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Document 62011CJ0157

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 marzo 2012.
Giuseppe Sibilio contro Comune di Afragola.
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli — Interpretazione delle clausole 2, 3, 4 e 5 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Disoccupati iscritti nelle liste di mobilità o di collocamento, impiegati presso amministrazioni pubbliche, per un periodo di durata determinata e per lavori socialmente utili o di pubblica utilità (cd. lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilità) — Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento quanto alla retribuzione tra i lavoratori socialmente utili/di pubblica utilità e quelli assunti a tempo indeterminato presso le medesime amministrazioni pubbliche con le medesime mansioni.
Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 2 — Nozione di “un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascun Stato membro” — Ambito di applicazione dell’accordo quadro — Clausola 4, punto 1 — Principio di non discriminazione — Persone che svolgono “lavori socialmente utili” presso amministrazioni pubbliche — Normativa nazionale che esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro — Normativa nazionale che prevede una differenza tra l’indennità pagata ai lavoratori socialmente utili e la retribuzione percepita dai lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato assunti dalle stesse amministrazioni e che svolgono le medesime attività.
Causa C‑157/11.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:148





Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 marzo 2012 —
Sibilio / Comune di Afragola

(causa C‑157/11)

«Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 2 — Nozione di “un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascun Stato membro” — Ambito di applicazione dell’accordo quadro — Clausola 4, punto 1 — Principio di non discriminazione — Persone che svolgono “lavori socialmente utili” presso amministrazioni pubbliche — Normativa nazionale che esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro — Normativa nazionale che prevede una differenza tra l’indennità pagata ai lavoratori socialmente utili e la retribuzione percepita dai lavoratori a tempo determinato e/o indeterminato assunti dalle stesse amministrazioni e che svolgono le medesime attività»

1.                     Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni di carattere generale o ipotetico (Art. 267 TFUE) (v. punti 30‑31)

2.                     Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Ambito di applicazione — Contratto o rapporto di lavoro definiti dalla normativa o dalle prassi nazionali (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 2) (v. punti 45, 49‑58 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli — Interpretazione delle clausole 2, 3, 4 e 5 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Disoccupati iscritti nelle liste di mobilità o di collocamento, impiegati presso amministrazioni pubbliche, per un periodo di durata determinata e per lavori socialmente utili o di pubblica utilità (cd. lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilità) — Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento quanto alla retribuzione tra i lavoratori socialmente utili/di pubblica utilità e quelli assunti a tempo indeterminato presso le medesime amministrazioni pubbliche con le medesime mansioni.

Dispositivo

La clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il rapporto costituito tra i lavoratori socialmente utili e le amministrazioni pubbliche per cui svolgono le loro attività non rientri nell’ambito di applicazione di detto accordo quadro, qualora, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, tali lavoratori non beneficino di un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi nazionale in vigore, oppure gli Stati membri e/o le parti sociali abbiano esercitato la facoltà loro riconosciuta al punto 2 di detta clausola.

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