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Document 62011CJ0327

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2012.
United States Polo Association contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Causa C-327/11 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:550





Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2012 – United States Polo Association / UAMI

(causa C-327/11 P)

«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Segno denominativo «U.S. POLO ASSN.» – Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore «POLO-POLO»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 44-46)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punto 57)

3.                     Impugnazione – Motivi – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi di prova – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 62)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 aprile 2011, United States Polo Association/UAMI (T-228/09) con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «U.S. POLO ASSN.», per prodotti delle classi 9, 20, 21, 24 e 27, avverso la decisione R 886/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 20 marzo 2009, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che ha parzialmente rifiutato la registrazione di tale marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi comunitario e nazionale «POLO-POLO», per prodotti delle classi 24, 35 e 39 – Interpretazione ed applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta

2)

La United States Polo Association è condannata alle spese.

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