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Document 62011CA0619

Causa C-619/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles — Belgio) — Patricia Dumont de Chassart/Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) [Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, lettera a) — Assegni familiari destinati agli orfani — Totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione — Periodi maturati dal genitore superstite in un altro Stato membro — Difetto di considerazione]

GU C 114 del 20.4.2013, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles — Belgio) — Patricia Dumont de Chassart/Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

(Causa C-619/11) (1)

(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, lettera a) - Assegni familiari destinati agli orfani - Totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione - Periodi maturati dal genitore superstite in un altro Stato membro - Difetto di considerazione)

2013/C 114/22

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Patricia Dumont de Chassart

Convenuto: Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du travail de Bruxelles — Interpretazione degli articoli 17 CE, 39 CE e 43 CE, nonché degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Assegni per orfani a carico dello Stato di residenza — Legittimità, alla luce del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, di una disposizione comunitaria, che subordina l'acquisto del diritto alle prestazioni al compimento di determinati periodi di assicurazione da parte del genitore deceduto, senza poter tener conto del genitore superstite — Normativa nazionale più favorevole, che consente anche al genitore superstite di godere delle norme che disciplinano l'assimilazione di periodi assicurativi — Trattamento meno favorevole dei lavoratori, genitori superstiti, che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione — Discriminazione

Dispositivo

Gli articoli 72, 78, paragrafo 2, lettera b), e 79, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, devono essere interpretati nel senso che, qualora la normativa nazionale di uno Stato membro preveda che sia il genitore defunto sia il genitore superstite, quando abbiano la qualità di lavoratori, possano fondare il diritto a prestazioni per orfani, tali disposizioni richiedono che i periodi di assicurazione e di occupazione maturati dal genitore superstite in un altro Stato membro siano presi in considerazione ai fini del cumulo dei periodi necessari all’acquisto del diritto a dette prestazioni nel primo di questi Stati membri. È privo di rilievo, al riguardo, il fatto che il genitore superstite non possa far valere alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro nel corso del periodo di riferimento fissato da detta normativa nazionale ai fini dell’acquisto del diritto.


(1)  GU C 49 del 18.2.2012.


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