi Bassi avrebbe dato corretta attuazione all’articolo 16, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

    21

    Esso sostiene che l’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva «fusioni» contempla due possibilità tra le quali gli Stati membri possono scegliere al fine di garantire alle società che impiegano al massimo 500 lavoratori l’applicazione del diritto nazionale in materia di partecipazione al posto delle disposizioni relative alla società europea.

    22

    Tale interpretazione si fonderebbe sulla lettera dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva «fusioni».

    23

    Secondo tale disposizione, il diritto nazionale non si applicherebbe alle piccole società, cioè a quelle che impiegano al massimo 500 lavoratori, qualora il diritto nazionale non contempli l’ipotesi menzionata alla lettera a) «oppure» alla lettera b). Il Regno dei Paesi Bassi sottolinea come, tanto in tale disposizione quanto nel considerando 13 della direttiva «fusioni», venga utilizzato il termine «oppure», e non il termine «e». Ebbene, la fattispecie di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «fusioni» sarebbe sempre garantita nel sistema olandese quando una società olandese soggetta al regime strutturale sia coinvolta in una fusione e la società da essa derivante abbia sede nei Paesi Bassi.

    24

    Secondo il Regno dei Paesi Bassi, e contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «fusioni» non comporta l’obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme sulla partecipazione siano estese ai lavoratori impiegati in altri Stati membri. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla formulazione dell’articolo 16, paragrafo 5, di tale direttiva che si riferisce all’«opzione» effettuata dagli Stati membri.

    25

    Tale interpretazione sarebbe del pari suffragata dagli obiettivi e dagli effetti della direttiva «fusioni». L’interpretazione della Commissione, di contro, contraddirebbe il principio «prima/dopo» e la ragion d’essere della distinzione tra società grandi e piccole operata dall’articolo 16, paragrafo 2, di tale direttiva.

    26

    Per quanto riguarda il principio «prima/dopo» stabilito nella direttiva SE, il Regno dei Paesi Bassi, facendo riferimento al considerando 13 della direttiva «fusioni», sostiene che esso costituisce anche un principio fondamentale ed un obiettivo di tale direttiva. Tuttavia, tale principio non implicherebbe un’estensione dei diritti di partecipazione, ma soltanto il loro mantenimento.

    27

    Quanto alla distinzione tra società grandi e piccole, il Regno dei Paesi Bassi ricorda che, secondo la frase introduttiva dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva «fusioni», le grandi società che impiegano più di 500 lavoratori sono soggette alle disposizioni relative alla società europea, mentre soltanto le piccole società che contano al massimo 500 lavoratori sono, in linea di principio, soggette alla normativa nazionale ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) o b), di tale direttiva.

    28

    La ragion d’essere di tale distinzione risiederebbe nel fatto che la direttiva «fusioni», come in generale la legislazione dell’Unione, mira ad applicare alle piccole società un regime più leggero rispetto alle grandi società. Ne deriva, secondo il Regno dei Paesi Bassi, che l’applicazione del diritto nazionale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, di tale direttiva deve comportare anche un regime più snello rispetto a quello previsto dalle disposizioni relative alla società europea. Ebbene, la lettura che di tale disposizione, lettera b), dà la Commissione determina l’effetto esattamente opposto, in quanto al regime di partecipazione soggetto al diritto nazionale si applicano requisiti più stringenti rispetto a quelli che si applicano sulla base delle disposizioni relative alla società europea.

    29

    Il Regno dei Paesi Bassi sottolinea, in tale contesto, che dal combinato disposto degli articoli 7 e 3, paragrafo 6, della direttiva SE, nonché dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva «fusioni», discende che l’applicazione delle disposizioni relative alla società europea può di fatto comportare una restrizione, e dunque una perdita, dei diritti di partecipazione. Pertanto, la Commissione non può sostenere che, in caso di applicazione del diritto nazionale, non sarebbe ammissibile una perdita dei diritti di partecipazione, il che comporterebbe de facto l’inesistenza di un regime più snello per le piccole società.

    30

    Di conseguenza, dal momento che la distinzione tra società grandi e piccole di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva «fusioni» permette che l’applicazione del diritto nazionale possa ugualmente determinare una perdita dei diritti di partecipazione dei lavoratori, non sussisterebbe l’obbligo di estendere i diritti di partecipazione a tutti i lavoratori, il che confermerebbe l’interpretazione secondo cui l’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), contemplerebbe un’opzione.

    Giudizio della Corte

    31

    Il Regno dei Paesi Bassi non nega di aver previsto, nel proprio diritto nazionale, due delle tre eccezioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva «fusioni» e di non avere introdotto la terza eccezione, di cui alla lettera b) di tale disposizione. Risulta dunque pacifico che la legislazione olandese non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla fusione transfrontaliera situati in altri Stati membri, la possibilità di esercitare gli stessi diritti di partecipazione di cui godono i lavoratori impiegati nei Paesi Bassi. Tuttavia, tale Stato membro ritiene che l’assenza di una simile disposizione non osti all’applicazione del diritto olandese in materia di partecipazione dei lavoratori.

    32

    Infatti, secondo il Regno dei Paesi Bassi, dall’utilizzazione del termine «oppure» discende che, se il diritto nazionale in materia di diritti di partecipazione dei lavoratori prevede una delle due ipotesi, come nel caso del diritto olandese, allora si applica tale diritto. In altri termini, secondo tale Stato membro, basta che il diritto nazionale abbia previsto l’ipotesi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a) «oppure» quella di cui alla lettera b) della medesima disposizione, della direttiva «fusioni», perché esso risulti applicabile.

    33

    Secondo la Commissione, invece, il termine «oppure», inquadrato nel contesto dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva «fusioni», deve essere interpretato nel senso che se il diritto nazionale non prevede una delle due ipotesi in questione, esso non deve essere applicato.

    34

    Va rilevato che l’interpretazione della Commissione è avvalorata dalla formulazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva «fusioni». Tale norma stabilisce infatti che, «nei casi di cui al paragrafo 2», devono essere applicate le specifiche disposizioni da essa previste, cioè quelle relative alla società europea. Dal momento che tale articolo 16, paragrafo 3, riguarda tutte le ipotesi menzionate al suddetto paragrafo 2, ne consegue che, in base ad una interpretazione letterale, esso si applica a ciascuna di esse, e che dunque, in ciascuna delle ipotesi menzionate, la legislazione nazionale non deve essere applicata, a vantaggio delle disposizioni relative alla società europea.

    35

    L’obiettivo della direttiva «fusioni», quale emerge dai lavori preparatori e dal suo preambolo, conferma tale interpretazione.

    36

    Quanto ai lavori preparatori, è opportuno ricordare il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali del 16 marzo 2005, recante alcune proposte di emendamento. Infatti tale commissione, da un lato, ha sostenuto nel proprio parere che la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, del 18 novembre 2003 [COM(2003) 703 def.], non rispondeva in modo soddisfacente all’ipotesi in cui la legislazione nazionale alla quale è soggetta la società derivante dalla fusione offra un grado o un livello di partecipazione diverso da quello di cui godono i dipendenti di almeno una delle società che partecipano alla fusione.

    37

    Dall’altro, tale commissione ha sottolineato l’opportunità di occuparsi anche della protezione dei diritti di partecipazione dei dipendenti di un’impresa partecipante ad una fusione con sede in uno Stato membro, i quali divengono, in conseguenza della fusione, dipendenti di una nuova società iscritta in un altro Stato membro, laddove la legislazione di tale secondo Stato non preveda la partecipazione dei dipendenti al di fuori del territorio nel quale essa è vigente. Gli emendamenti proposti dalla suddetta commissione miravano dunque a risolvere questi due problemi in maniera non alternativa, ma cumulativa. Ebbene, tali emendamenti sono stati incorporati nel testo finale della direttiva «fusioni» proprio attraverso le lettere a) e b) dell’articolo 16, paragrafo 2.

    38

    Anche il preambolo della direttiva «fusioni» riflette questi due problemi nel suo considerando 13, facendo riferimento ad una legislazione nazionale che non preveda un identico livello di partecipazione o gli stessi diritti per tutti i lavoratori interessati dalla fusione.

    39

    Dall’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva «fusioni», letto alla luce del suddetto considerando 13, deriva che, in tale situazione, la normativa specifica applicabile deve fondarsi sui principi e sulle modalità previsti dal regolamento n. 2157/2001 e dalla direttiva SE.

    40

    A questo proposito, la Commissione richiama giustamente il considerando 18 della direttiva SE, secondo il quale la garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori in materia di coinvolgimento nel processo decisionale delle società è un principio fondamentale e l’obiettivo esplicito di tale direttiva. Tale considerando afferma anche che «[i] diritti dei lavoratori acquisiti prima della costituzione delle SE sono inoltre alla base dell’elaborazione dei diritti di coinvolgimento degli stessi nella SE (principio “prima/dopo”)».

    41

    Dalla direttiva SE emerge che la garanzia dei diritti acquisiti voluta dal legislatore dell’Unione implica non soltanto il mantenimento dei diritti acquisiti dei lavoratori nelle società che partecipano alla fusione, ma anche l’estensione di tali diritti a tutti i lavoratori coinvolti.

    42

    La parte terza, lettera b), dell’allegato alla direttiva SE, in particolare, dimostra questa constatazione. Tale testo riguarda la nomina dei membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della società europea. Esso prevede che i lavoratori di tale società, delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della suddetta società pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell’iscrizione della società europea. Tale testo prevede dunque, in materia, un adeguamento al regime che, tra i regimi esistenti nelle società coinvolte, appare caratterizzato dal maggior livello di protezione dei lavoratori.

    43

    Tenuto conto della volontà del legislatore dell’Unione di proteggere il diritto di partecipazione dei lavoratori sia nei casi regolati dalle disposizioni relative alla società europea, sia in quelli disciplinati dal diritto nazionale, occorre considerare che, anche nell’ambito di quest’ultimo, è necessario non solo che la partecipazione dei lavoratori nelle società interessate dalla fusione sia mantenuta, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «fusioni», ma anche che i diritti di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera siano estesi, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, agli altri lavoratori interessati dalla fusione e impiegati in altri Stati membri.

    44

    Dalla formulazione dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva «fusioni», e dall’obiettivo di tali disposizioni discende quindi che le eventuali norme relative alla partecipazione dei lavoratori, vigenti nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione, non si applicano se la legislazione nazionale applicabile a tale società non prevede cumulativamente le due ipotesi di cui alle lettere a) e b) di tale paragrafo 2.

    45

    Gli argomenti del Regno dei Paesi Bassi fondati sull’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva «fusioni» o su un’asserita differenza di trattamento tra grandi e piccole imprese non sono sufficienti a destituire di fondamento tale interpretazione.

    46

    È vero che l’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva «fusioni» utilizza l’espressione «optano», ma tale espressione non indica affatto una facoltà per gli Stati membri di scegliere tra l’ipotesi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a) e quella di cui alla lettera b) della medesima disposizione. Tale espressione riguarda l’ipotesi in cui lo Stato membro abbia previsto l’estensione dei diritti dei lavoratori di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva. Per stabilire se la soglia prevista all’articolo 16, paragrafo 5, della direttiva «fusioni» sia oltrepassata, devono essere presi in considerazione soltanto i lavoratori impiegati in tale Stato membro. Non è necessario computare i lavoratori impiegati in altri Stati membri. Come emerge dal parere menzionato al punto 36 della presente sentenza, lo scopo del legislatore dell’Unione era quello di garantire un equilibrio tra la protezione dei diritti dei lavoratori impiegati in un altro Stato membro e le esigenze sottese alle disposizioni nazionali relative alla soglia.

    47

    Quanto ad un’asserita differenza tra piccole e grandi imprese, la Commissione sostiene giustamente che la direttiva «fusioni», e in particolare il suo articolo 16, non prevede affatto l’applicazione alle piccole imprese di un regime di partecipazione più snello, in virtù del quale i lavoratori impiegati in Stati membri diversi da quello in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione potrebbero essere privati in modo duraturo dei loro diritti di partecipazione all’interno di tale società.

    48

    Ne consegue che gli argomenti avanzati dal Regno dei Paesi Bassi in merito ad un’eventuale perdita di taluni diritti di partecipazione che sarebbe ammessa nell’ambito di fusioni che coinvolgono grandi imprese, perdita che dovrebbe essere ammessa a fortiori nell’ambito di fusioni tra le piccole imprese e che comporterebbe l’insussistenza dell’obbligo di estendere i diritti di partecipazione previsti nei Paesi Bassi ai lavoratori in altri Stati membri, non possono essere accolti.

    49

    Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere considerato fondato.

    50

    Di conseguenza si deve dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché i lavoratori operanti presso gli stabilimenti di una società, derivante da una fusione transfrontaliera e con sede sociale nei Paesi Bassi, situati in altri Stati membri godano di diritti di partecipazione identici a quelli dei lavoratori impiegati nei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «fusioni».

    Sulle spese

    51

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché i lavoratori operanti presso gli stabilimenti di una società, derivante da una fusione transfrontaliera e con sede sociale nei Paesi Bassi, situati in altri Stati membri godano di diritti di partecipazione identici a quelli dei lavoratori impiegati nei Paesi Bassi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

     

    2)

    Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.

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