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Document 62011CJ0601

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 luglio 2013.
Repubblica francese contro Commissione europea.
Impugnazione — Ricorso di annullamento — Tutela contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili — Regolamento (CE) n. 746/2008 — Regolamento che autorizza misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle previste precedentemente — Principio di precauzione — Livello di tutela della salute umana — Nuovi elementi tali da modificare la percezione del rischio — Difetto di motivazione — Snaturamento dei fatti — Errore di diritto.
Causa C‑601/11 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:465

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 luglio 2013 ( *1 )

«Impugnazione — Ricorso di annullamento — Tutela contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili — Regolamento (CE) n. 746/2008 — Regolamento che autorizza misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle previste precedentemente — Principio di precauzione — Livello di tutela della salute umana — Nuovi elementi tali da modificare la percezione del rischio — Difetto di motivazione — Snaturamento dei fatti — Errore di diritto»

Nella causa C-601/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 novembre 2011,

Repubblica francese, rappresentata da E. Belliard, C. Candat e R. Loosli-Surrans nonché da G. de Bergues e S. Menez, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da F. Jimeno Fernández e D. Bianchi, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus (relatore), M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Repubblica francese chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2011, Francia/Commissione (T-257/07, Racc. pag. II-4153; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 202, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 178/2002

2

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), dispone:

«1.   Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che [l’Unione] persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

2.   Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell’[Unione], tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente».

Il regolamento (CE) n. 999/2001

3

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007 (GU L 164, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 999/2001»), prevede al suo articolo 13, paragrafo 1:

«1.   In caso di conferma ufficiale di presenza di una [encefalopatia spongiforme trasmissibile (in prosieguo: la “TSE”)] si applicano immediatamente le misure seguenti:

(...)

b)

si effettua un’indagine volta ad identificare tutti gli animali a rischio, conformemente a quanto previsto all’allegato VII, punto 1;

c)

tutti gli animali e i prodotti di origine animale di cui all’allegato VII, punto 2, del presente regolamento, che siano stati identificati come a rischio a seguito dell’indagine di cui alla lettera b) del presente paragrafo, sono abbattuti ed eliminati conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, pag. 1)].

(...)».

4

L’articolo 23 del regolamento n. 999/2001 ha il seguente tenore:

«Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualsiasi elemento che possa avere conseguenze per la salute pubblica, gli allegati sono modificati o completati e le misure transitorie necessarie sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

(...)».

5

L’articolo 24 bis di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Le decisioni da adottare secondo una delle procedure di cui all’articolo 24 si basano su una valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale e, tenendo conto dei dati scientifici esistenti, mantengono o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentano il livello di protezione della salute umana e animale garantito nell’[Unione]».

6

Prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione n. 727/2007, del 26 giugno 2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento n. 999/2001 (GU L 165, pag. 8), l’allegato VII del regolamento n. 999/2001, intitolato «Eradicazione dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile», prevedeva quanto segue:

«1)

L’indagine di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve identificare:

(...)

b)

per gli ovini e i caprini:

tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell’azienda dell’animale per il quale è stata confermata la malattia,

nella misura in cui sono reperibili, i genitori, e nel caso delle femmine tutti gli embrioni, gli ovuli e l’ultima progenie dell’animale femmina per il quale è stata accertata la malattia,

tutti gli altri ovini e caprini dell’azienda dell’animale per il quale è stata confermata la malattia, oltre a quelli di cui al secondo trattino,

la possibile origine della malattia e l’identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall’agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l’agente patogeno [dell’encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la “BSE”)] nell’azienda o dall’azienda in questione.

2)

Le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), comprendono almeno:

(...)

b)

nel caso sia accertata la TSE in un ovino o caprino, dal 1o ottobre 2003, conformemente alla decisione dell’autorità competente:

i)

l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall’indagine di cui al secondo e terzo trattino del punto 1, lettera b); oppure,

ii)

l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall’indagine di cui al secondo e terzo trattino del punto 1, lettera b), ad eccezione [degli animali geneticamente resistenti o di età inferiore ai due mesi destinati unicamente alla macellazione];

iii)

se l’animale infetto è stato introdotto da un’altra azienda, uno Stato membro può decidere, in base alla cronistoria del caso, di applicare misure di eradicazione nell’azienda d’origine oltre che o invece che nell’azienda in cui è stata accertata l’infezione. Nel caso di terreni adibiti a pascolo comune di più greggi, gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione di queste misure a un singolo gregge, dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici. Quando più di un gregge sia tenuto nella stessa azienda, gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione delle misure al gregge in cui è stata accertata la scrapie, purché sia stato verificato che i diversi greggi sono rimasti isolati l’uno dall’altro e che la diffusione dell’infezione tra greggi per contatto diretto o indiretto risulta improbabile;

c)

in caso di conferma della BSE in un ovino o caprino, l’abbattimento e la completa distruzione di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l’indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino.

(...)».

II regolamento controverso

7

Il regolamento controverso ha modificato l’allegato VII del regolamento n. 999/2001, riportando in modo pressoché identico il testo di tale allegato, nella sua versione risultante dal regolamento n. 727/2007.

8

Le disposizioni contestate dalla Repubblica francese nell’ambito della presente impugnazione sono i punti 2.3, lettera b), iii), e lettera d), nonché 4 del capitolo A dell’allegato VII del regolamento n. 999/2001 (in prosieguo, congiuntamente: le «misure contestate»).

9

Il punto 2.3, lettera b), iii), di tale capitolo A prevede le condizioni alle quali gli Stati membri possono decidere, nel caso sia accertata la TSE in un ovino o caprino e sempre che la BSE sia esclusa conformemente alle procedure di esame previste dal regolamento n. 999/2001, di non abbattere e distruggere tutti gli animali individuati qualora la quota degli ovini geneticamente resistenti sia bassa nell’allevamento, qualora sia difficile ottenere ovini di sostituzione resistenti, al fine di preservare la ricchezza genetica di un allevamento o di una razza, o ancora dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici.

10

In forza del punto 2.3, lettera d), del capitolo A dell’allegato VII del regolamento n. 999/2001, gli Stati membri possono decidere, a determinate condizioni, di sostituire l’abbattimento e la distruzione dei singoli animali mediante la macellazione per il consumo umano, purché gli animali siano macellati all’interno del territorio dello Stato membro interessato e tutti gli animali di età superiore a 18 mesi o a cui sono spuntati più di due incisivi permanenti siano sottoposti a test per individuare la presenza di TSE.

11

Il punto 4 dello stesso capitolo fissa le condizioni relative al mantenimento in azienda degli animali appartenenti a greggi infette dalla TSE e al loro abbattimento per il consumo umano nel corso dei due anni successivi all’individuazione dell’ultimo caso di TSE. Esso dispone che tutti gli animali di età superiore a 18 mesi morti o macellati per il consumo umano devono essere sottoposti al test per l’individuazione delle TSE.

I fatti e il regolamento controverso

12

I fatti, come esposti ai punti da 12 a 46 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.

13

Le TSE sono malattie neurodegenerative, in grado di colpire sia gli animali sia l’uomo, che si evolvono lentamente e il cui esito è mortale. Tra le TSE che possono colpire gli ovini, i caprini o i bovini, è possibile distinguere le seguenti patologie: la BSE, la scrapie classica e la scrapie atipica.

14

Dal momento che la BSE, malattia trasmissibile all’uomo, potrebbe teoricamente colpire anche gli ovini e i caprini in condizioni naturali, sono state introdotte nella legislazione dell’Unione varie misure di prevenzione e di eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini.

15

Il 22 maggio 2001 è stato adottato il regolamento n. 999/2001, che riunisce in un unico documento tutte le disposizioni fino ad allora esistenti in materia di lotta contro le TSE. Tale regolamento prevede misure relative agli animali che si sospetta siano affetti da una TSE e misure da adottare nel caso in cui si constati la presenza di una TSE in taluni animali, compresa l’eliminazione degli animali a rischio. Esso impone inoltre ad ogni Stato membro di attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE che avviene segnatamente sulla base di uno screening effettuato, con l’ausilio di test diagnostici cosiddetti «rapidi», su campioni della popolazione ovina e caprina.

16

I test diagnostici rapidi consentono di identificare in tempi brevi la presenza di una TSE, ma non di determinare il suo tipo, vale a dire la BSE, la scrapie classica o la scrapie atipica. Qualora tali test diagnostici rapidi risultino positivi, il tronco encefalico è sottoposto a esami di verifica presso un laboratorio di riferimento. Qualora, in seguito a tali test, la BSE non possa essere esclusa, i test in questione sono integrati da test biologici effettuati su topi vivi.

17

Il regolamento n. 999/2001 è stato più volte modificato tra il 2001 e il 2007. Tali modifiche hanno riguardato in particolare talune misure di lotta contro le TSE negli ovini e nei caprini, tenuto conto degli sviluppi delle conoscenze scientifiche in materia di TSE, come lo sviluppo dei test molecolari di discriminazione in grado di distinguere la BSE dalla scrapie classica o dalla scrapie atipica (in prosieguo: i «test di discriminazione»). L’applicazione di detti test presuppone quindi la previa identificazione di un caso di TSE che può segnatamente effettuarsi per mezzo dei test diagnostici rapidi.

18

In applicazione della normativa in vigore nel 2005, gli Stati membri, qualora un animale in un gregge di ovini o di caprini fosse stato colpito da una TSE che non fosse una BSE, avevano solo la scelta tra distruggere tutti gli animali del gregge al quale l’animale colpito apparteneva oppure, nel caso in cui tale animale fosse un ovino, dopo aver determinato il genotipo di tutti gli animali del gregge al fine di distinguere gli animali predisposti dagli animali resistenti, distruggere solo quelli geneticamente predisposti. Lo Stato membro poteva inoltre decidere di non abbattere gli ovini e i caprini di età inferiore ai due mesi destinati unicamente alla macellazione. Al contrario, qualora un animale fosse affetto da BSE, gli Stati membri dovevano accertarsi dell’abbattimento e della distruzione completa di tutti gli ovini e i caprini, degli embrioni, degli ovuli e di tutti gli animali, nonché dell’eliminazione dei materiali e degli altri veicoli di trasmissione.

19

In seguito alla conferma, il 28 gennaio 2005, della presenza di una BSE in una capra nata nel 2000 e macellata in Francia nel 2002, è stato attuato un programma di più vasta sorveglianza dei caprini. Si trattava del primo caso di infezione da BSE di un ruminante di piccola taglia in condizioni naturali.

20

Il 15 luglio 2005 la Commissione europea ha emesso la comunicazione intitolata «Un piano per le TSE» [COM(2005) 322 def.], in cui annunciava l’intenzione di proporre nuove misure dirette a mitigare le misure di eradicazione in vigore per i ruminanti di piccola taglia tenendo conto dei nuovi strumenti diagnostici disponibili, assicurando tuttavia l’attuale livello di tutela dei consumatori. Tale istituzione ha ritenuto in particolare che, una volta esclusa la BSE, non fosse più presente il rischio per la salute e che l’abbattimento dell’intero gregge per ragioni di salute potesse essere considerato eccessivo.

21

Il 21 settembre 2005 le autorità francesi si sono rivolte all’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) affinché esaminasse, da un lato, i rischi sanitari comportati dalle misure proposte dalla Commissione nel piano per le TSE riguardo agli ovini e ai caprini e, dall’altro lato, l’affidabilità dei test di discriminazione.

22

Il 26 ottobre 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere sulla classificazione dei casi di TSE atipica nei ruminanti di piccola taglia raccomandando che i programmi di sorveglianza utilizzino un’adeguata combinazione di test e di campioni al fine di assicurare che i casi di scrapie atipica continuino ad essere identificati.

23

Tra il dicembre 2005 e il febbraio 2006 i programmi di sorveglianza delle TSE attuati nell’Unione europea hanno consentito di individuare due ovini provenienti dalla Francia e un ovino proveniente da Cipro per i quali vi era il sospetto che fossero affetti da BSE. In seguito a tali individuazioni, la Commissione ha attuato in tutti gli Stati membri una sorveglianza rafforzata delle TSE che colpiscono gli ovini.

24

Il 15 maggio 2006, l’AFSSA ha emesso un parere in cui si è opposta alla proposta della Commissione di mitigare la politica di abbattimento per consentire l’immissione al consumo umano di carne di animali appartenenti a greggi di ruminanti di piccola taglia infettati dalla scrapie. Essa ha ritenuto che non fosse possibile concludere che, tranne la BSE, tutti i ceppi di TSE potenzialmente presenti nei ruminanti di piccola taglia, ivi comprese le forme atipiche, non presentassero alcun rischio per la salute umana.

25

In risposta alle nuove domande introdotte dalle autorità francesi, l’AFSSA ha emesso, il 15 gennaio 2007, un parere relativo all’evoluzione delle misure di polizia sanitaria in cui ha ritenuto che i test di discriminazione non consentissero di escludere la presenza della BSE né nell’animale sottoposto al test né, a maggior ragione, nel gregge a cui appartiene e che non si potesse escludere la trasmissione all’uomo delle TSE diverse dalla BSE. Raccomandava di conseguenza che fosse mantenuta la normativa in vigore in materia di scrapie classica.

26

L’AFSSA, adita dalla Commissione, ha emesso, il 25 gennaio e l’8 marzo 2007, due pareri relativi, rispettivamente, ad una stima quantitativa del rischio residuale di BSE nelle carni ovine e nei prodotti a base di carni ovine e a taluni aspetti del rischio causato dalle TSE negli ovini e nei caprini.

27

Per quanto riguarda detto primo parere riguardante la BSE, l’EFSA ha affermato che la sua prevalenza più probabile negli ovini era pari a zero. Quanto al parere avente ad oggetto la TSE, sebbene non esistessero prove di un nesso epidemiologico o molecolare tra la scrapie, classica o atipica, e le TSE nell’uomo, non poteva escludersi la trasmissibilità all’uomo di agenti patogeni delle TSE animali diversi dalla BSE. Ha inoltre ritenuto che i test di discriminazione descritti nella normativa dell’Unione fossero fino ad allora affidabili per distinguere la BSE dalla scrapie, classica o atipica, pur non potendo considerare perfette né la loro sensibilità diagnostica né la loro specificità.

28

In seguito al parere dell’EFSA dell’8 marzo 2007, la Commissione ha sottoposto al voto del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, il 24 aprile 2007, un progetto di regolamento recante modifica degli allegati I, III, VII e X del regolamento n. 999/2001.

29

Il 26 giugno 2007 la Commissione ha adottato il regolamento n. 727/2007, avverso il quale la Repubblica francese ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale.

30

Il 24 gennaio 2008, su domanda della Commissione, l’EFSA ha emesso un parere intitolato «Chiarimento scientifico e tecnico dell’interpretazione e considerazione di taluni risvolti delle conclusioni del suo parere dell’8 marzo 2007, relativo a determinati aspetti del rischio di TSE negli ovini e nei caprini». In tale parere essa ha precisato la sua posizione circa le questioni della trasmissione all’uomo delle TSE animali diverse dalla BSE e dell’affidabilità dei test di discriminazione.

31

Il 30 aprile 2008 il laboratorio di riferimento ha pubblicato un parere in cui ha precisato che i due ovini provenienti dalla Francia e l’ovino proveniente da Cipro, sottoposti a test supplementari (v. punto 23 supra), non potevano essere classificati come casi di BSE.

32

Il 17 giugno 2008 la Commissione ha adottato il regolamento controverso che modifica l’allegato VII del regolamento n. 999/2001, concedendo agli Stati membri una maggiore scelta relativa alle misure da adottare qualora un gregge di ovini o di caprini sia colpito da una TSE per la quale, in seguito a un test discriminatorio, si sia potuto stabilire che non si tratti di BSE. Tale regolamento riprende in modo pressoché identico le disposizioni del regolamento n. 727/2007 relative a detto allegato VII, completando al contempo la motivazione di quest’ultimo.

33

Pertanto, il regolamento controverso autorizza sostanzialmente l’immissione al consumo umano, da un lato, di carne di ruminanti di piccola taglia di età superiore ai 18 mesi che appartengano ad un gregge all’interno del quale sia stato individuato un caso di TSE che non sia BSE e che, per quelli abbattuti immediatamente o nei due anni successivi all’individuazione dell’ultimo caso di TSE, siano stati sottoposti ad un test diagnostico rapido risultato negativo e, dall’altro lato, di carne di ruminanti di piccola taglia di età compresa tra i 3 e i 18 mesi e appartenenti ad un gregge all’interno del quale sia stato individuato un caso di TSE che non sia BSE, senza che siano stati sottoposti a test diagnostici rapidi.

Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

34

Con ricorso depositato il 17 luglio 2007, la Repubblica francese ha chiesto al Tribunale di annullare il punto 3 dell’allegato del regolamento n. 727/2007, per violazione del principio di precauzione, in quanto mitiga il sistema di eradicazione delle TSE. Tale Stato membro ha altresì presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione di detto sistema fino alla pronuncia della sentenza. Il Tribunale ha accolto quest’ultima domanda con ordinanza del 28 settembre 2007 (T-257/07 R, Racc. pag. II-4153).

35

Il Tribunale, successivamente all’adozione del regolamento controverso, con decisione del 6 ottobre 2008 ha accolto la domanda della Repubblica francese diretta ad estendere il procedimento giudiziario alle disposizioni di detto regolamento e ha consentito il deposito di conclusioni e la produzione di mezzi supplementari. Con ordinanza del 30 ottobre 2008 (T-257/07 R II), il Tribunale ha altresì accolto la seconda domanda di rinvio dell’esecuzione proposta dalla Repubblica francese e, con decisione del 30 gennaio 2009, ha respinto la domanda della Commissione di statuire con procedimento accelerato.

36

A sostegno del suo ricorso, la Repubblica francese ha sollevato un motivo unico, relativo alla violazione del principio di precauzione da parte della Commissione a motivo dell’introduzione, mediante il regolamento controverso, delle misure contestate.

37

La Commissione, sostenuta dal Regno Unito, ha concluso per il rigetto del ricorso.

38

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

39

Il Tribunale ha innanzitutto illustrato, ai punti da 66 a 89 della sentenza impugnata, talune considerazioni di principio relative alla tutela della salute umana, al principio di precauzione e alla portata del controllo giurisdizionale sugli atti delle istituzioni dell’Unione in materia di politica agricola comune.

40

Il Tribunale ha quindi esaminato gli argomenti, invocati dalla Repubblica francese a sostegno del suo motivo unico, tesi a contestare, da una parte, la valutazione del rischio effettuata dalla Commissione e, dall’altra parte, la gestione del rischio da parte di quest’ultima.

41

Per quanto riguarda la valutazione del rischio effettuata dalla Commissione, la Repubblica francese ha sostenuto, in primo luogo, che la Commissione non aveva preso in considerazione le incertezze scientifiche con riguardo al rischio di trasmissibilità all’uomo delle TSE diverse dalla BSE, in secondo luogo, che la Commissione non aveva fatto valutare scientificamente l’affidabilità dei test diagnostici rapidi, in terzo luogo, che detta istituzione aveva ignorato le incertezze scientifiche con riguardo all’affidabilità dei test di discriminazione e, in quarto luogo, che la Commissione non aveva fatto valutare in tempo debito i rischi derivanti dall’adozione delle misure contestate.

42

Nei punti da 93 a 202 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’insieme di tali censure.

43

Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione e all’erronea interpretazione delle incertezze scientifiche concernenti la trasmissibilità all’uomo delle TSE diverse dalla BSE, il Tribunale l’ha respinta, ai punti da 93 a 109 di detta sentenza, ritenendo a torto che la Repubblica francese sostenesse che la Commissione, nella fase di valutazione del rischio precedente all’adozione del regolamento controverso, aveva ignorato le incertezze scientifiche riguardanti detta trasmissibilità, considerato che, come risultava dal considerando 12 del regolamento controverso, la Commissione aveva espressamente riconosciuto che era impossibile escludere qualsiasi trasmissibilità all’uomo delle TSE diverse dalla BSE che colpiscono gli ovini o i caprini.

44

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, visto il carattere limitato e poco rappresentativo degli elementi scientifici che consentivano, al momento dell’adozione del regolamento controverso, di sostenere il fatto che una TSE che colpisce gli ovini o i caprini diversa dalla BSE fosse trasmissibile all’uomo, la Commissione aveva potuto ritenere, al medesimo considerando 12, senza commettere un errore manifesto di valutazione, che la probabilità che una TSE che colpisce gli ovini o i caprini diversa dalla BSE sia trasmissibile all’uomo fosse estremamente scarsa. Inoltre, secondo il Tribunale, la Repubblica francese non aveva dedotto nessun argomento né aveva presentato alcun elemento di prova tale da privare di plausibilità la valutazione della Commissione.

45

Ai punti da 110 a 136 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la censura della Repubblica francese fondata sulla mancata consultazione di esperti scientifici circa l’affidabilità dei test diagnostici rapidi. Il Tribunale ha segnatamente dichiarato che la Commissione, senza commettere un errore manifesto di valutazione, aveva potuto ritenere che la valutazione dell’affidabilità dei test diagnostici rapidi, contenuta nei pareri dell’EFSA del 17 maggio e del 26 settembre 2005, fosse valida per l’utilizzo di tali test nell’ambito del controllo dell’immissione al consumo umano di carne di ovini o di caprini. Non era pertanto necessario consultare specificamente l’EFSA a tale scopo.

46

Il Tribunale ha del pari respinto le censure della Repubblica francese secondo le quali, da un lato, la Commissione non sarebbe stata a conoscenza, prima di adottare le misure contestate, dei limiti dei test diagnostici rapidi eseguiti su soggetti giovani e, dall’altro lato, la Commissione, adottando le misure contestate quando invece l’EFSA, visti i suddetti limiti, aveva raccomandato una nuova valutazione di tali test, avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.

47

Ai punti da 137 a 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato ed escluso la censura relativa all’affidabilità dei test di discriminazione.

48

Innanzitutto, ai punti da 143 a 148 di detta sentenza, il Tribunale, in primo luogo, ha respinto l’argomento della Repubblica francese relativo alla mancata considerazione delle incertezze scientifiche esistenti in merito ai test di discriminazione, constatando che la Commissione aveva fatto riferimento a tali incertezze nei considerando del regolamento controverso. Il Tribunale, in secondo luogo, ha dichiarato inoperante l’argomento fondato sulla mancata consultazione dell’EFSA in sede di elaborazione delle misure contestate. Il Tribunale, in terzo luogo, ha considerato che la Repubblica francese non era giunta a dimostrare che la Commissione non avesse riesaminato le misure di cui trattasi in seguito al parere dell’EFSA del 24 gennaio 2008, dato che il regolamento controverso faceva riferimento a detto parere.

49

Inoltre, ai punti da 149 a 171 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la censura fondata sul fatto che la Commissione avesse minimizzato i dubbi degli esperti scientifici relativi all’affidabilità dei test di discriminazione dovuti all’insufficiente conoscenza della reale biodiversità degli agenti patogeni delle TSE e delle modalità di interazione tra essi in caso di coinfezione. Il Tribunale ha, in particolare, statuito che la Commissione, senza commettere un errore manifesto di valutazione, poteva dedurre dal parere dell’EFSA del 24 gennaio 2008 che la possibilità di coinfezione di ruminanti di piccola taglia non fosse stata dimostrata in condizioni naturali e concluderne che il rischio di esistenza di una siffatta coinfezione e, a fortiori, il rischio di mancata individuazione di quest’ultima fossero ridotti. Esso ha altresì statuito che la Commissione non aveva commesso un errore manifesto nella valutazione ritenendo che la prevalenza della BSE nei ruminanti di piccola taglia dovesse essere considerata molto bassa.

50

Infine, quanto al parere dell’AFSSA dell’8 ottobre 2008 e a quello dell’EFSA del 22 ottobre 2008, il Tribunale ha constatato, ai punti 172 e 173 della sentenza impugnata, che questi ultimi erano stati emessi dopo l’adozione del regolamento impugnato, cosicché gli argomenti della Repubblica francese fondati su tali pareri erano inefficaci.

51

Ai punti da 174 a 202 di tale sentenza, il Tribunale ha disatteso la censura relativa alla mancata valutazione dell’aumento del rischio risultante dall’adozione del regolamento controverso. In particolare, esso ha considerato che, alla luce dei pareri scientifici dell’EFSA e dell’AFSSA e tenuto conto della mancanza di dati necessari per effettuare una valutazione quantitativa precisa, non poteva essere contestato alla Commissione di non aver avuto a sua disposizione, al momento dell’adozione del regolamento controverso, una valutazione scientifica quantitativa dell’ulteriore rischio per l’uomo di trovarsi esposto alle TSE in seguito all’adozione di detto regolamento. Quindi, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva violato le garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

52

In secondo luogo, quanto agli argomenti relativi alla gestione del rischio, la Repubblica francese addebitava alla Commissione di aver violato il proprio obbligo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana nonché il principio di precauzione per il fatto che tale istituzione, per adottare le misure contestate, si era fondata su un duplice postulato relativo, da un lato, all’assenza di trasmissibilità all’uomo delle TSE che colpiscono gli animali diverse dalla BSE e, dall’altro lato, all’affidabilità dei test di discriminazione atti a distinguere con certezza la scrapie dalla BSE, mentre i più recenti dati scientifici avrebbero fatto riferimento a rilevanti incertezze relative a questi due postulati.

53

Il Tribunale ha respinto tali censure ai punti da 206 a 264 della sentenza impugnata.

54

A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato, nelle sue considerazioni preliminari figuranti ai punti da 206 a 214 della sentenza impugnata, che la competenza della Commissione ad adottare le misure contestate non era stata messa in discussione dalla Repubblica francese. Esso ha ricordato che le autorità pubbliche competenti hanno l’obbligo di mantenere o, all’occorrenza, aumentare il livello di protezione della salute umana che non deve peraltro essere necessariamente il più elevato possibile. Per adempiere a tale obbligo spetterebbe all’autorità competente, in applicazione del principio di precauzione, gestire il rischio che oltrepassa il livello giudicato accettabile per la società tramite misure intese a portarlo a tale soglia. Il Tribunale ne ha concluso che la riduzione di misure preventive precedentemente adottate deve quindi essere giustificata da nuovi elementi che modificano la valutazione del rischio di cui trattasi. Esso ha considerato che tali nuovi elementi, quali nuove conoscenze o nuove scoperte scientifiche, potevano modificare al contempo la percezione del rischio e il livello di rischio giudicati accettabili da parte della società.

55

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, solo qualora tale nuovo livello di rischio oltrepassi il livello di rischio giudicato accettabile per la società, il giudice è tenuto a dichiarare una violazione del principio di precauzione. Tuttavia, esso ha rammentato che il sindacato del giudice sulla determinazione del livello di rischio da parte dell’autorità competente è limitato all’errore manifesto di valutazione, allo sviamento di potere o al superamento dei limiti del suo potere discrezionale. Quanto all’errore manifesto di valutazione, il Tribunale ha precisato che la parte che se ne avvale è tenuta a addurre gli elementi di prova sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati dall’autorità competente.

56

Per quanto riguarda i tre elementi invocati dalla Commissione – vale a dire, in primo luogo, l’assenza di un legame epidemiologico tra, da un lato, la scrapie, classica o atipica, che colpisce i ruminanti di piccola taglia e, dall’altro lato, le TSE che colpiscono gli esseri umani dal momento dell’attuazione delle misure preventive iniziali; in secondo luogo, l’elaborazione e la convalida di test molecolari di discriminazione che consentono di distinguere la scrapie dalla BSE in maniera affidabile e in tempi brevi, e, in terzo luogo, la probabilità molto bassa di presenza della BSE negli ovini e nei caprini in base ai dati epidemiologici –, il Tribunale ha ritenuto che la Repubblica francese non contestasse il carattere di novità di tali elementi, bensì la valutazione secondo cui essi potevano giustificare l’adozione delle misure contestate. Di conseguenza, il Tribunale ha considerato che occorreva valutare se, alla luce di tali nuovi elementi, la Commissione fosse legittimata ad adottare il regolamento controverso, dal momento che quest’ultimo consentiva di mantenere un livello elevato di protezione della salute umana, pur riducendo i costi delle misure di prevenzione per la società o se invece la Commissione, adottando detto regolamento, avesse violato il principio di precauzione e, pertanto, l’obbligo di mantenere un livello elevato di protezione della salute umana, esponendo le persone a rischi che oltrepassano il livello di rischio giudicato accettabile per la società.

57

A tale riguardo, il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, ai punti da 227 a 248 della sentenza impugnata, se il regolamento controverso comportasse un aumento del rischio di esposizione dell’uomo alle TSE che colpiscono i ruminanti di piccola taglia a motivo dell’immissione al consumo umano di carne di ruminanti di piccola taglia appartenenti ad un gregge all’interno del quale sia stato individuato un caso di TSE. Avendo constatato che vi era un aumento non trascurabile di tale rischio, il Tribunale ha peraltro considerato che detta constatazione non era sufficiente a costituire una violazione del principio di precauzione o dell’obbligo della Commissione di mantenere un livello elevato di protezione della salute umana. Secondo tale organo giurisdizionale, occorreva inoltre verificare se tale aumento avesse portato i rischi per la salute umana ad un livello giudicato inaccettabile per la società.

58

Il Tribunale ha quindi verificato, in secondo luogo, ai punti da 249 a 264 della sentenza impugnata, se l’adozione del regolamento controverso avesse comportato per la salute umana rischi oltrepassanti il livello giudicato accettabile per la società.

59

Per quanto riguarda il rischio derivante dal consumo umano di carne di ruminanti di piccola taglia affetti da TSE diverse dalla BSE, il Tribunale ha dichiarato che, dato il rischio estremamente basso di trasmissibilità all’uomo di tali TSE che colpiscono ruminanti di piccola taglia, la Commissione non aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che le misure contestate non comportassero un aumento del rischio per la salute umana oltrepassante il livello di rischio giudicato accettabile per la società.

60

Quanto al rischio risultante dal consumo umano di carne di ovini o di caprini affetti dalla BSE, il Tribunale ha osservato che, anche se le misure contestate non consentivano di escludere che carne proveniente da un gregge all’interno del quale un animale era stato infettato dalla BSE fosse immessa al consumo umano, la prevalenza della BSE classica nei ruminanti di piccola taglia era molto bassa e che fra i ruminanti di piccola taglia era stato confermato un unico caso di BSE classica, riguardante una capra che era stata nutrita con farine animali, le quali nel frattempo sono state vietate.

61

Il Tribunale ha concluso che la Commissione non era incorsa in un errore manifesto di valutazione nel considerare che l’ulteriore rischio, risultante dall’adozione delle misure contestate, di esposizione dell’uomo alla BSE classica che colpisce i ruminanti di piccola taglia non comporta per la salute umana rischi oltrepassanti il livello giudicato accettabile per la società.

62

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che dai vari pareri scientifici emergesse che il significato, l’origine e la trasmissibilità delle BSE di tipo L o H fossero, alla data di adozione del regolamento controverso, speculativi. Quindi, la Commissione non aveva commesso un errore manifesto di valutazione nemmeno nel considerare che l’ulteriore rischio di esposizione del consumatore alle BSE diverse dalla BSE classica era accettabile.

63

Di conseguenza, il Tribunale ha statuito che la Commissione, adottando il regolamento controverso, non aveva violato il principio di precauzione né l’obbligo di mantenere un livello elevato di tutela della salute sancito dall’articolo 152, paragrafo 1, CE e dall’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001.

Procedimento dinanzi alla Corte

64

La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

pronunciarsi a titolo definitivo e annullare il regolamento controverso o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese.

65

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

66

A sostegno della sua impugnazione la Repubblica francese invoca quattro motivi relativi, il primo, a una violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, a uno snaturamento dei fatti, il terzo, a un errore nella qualificazione giuridica dei fatti e, il quarto, a un errore di diritto relativo alla violazione dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 e del principio di precauzione.

67

La Commissione ritiene che l’insieme dei motivi invocati a sostegno dell’impugnazione debba essere dichiarato manifestamente irricevibile o, in ogni caso, infondato.

68

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione generale di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Sull’eccezione generale d’irricevibilità

69

La Commissione eccepisce, in via preliminare, l’irricevibilità dell’impugnazione per il fatto che essa costituisce un tentativo di far riesaminare il ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esulerebbe dalla competenza della Corte. Secondo tale istituzione, tutti i motivi presentati dalla Repubblica francese si limitano a ribadire i motivi e gli argomenti che quest’ultima aveva fatto valere dinanzi al Tribunale o mirano a riesaminare le prove accolte da quest’ultimo.

70

A tale proposito occorre ricordare che dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto.

71

Infatti, secondo costante giurisprudenza, qualora una parte contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se una parte non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato in parte del suo significato (v., segnatamente, sentenze del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, Racc. pag I-8533, punto 116, nonché del 26 giugno 2012, Polonia/Commissione, C-335/09 P, punto 27).

72

Per quanto riguarda l’impugnazione di cui trattasi, è sufficiente considerare che, come emerge in particolare dal punto 66 della presente sentenza, e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la Repubblica francese non intende in modo generale rimettere in discussione le valutazioni del Tribunale relative ai fatti ribadendo il motivo e gli argomenti sollevati dinanzi a quest’ultimo. Viceversa, la ricorrente deduce essenzialmente alcune questioni di diritto che possono legittimamente essere oggetto di un’impugnazione. Si deve di conseguenza respingere l’eccezione generale d’irricevibilità sollevata dalla Commissione.

73

Alla luce di ciò, nei limiti in cui la Commissione eccepisce in modo più preciso l’irricevibilità di determinati motivi o censure specifici dell’impugnazione, occorrerà esaminare tali eccezioni in sede di analisi dei relativi motivi.

Sul primo motivo, fondato sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

74

Il primo motivo si suddivide, sostanzialmente, in due parti. Con la prima parte del primo motivo, la Repubblica francese rileva che il Tribunale, nella sentenza impugnata, non ha risposto in modo giuridicamente sufficiente alle sue censure relative alla mancata considerazione, da parte della Commissione, dei dati scientifici disponibili.

75

La Repubblica francese sottolinea il fatto che, sebbene in effetti il Tribunale abbia affermato che la Commissione era a conoscenza dei dati scientifici a disposizione quando ha adottato il regolamento controverso, nondimeno, con la sua argomentazione, detto Stato membro intendeva dimostrare che la Commissione non aveva tenuto pienamente in conto tali dati, quando invece questi ultimi rimettevano in discussione due postulati sui quali essa si era fondata nell’adottare le disposizioni del regolamento n. 727/2007, vale a dire, da un lato, l’assenza di trasmissibilità all’uomo delle TSE diverse dalla BSE e, dall’altro lato, l’affidabilità dei test di discriminazione. La circostanza di aver menzionato, nel preambolo del regolamento controverso, le conclusioni contenute nel parere dell’EFSA del 24 gennaio 2008 non comporterebbe che tali conclusioni siano state effettivamente prese in considerazione dalla Commissione.

76

Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la questione se la Commissione fosse legittimata a riportare in modo identico, nel regolamento controverso, le disposizioni del regolamento n. 727/2007, nonostante i pareri dell’EFSA ponessero in discussione i due postulati sui quali la Commissione si era fondata in sede di adozione di tali disposizioni.

77

Con la seconda parte del primo motivo, la Repubblica francese fa valere che il Tribunale non ha risposto in modo giuridicamente sufficiente alle sue censure relative alla violazione dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001, dal momento che tale organo giurisdizionale ha accertato che dette censure implicavano la richiesta di una verifica sulla questione se le misure contestate fossero atte a garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

78

A tale proposito, il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che detto articolo 24 bis si limitasse a trasporre l’obbligo sancito dall’articolo 152, paragrafo 1, CE, secondo il quale le autorità pubbliche competenti devono garantire un livello elevato di protezione della salute umana nell’ambito dell’Unione. Secondo la Repubblica francese, l’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 impone un obbligo ulteriore rispetto a quello previsto dall’articolo 152, paragrafo 1, CE, ossia che le decisioni adottate sul fondamento dell’articolo 24 di detto regolamento non riducano il livello di protezione introdotto dalle misure preventive vigenti o addirittura che tali decisioni aumentino detto livello. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto garantire che le misure contestate mantenessero o aumentassero il livello di protezione della salute umana che era garantito dalle misure preventive anteriori.

79

La Commissione ritiene che il primo motivo debba essere dichiarato manifestamente irricevibile o, in ogni caso, privo di fondamento dal momento che il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 97, 144, 145, 201 e 221 della sentenza impugnata dimostra che la Commissione aveva adottato il regolamento controverso dopo un esame approfondito dei migliori dati scientifici e dei più recenti risultati della ricerca a livello internazionale.

80

Per quanto attiene, in particolare, all’argomento secondo cui la Commissione non era legittimata a riportare in modo identico, nel regolamento controverso, le disposizioni del regolamento n. 727/2007, tale istituzione osserva che l’impugnazione non indica in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata. Comunque, la ricorrente non preciserebbe il motivo per il quale la Commissione non può essere autorizzata a riprendere, nel regolamento controverso, le misure del regolamento precedente, considerato che queste ultime erano giustificate, ma chiederebbe alla Corte di effettuare una rivalutazione dei fatti, dato che la Repubblica francese si limiterebbe ad addebitare al Tribunale di aver interpretato alla stregua della Commissione i pareri dell’EFSA.

81

Quanto all’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001, la Repubblica francese non avrebbe indicato gli elementi atti a giustificare un’interpretazione di detta disposizione diversa da quella accolta dal Tribunale. Tuttavia, la Commissione reputa che il Tribunale si sia accertato che fosse rispettato non solo l’articolo 152, paragrafo 1, CE ma altresì detto articolo 24 bis dal momento che esso ha verificato, ai punti 211, 221, 249 e 266 della sentenza impugnata, se le nuove misure determinassero un incremento del rischio per la salute umana e ha concluso che non ricorreva una tale fattispecie.

Giudizio della Corte

82

In via preliminare, si deve ricordare che la questione della portata dell’obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione (sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Racc. pag I-4951, punto 30 e giurisprudenza ivi menzionata).

83

La Corte ha altresì dichiarato che l’obbligo di motivazione in capo al Tribunale, conformemente all’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi della decisione del Tribunale ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato (v., segnatamente, sentenze del 10 febbraio 2011, Activision Blizzard Germany/Commissione, C-260/09 P, Racc. pag I-419, punto 84, e del 28 luglio 2011, Mediaset/Commissione, C-403/10 P, punto 88).

84

Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, fondata sulla violazione dell’obbligo di motivazione relativa all’argomento attinente alla mancata considerazione dei dati scientifici disponibili, dai punti da 96 a 109 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha verificato se il regolamento controverso abbia effettivamente indicato i pareri scientifici a disposizione e le incertezze in essi manifestate. Il Tribunale ne ha concluso che la Commissione non aveva ignorato le incertezze scientifiche nell’ambito della valutazione dei rischi precedente all’adozione delle misure contestate e che, pertanto, le constatazioni di tale istituzione non erano viziate da un errore manifesto di valutazione. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la Repubblica francese non avesse fatto valere alcun argomento o elemento probatorio tale da privare di plausibilità la valutazione effettuata dalla Commissione.

85

Orbene, date tali circostanze, non si può considerare che il Tribunale non ha motivato in modo giuridicamente sufficiente il suo rigetto dell’argomento, invocato dinanzi ad esso dalla Repubblica francese, attinente alla mancata presa in considerazione dei dati scientifici disponibili.

86

Quanto alla censura fondata sul fatto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare se la Commissione fosse legittimata a riportare in modo identico, nel regolamento controverso, le disposizioni del regolamento n. 727/2007, si deve osservare che l’esame delle memorie depositate dinanzi al Tribunale dalla Repubblica francese, e in particolare delle sue conclusioni supplementari presentate dopo l’adozione del regolamento controverso, rivela che l’affermazione relativa all’identità delle misure adottate con quest’ultimo regolamento rispetto al regolamento n. 727/2007 non è stata sollevata dinanzi al Tribunale come argomento autonomo, bensì come una mera constatazione effettuata nell’ambito del confronto tra tali due regolamenti.

87

Sebbene la Repubblica francese abbia effettivamente menzionato una volta, nell’ambito della sua argomentazione dinanzi al Tribunale, che essa non capiva come la piena presa in considerazione del parere dell’EFSA del 24 gennaio 2008 avesse potuto indurre la Commissione ad adottare nel regolamento controverso disposizioni identiche alle misure contestate, si deve constatare che tale osservazione non è stata sviluppata in alcun particolare modo né è corredata di argomenti specifici diretti a corroborarla.

88

Da quanto sopra considerato discende che, dal momento che la Repubblica francese non ha esposto con la chiarezza e la precisione richieste i motivi per i quali la Commissione non era legittimata a riportare in modo identico, nel regolamento controverso, le disposizioni del regolamento n. 727/2007, la sua osservazione riguardante l’identità dei due regolamenti di cui trattasi non può essere considerata un motivo distinto che avrebbe giustificato una specifica risposta nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il Tribunale non ha violato il suo obbligo di motivazione non prendendo espressamente posizione in merito a tale osservazione.

89

Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, con la quale la Repubblica francese deduce l’inosservanza dell’obbligo di motivazione quanto all’asserita violazione dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001, si deve osservare che la ricorrente, tramite la sua argomentazione, non contesta l’insufficienza di motivazione, ma intende mettere in discussione la fondatezza della motivazione del Tribunale.

90

Orbene, si deve rilevare che il Tribunale, ai punti 79, da 211 a 213, 249 e 266 della sentenza impugnata, ha fornito una motivazione sufficiente dal momento che essa consente, da una parte, alla ricorrente di conoscere i motivi per i quali il Tribunale non ha accolto i suoi argomenti relativi alla violazione dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 e, d’altra parte, alla Corte di esercitare il suo sindacato.

91

Pertanto, l’argomento fondato sulla violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 deve essere respinto in quanto privo di fondamento. Dal momento che la questione della fondatezza di detta motivazione si confonde con l’asserita violazione di tale articolo 24 bis oggetto della prima parte del quarto motivo di impugnazione, tale questione sarà esaminata nell’ambito del quarto motivo.

92

Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il primo motivo è, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

Sul secondo motivo, fondato sullo snaturamento dei fatti

Argomenti delle parti

93

Il secondo motivo si suddivide in tre parti. Con la prima parte del suo secondo motivo, la Repubblica francese fa valere che il Tribunale, ai punti da 101 a 108 della sentenza impugnata, ha snaturato la portata dei pareri dell’EFSA dell’8 marzo 2007 e del 24 gennaio 2008 in quanto ha ritenuto che la Commissione avesse potuto desumere da tali pareri, senza commettere alcun manifesto errore di valutazione, che il rischio di trasmissibilità all’uomo delle TSE diverse dalla BSE era estremamente basso. L’EFSA in realtà, in tali pareri, avrebbe concluso non già che il rischio era estremamente basso, ma che risultava impossibile escludere detta trasmissibilità.

94

In particolare, la Repubblica francese sostiene che i punti da 101 a 106 della sentenza impugnata non fanno emergere alcuna valutazione, da parte dell’EFSA, del grado di probabilità di rischio di trasmissibilità all’uomo delle TSE diverse dalla BSE. Inoltre, considerando, al punto 107 di detta sentenza, che i modelli sperimentali di cui trattasi erano poco rappresentativi, il Tribunale avrebbe travisato la portata dei pareri dell’EFSA. Secondo tale Stato membro, il Tribunale ha confuso la mancanza di certezza in merito all’esistenza di un rischio con la scarsa probabilità di tale rischio.

95

La Repubblica francese, con la seconda parte di detto motivo, invoca il travisamento da parte del Tribunale, ai punti da 116 a 122 della sentenza impugnata, della portata dei pareri dell’EFSA del 17 maggio e 26 settembre 2005 nonché di quello del 7 giugno 2007, dal momento che tale organo giurisdizionale ha statuito che la Commissione non aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare, da un lato, che i test diagnostici rapidi erano affidabili e, dall’altro, che la valutazione dell’affidabilità di detti test diagnostici prevista in tali pareri era parimenti valida nell’ambito del controllo dell’immissione al consumo umano di carne di ovini o di caprini.

96

A tale riguardo, la Repubblica francese sottolinea che, sebbene sia vero che l’EFSA, nei suoi pareri, ha considerato che i test diagnostici rapidi potevano essere raccomandati per la valutazione della prevalenza della scrapie classica e della BSE, non si può nondimeno da ciò dedurre che tali test sarebbero affidabili nell’ambito del controllo dell’immissione al consumo umano di carne di ovini o di caprini. Infatti, il livello di rigore circa l’affidabilità dei test diagnostici rapidi non potrebbe essere il medesimo per seguire l’evoluzione epidemiologica della scrapie classica nonché della BSE e per controllare in modo sistematico le carcasse al fine di consentirne il consumo.

97

Con la terza parte del suo secondo motivo, la Repubblica francese asserisce che il Tribunale, ai punti da 215 a 221 della sentenza impugnata, ha travisato i fatti quando ha considerato che gli elementi scientifici invocati dalla Commissione al fine di giustificare l’adozione del regolamento controverso rappresentavano nuovi elementi rispetto alle misure preventive anteriori.

98

A giudizio della Repubblica francese, né dalle memorie della Commissione né dall’intervento di quest’ultima all’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale è emerso che essa abbia rivendicato il carattere di novità degli elementi scientifici cui faceva riferimento, fatta eccezione per la messa a punto e la convalida dei test di discriminazione. Quindi, la Commissione non ha mai presentato quali elementi scientifici nuovi la mancanza di un nesso epidemiologico tra la scrapie classica o atipica che colpisce i ruminanti di piccola taglia e le TSE che colpiscono gli esseri umani né la scarsa prevalenza della BSE nei ruminanti di piccola taglia.

99

Tale snaturamento dei fatti avrebbe avuto una notevole incidenza sulla valutazione della legittimità del regolamento controverso, poiché, come risulterebbe dai punti 83 e 212 della sentenza impugnata, il principio di precauzione richiederebbe, per giustificare una mitigazione delle misure preventive vigenti, che le istituzioni competenti presentino nuovi elementi tali da modificare la percezione del rischio o mostrino che tale rischio può essere circoscritto con misure meno severe di quelle esistenti.

100

La Commissione sostiene che le due prime parti del secondo motivo sono irricevibili, dal momento che, da un lato, gli argomenti della Repubblica francese si fondano su una valutazione e un’interpretazione dei fatti da parte del Tribunale, il che rientra soltanto nella competenza di tale organo giurisdizionale, e, dall’altro lato, lo Stato membro ricorrente non indica con precisione gli elementi contestati della sentenza impugnata o gli argomenti giuridici dedotti in modo specifico a sostegno della sua domanda, segnatamente documenti del fascicolo dei quali emergerebbe un’asserita inesattezza materiale di tali constatazioni.

101

Quanto alla terza parte del secondo motivo, quest’ultima sarebbe parimenti irricevibile o, in ogni caso, infondata. Infatti, la Repubblica francese si limiterebbe a far prevalere la sua interpretazione dei fatti rispetto al distinto approccio adottato dalla Commissione.

102

A tale riguardo, la Commissione indica che la valutazione dell’esigenza di modificare determinate misure in vigore non discende dall’insorgenza di nuovi elementi, ma sostanzialmente dal fatto di tenere conto dell’evoluzione dei dati e delle prove scientifici. Infatti, il presupposto dei nuovi elementi ai quali fa riferimento la Repubblica francese non risulterebbe né all’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 né all’articolo 7 del regolamento n. 178/2002, dato che tali disposizioni si riferiscono alla valutazione delle informazioni disponibili e alle prove scientifiche esistenti.

Giudizio della Corte

103

Per quanto riguarda la prima e la seconda parte del secondo motivo, relative a un asserito snaturamento, da parte del Tribunale, della portata di taluni pareri dell’EFSA, operato, rispettivamente, ai punti da 101 a 108 e da 116 a 122 della sentenza impugnata, si deve osservare che nell’ambito di detti punti il Tribunale ha esaminato le censure della Repubblica francese dirette a far accertare che la Commissione aveva commesso un errore manifesto nella valutazione dei pareri scientifici a sua disposizione, dal momento che essa aveva ritenuto, da una parte, che il rischio di trasmissione all’uomo di una TSE diversa dalla BSE in grado di colpire gli animali era estremamente scarso e, dall’altra parte, che la valutazione dell’affidabilità dei test diagnostici rapidi, effettuata nel contesto di misure di controllo epidemiologico delle TSE nei ruminanti di piccola taglia, era altresì valida nell’ambito delle misure contestate volte ad autorizzare l’immissione al consumo umano di carne di ruminanti di piccola taglia nell’ipotesi di un risultato negativo di detti test.

104

La Repubblica francese, nell’ambito della presente impugnazione, contesta, fondandosi sostanzialmente sui medesimi argomenti da essa già presentati dinanzi al Tribunale, le stesse valutazioni della Commissione, che a giudizio del Tribunale non erano manifestamente erronee, e ha invocato a tal fine uno snaturamento dei pareri dell’EFSA del 17 maggio e del 26 settembre 2005, dell’8 marzo e del 7 giugno 2007 nonché del 24 gennaio 2008.

105

Al riguardo occorre rilevare, da una parte, che l’argomentazione della ricorrente discende da una lettura parziale della sentenza impugnata. Infatti, per quanto riguarda il rischio di trasmissione all’uomo delle TSE diverse dalla BSE che colpiscono gli animali, emerge chiaramente dal punto 107 della sentenza impugnata che il Tribunale ha altresì preso in considerazione la dichiarazione del SEAC (Spongiform Encephalopathy Advisory Committee) sul rischio potenziale per la salute umana delle modifiche relative al controllo della scrapie classica del febbraio 2008. Secondo il Tribunale, in tale dichiarazione, anche se ha confermato che non poteva essere escluso un nesso tra la scrapie classica e le TSE che colpiscono gli esseri umani, il SEAC ha tuttavia ritenuto che tale rischio dovesse essere estremamente basso. Secondo tale organismo, la frequenza estremamente scarsa e relativamente costante di casi di TSE che colpiscono l’uomo in tutto il mondo indicava l’esistenza di una barriera perlomeno sostanziale, se non totale, alla trasmissione della scrapie classica agli esseri umani. Orbene, la ricorrente non contesta né la pertinenza né la validità di tale dichiarazione.

106

Dall’altra parte, la Repubblica francese non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che il Tribunale abbia effettuato un’interpretazione dei summenzionati pareri scientifici che sia manifestamente contraria al loro contenuto.

107

Di conseguenza, si devono respingere la prima e la seconda parte del secondo motivo in quanto infondate.

108

Occorre verificare, per quanto riguarda la terza parte del secondo motivo, avente ad oggetto i punti da 215 a 221 della sentenza impugnata, se la Repubblica francese abbia dimostrato uno snaturamento dell’argomentazione della Commissione per quanto riguarda il carattere di novità degli elementi scientifici che giustificano l’adozione delle misure contestate.

109

Si deve osservare a tale proposito che, sebbene sia effettivamente vero che, ai summenzionati punti della sentenza impugnata, il Tribunale ha presentato come nuovi, rispetto alla situazione esistente al momento dell’adozione delle misure preventive iniziali, i tre elementi indicati al punto 56 della presente sentenza, occorre rilevare che una siffatta qualificazione non era fondata sull’argomentazione esposta dalla Commissione dinanzi al Tribunale, ma risultava dall’applicazione della giurisprudenza enunciata ai punti 83 e 212 della sentenza impugnata.

110

In questi ultimi punti della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza della Corte secondo la quale, ove vi siano nuovi elementi che modificano la percezione di un rischio o mostrano che tale rischio può essere circoscritto da misure meno severe di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, in particolare alla Commissione, che dispone del potere di iniziativa, vigilare sull’adeguamento della normativa ai nuovi dati (v. sentenza del 12 gennaio 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, Racc. pag. I-679, punto 40). Il Tribunale ne ha dedotto che l’attenuazione di misure preventive adottate precedentemente dovesse essere giustificata con nuovi elementi, quali nuove conoscenze o nuove scoperte scientifiche, atti a modificare la valutazione del rischio di cui trattasi.

111

Ne consegue che la censura relativa a un asserito snaturamento dell’argomentazione della Commissione deve essere respinta, senza che occorra esaminare l’argomentazione della Commissione diretta a contestare la fondatezza del requisito della novità dei dati scientifici al fine di giustificare l’adozione delle misure contestate.

112

Alla luce di quanto precede, si deve respingere la terza parte del secondo motivo e, quindi, il secondo motivo nel suo insieme in quanto infondato.

Sul terzo motivo, fondato su un errore nella qualificazione giuridica dei fatti

Argomenti delle parti

113

La Repubblica francese, con il suo terzo motivo, lamenta che il Tribunale è incorso in un errore nella qualificazione giuridica dei fatti in quanto ha dichiarato che gli elementi scientifici invocati dalla Commissione costituivano nuovi elementi tali da modificare la percezione del rischio.

114

Quindi, secondo la Repubblica francese, il Tribunale ha erroneamente, ai punti da 215 a 221 della sentenza impugnata, non solo presunto il carattere di novità dei tre elementi scientifici invocati dalla Commissione, ma altresì che gli stessi fossero tali da modificare la percezione del rischio.

115

La Repubblica francese reputa che, sebbene i test di discriminazione rappresentassero un nuovo elemento scientifico, detto elemento non fosse tale da modificare la percezione del rischio in quanto l’affidabilità di tali test era limitata. Per quanto riguarda la mancanza di un nesso epidemiologico tra la scrapie classica e le TSE che colpiscono gli esseri umani nonché la scarsa prevalenza della BSE nei ruminanti di piccola taglia, secondo detto Stato, dal momento che tali elementi scientifici erano già stati identificati in sede di adozione delle misure preventive anteriori, essi non potevano comportare una modifica della percezione del rischio.

116

La Commissione conclude che il terzo motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile in quanto la valutazione del Tribunale, secondo la quale la Commissione non aveva commesso un errore manifesto di valutazione sulla base degli sviluppi scientifici, costituisce una valutazione di natura fattuale.

117

Comunque, tale motivo dovrebbe essere respinto in quanto privo di fondamento nei limiti in cui la valutazione scientifica dei rischi da cui derivavano le misure contestate sarebbe fondata su prove scientifiche, disponibili al momento della loro adozione, che mostrerebbero che si era verificato un mutamento delle circostanze.

Giudizio della Corte

118

Il terzo motivo della Repubblica francese verte, così come la terza parte del secondo motivo, sui punti da 215 a 221 della sentenza impugnata. Con la sua argomentazione formulata a sostegno del presente motivo, la ricorrente contesta il fatto che gli elementi individuati dal Tribunale, dei quali essa nega il carattere di novità, abbiano potuto comportare che fosse modificata la percezione del rischio nella società.

119

A tale riguardo, secondo una costante giurisprudenza, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenze del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C-551/03 P, Racc. pag. I-3173, punto 51; del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C-397/03, Racc. pag I-4429, punto 105, nonché Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, cit., punto 29).

120

Tuttavia, dai punti da 215 a 221 della sentenza impugnata, ai quali ha fatto riferimento la Repubblica francese nell’ambito del suo terzo motivo, non emerge che il Tribunale in essi abbia effettuato una qualunque qualificazione giuridica in relazione alla percezione del rischio da parte della società. Infatti si è in essi limitato a esaminare il carattere di novità degli elementi scientifici dedotti dalla Commissione, il che costituisce una constatazione dei fatti.

121

Pertanto, la Repubblica francese, nel ritenere che il Tribunale, ai punti da 215 a 221 della sentenza impugnata, abbia proceduto a una qualificazione giuridica dei fatti, interpreta erroneamente tale sentenza.

122

Il terzo motivo deve dunque essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo, fondato su un errore di diritto

Argomenti delle parti

123

Il quarto motivo è suddiviso in tre parti.

124

Con la prima parte di tale motivo, che è connesso alla seconda parte del primo motivo, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale, nel dichiarare, ai punti 249 e 250 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato le disposizioni dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 dal momento che aveva rispettato l’obbligo previsto dall’articolo 152, paragrafo 1, CE, ha commesso un errore di diritto. A tale proposito, la Repubblica francese rileva che detto articolo 24 bis impone un obbligo ulteriore rispetto all’articolo 152, paragrafo 1, CE, cosicché il Tribunale si è a torto limitato a considerare che le misure che la Commissione aveva adottato in forza di quest’ultima disposizione garantivano un elevato livello di protezione della salute umana. Per giungere a tale conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto sincerarsi che dette misure mantenessero o aumentassero il livello di protezione della salute umana che era garantito dalle misure preventive anteriori.

125

Con la seconda parte del suo quarto motivo, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo presunto, al punto 213 della sentenza impugnata, che gli elementi scientifici dedotti dalla Commissione per giustificare l’adozione del regolamento controverso potessero comportare un’evoluzione del livello di rischio giudicato accettabile. In subordine, il Tribunale avrebbe del pari commesso un siffatto errore avendo tralasciato di verificare se, per determinare il livello di rischio giudicato accettabile, la Commissione avesse tenuto conto della gravità e dell’irreversibilità degli effetti nocivi delle TSE per la salute umana. Infine, la Repubblica francese asserisce che si era necessariamente verificato un aumento del rischio per la salute umana che oltrepassava il livello accettabile per la società.

126

La Repubblica francese, per quanto riguarda la sua terza parte del quarto motivo, deduce un errore di diritto per il fatto che il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che le misure contestate non subentrano alle misure preventive anteriori, ma le completano con misure alternative meno severe. La coesistenza tra le misure iniziali e le nuove misure solleverebbe la questione della coerenza di una siffatta disciplina che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare. Tale errore di diritto avrebbe comportato una valutazione erronea della censura della Repubblica francese fondata sulla violazione del principio di precauzione nella gestione del rischio.

127

La Commissione reputa che il quarto motivo debba essere dichiarato manifestamente irricevibile o, in ogni caso, respinto in quanto privo di fondamento.

128

La Commissione, per quanto attiene alla prima parte di detto motivo, asserisce che il Tribunale ha proceduto correttamente all’esame dello stesso. Anche volendo supporre che la Commissione, adottando misure di attenuazione fondate su elementi scientifici, abbia potuto contribuire all’aumento dell’esposizione dell’essere umano all’agente patologico della scrapie, ciò non avrebbe peraltro ridotto il livello di protezione della salute dal momento che il rischio di trasmissione della scrapie all’essere umano era estremamente basso. Pertanto, il livello di protezione non avrebbe subìto diminuzioni e l’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 sarebbe stato effettivamente rispettato.

129

Per quanto riguarda la seconda parte del quarto motivo, la Commissione sostiene che la Repubblica francese non ha presentato gli elementi a sostegno del suo argomento secondo cui il rischio per la salute umana aveva oltrepassato il livello giudicato accettabile per la società a motivo delle misure contestate. La Repubblica francese non avrebbe presentato, né dinanzi al Tribunale né nell’ambito della presente impugnazione, elementi di prova tali da confutare la valutazione della Commissione e del Tribunale in merito a tale aspetto.

130

Infine, per quanto riguarda la terza parte del quarto motivo, la Commissione ritiene che la Repubblica francese tenti di sostituire la propria analisi a quella del Tribunale.

Giudizio della Corte

131

Si deve ricordare, quanto alla prima parte del quarto motivo, fondata su un’asserita violazione dell’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001, che, ai sensi di tale disposizione, le decisioni da adottare secondo una delle procedure di cui all’articolo 24 di detto regolamento, vale a dire altresì le modifiche degli allegati, «si basano su una valutazione dei possibili rischi per la salute umana e animale e, tenendo conto dei dati scientifici esistenti, mantengono o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentano il livello di protezione della salute umana e animale garantito nell[‘Unione]».

132

L’articolo 24 bis è stato incorporato nel regolamento n. 999/2001 con il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 404, pag. 1). Dai lavori preparatori di quest’ultimo regolamento emerge che l’articolo 24 bis non figurava nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2004, che modifica il regolamento n. 999/2001 [COM(2004) 775 def.], presentata dalla Commissione, ma trae origine dal parere del 29 marzo 2006 della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e la sua inclusione nel testo del regolamento è stata proposta dal Parlamento europeo nel suo progetto di risoluzione legislativa del 27 aprile 2006.

133

Sebbene i considerando del regolamento n. 1923/2006 non contengano spiegazioni per quanto riguarda l’obiettivo della disposizione interessata, risulta segnatamente dalle giustificazioni fornite dal Parlamento nel suo summenzionato progetto di risoluzione che «[t]ale emendamento mira a garantire che gli aspetti essenziali del regolamento oggetto di esame possano essere modificati dalla Commissione e dagli Stati membri, nell’ambito della procedura di comitatologia, solo qualora sia fornita una motivazione ai sensi della quale è esclusa una riduzione del livello di protezione della salute umana e animale». Inoltre, nella relazione di accompagnamento allegata a tale progetto, il Parlamento fa riferimento a difficoltà di dedicare l’attenzione necessaria quando la Commissione, congiuntamente agli Stati membri, adotta in tappe successive un elenco complesso di modifiche.

134

Pertanto, emerge da tali lavori preparatori che l’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 è stato previsto come una garanzia diretta a evitare che siano adottate, in applicazione del procedimento di comitatologia, misure che siano tali da ridurre il livello di protezione della salute umana e animale nell’Unione.

135

Tuttavia, da ciò non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che detto articolo 24 bis escluda qualsiasi mitigazione delle misure preventive anteriori. Infatti, da un lato, l’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 non fa assurgere a criterio il fatto che la comparazione dovrebbe essere effettuata rispetto al livello di protezione risultante dalle misure preventive anteriori adottate nello stesso settore, ma si riferisce in generale al livello di protezione della salute «garantito nell[‘Unione]». Dall’altro lato, sia dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002 sia dalla giurisprudenza citata al punto 110 della presente sentenza emerge che le misure provvisorie di gestione del rischio, adottate in un contesto di incertezza scientifica, devono essere riesaminate entro un termine ragionevole onde garantire che siano proporzionate e non impongano più restrizioni al commercio di quanto sia necessario al fine di ottenere l’elevato livello di protezione della salute stabilito dall’Unione.

136

Pertanto, il livello di protezione della salute umana è strettamente correlato al livello di rischio giudicato accettabile per la società, che a sua volta dipende dalle conoscenze scientifiche disponibili in un determinato momento. Orbene, non è escluso che, in considerazione dello sviluppo dei dati scientifici, il medesimo livello di protezione possa essere garantito con misure meno severe.

137

Quanto alla questione se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto considerando, ai punti 65 e 250 della sentenza impugnata, che l’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 si limitava a trasporre l’obbligo sancito dall’articolo 168, paragrafo 1, primo comma, TFUE, al fine di effettuare tale valutazione occorre porre tali aspetti in prospettiva rispetto all’insieme dei punti della motivazione di detta sentenza.

138

Si deve osservare a tale riguardo che il Tribunale menziona indubbiamente, ai punti 74, 79, 81, da 174 a 176 e 250 della sentenza impugnata, l’obbligo delle istituzioni di garantire un elevato livello di protezione della sanità pubblica, della sicurezza e dell’ambiente, il che può dare l’impressione, come sostiene la Repubblica francese, che il Tribunale si limiti a verificare se le misure contestate rispettino l’obbligo previsto dall’articolo 168, paragrafo 1, primo comma, TFUE. Tuttavia, dai punti da 211 a 213, 221, 249 e 266 della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale interpreta l’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 tenendo in debito conto l’obbligo di mantenere il livello di protezione della salute umana garantito nell’Unione.

139

Ai punti da 211 a 213 della sentenza impugnata il Tribunale ha formulato, in particolare, le seguenti osservazioni:

«211

Occorre peraltro ricordare che le autorità pubbliche competenti hanno l’obbligo di mantenere un livello di tutela elevato della salute umana che non deve peraltro essere necessariamente il più elevato possibile (...). L’art. 24 bis del regolamento n. 999/2001 richiama tale obbligo nell’ambito dei poteri conferiti alla Commissione per modificare gli allegati del regolamento n. 999/2001, sottoponendo l’adozione di decisioni prese nel contesto del regolamento suddetto a condizione che sia mantenuto o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentato il livello di protezione della salute umana garantito nella Comunità. Il principio di precauzione è uno degli strumenti che consentono alle autorità summenzionate di adempiere a tale obbligo (...). Tale principio impone infatti all’autorità pubblica di gestire un rischio che oltrepassa il livello di rischio giudicato accettabile per la società in modo da portarlo a tale livello (...).. La gestione del rischio tramite l’adozione di misure adeguate tese a garantire un livello di tutela elevato della salute pubblica, della sicurezza e dell’ambiente corrisponde quindi al complesso delle azioni intraprese da un’istituzione per affrontare un rischio in modo da portarlo ad un livello accettabile.

212

Spetta inoltre all’autorità competente riesaminare le misure provvisorie adottate ai sensi del principio di precauzione entro un termine ragionevole. Si è infatti deciso che, ove vi siano nuovi elementi che modificano la percezione di un rischio o mostrano che tale rischio può essere circoscritto da misure meno severe di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, in particolare alla Commissione, vigilare sull’adeguamento della normativa ai nuovi dati (...). La riduzione di misure preventive precedentemente adottate deve quindi essere giustificata da nuovi elementi che modificano la valutazione del rischio di cui trattasi.

213

Tali nuovi elementi, quali nuove conoscenze o nuove scoperte scientifiche, quando giustifichino la riduzione di una misura preventiva, modificano il contenuto concreto dell’obbligo per le autorità pubbliche di mantenere costantemente un livello elevato di protezione della salute umana. Tali nuovi elementi possono infatti modificare la percezione del rischio nonché il livello di rischio giudicati accettabili per la società. La legittimità dell’adozione di una misura preventiva meno coercitiva non si valuta in base al livello di rischio giudicato accettabile preso in considerazione per l’adozione delle iniziali misure preventive. L’adozione di iniziali misure preventive finalizzate a riportare il rischio ad un livello giudicato accettabile si effettua infatti sulla base di una valutazione dei rischi e, in particolare, della determinazione del livello di rischio giudicato accettabile per la società. Se nuovi elementi modificano tale valutazione dei rischi, la legittimità dell’adozione di misure preventive meno coercitive va valutata tenendo conto di tali nuovi elementi e non sulla base degli elementi che hanno determinato la valutazione dei rischi nell’ambito dell’adozione delle misure preventive iniziali. Solo qualora tale nuovo livello di rischio oltrepassi il livello di rischio giudicato accettabile per la società, il giudice è tenuto a dichiarare una violazione del principio di precauzione».

140

Da tali punti della motivazione emerge che il Tribunale riconosce, sostanzialmente, all’articolo 24 bis del regolamento n. 999/2001 la medesima portata rispetto a quella risultante dai punti da 134 a 136 della presente sentenza. Dal momento che la Repubblica francese non ha contestato la fondatezza di tale interpretazione, ma si è limitata a invocare i punti della sentenza impugnata che menzionano l’obbligo di mantenere l’elevato livello di protezione della salute umana, si deve respingere la prima parte del quarto motivo in quanto infondata.

141

Per quanto riguarda la seconda parte del quarto motivo, relativa a un errore di diritto, dal momento che il Tribunale, al punto 213 della sentenza impugnata, avrebbe presunto che gli elementi scientifici dedotti dalla Commissione per giustificare l’adozione del regolamento controverso potessero comportare un’evoluzione del livello di rischio giudicato accettabile, si deve dichiarare che, nonostante il modo in cui tale argomentazione è formulata, la Repubblica francese si limita, in realtà, a contestare una valutazione dei fatti il cui sindacato non rientra nella competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione, in forza dell’articolo 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE e della giurisprudenza ricordata al punto 70 della presente sentenza.

142

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, invocato in subordine, secondo il quale il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’omettere di verificare se, al fine di determinare il livello di rischio giudicato accettabile, la Commissione avesse tenuto conto della gravità del verificarsi del rischio di trasmissione all’uomo delle TSE e l’irreversibilità di queste ultime in quanto malattie, occorre ricordare che, trattandosi di un settore ove il legislatore dell’Unione è chiamato a effettuare valutazioni complesse, il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della sua competenza deve limitarsi ad esaminare se esso non sia inficiato da errore manifesto di valutazione o sviamento di potere o se il legislatore non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale (sentenza del 9 settembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e a., C-236/01, Racc. pag. I-8105, punto 135).

143

Orbene, considerato tale ampio potere discrezionale della Commissione in vista della determinazione del livello del rischio giudicato inaccettabile per la società, il Tribunale ha a buon diritto limitato il suo sindacato agli errori manifesti di valutazione.

144

D’altronde, dalle memorie depositate dinanzi al Tribunale emerge che la Repubblica francese ha esplicitamente dichiarato nelle sue conclusioni supplementari che essa non contestava il fatto che spetta alle istituzioni dell’Unione determinare il livello di rischio giudicato inaccettabile per la società.

145

Orbene, è sufficiente constatare che gli argomenti presentati dalla Repubblica francese non includono alcun elemento in grado di rivelare che un errore manifesto è stato commesso dalla Commissione e che non sia stato individuato dal Tribunale.

146

Date tali circostanze, la censura fondata su un’asserita violazione del diritto nel valutare l’evoluzione del livello di rischio giudicato accettabile deve essere respinta in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondata.

147

Per quanto attiene alla terza parte del quarto motivo della Repubblica francese, fondata su un’asserita incoerenza del regolamento controverso, si deve dichiarare che tale censura deve essere considerata nuova dal momento che non è stata sollevata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

148

Infatti, dinanzi a tale organo giurisdizionale, la ricorrente non ha sostenuto che il fatto che le misure contestate non si sostituissero alle misure preventive anteriori, ma che le completassero con misure alternative, inciderebbe sulla valutazione della legittimità del regolamento controverso.

149

Orbene, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è in via di principio limitata alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di merito (v., in particolare, sentenza del 1o febbraio 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Racc. pag. I-1233, punto 95 e giurisprudenza ivi menzionata). Pertanto, in linea di principio, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non abbia dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentire alla Corte di sindacare la legittimità della soluzione adottata dal Tribunale tenendo conto di motivi dei quali quest’ultimo non ha avuto cognizione (sentenza del 15 settembre 2011, Germania/Commissione, C-544/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63).

150

Di conseguenza, si deve respingere la terza parte del quarto motivo in quanto irricevibile.

151

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il quarto motivo deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

152

Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

153

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, quest’ultima, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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