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Document 62011CA0575

    Causa C-575/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeias kai Pronoias (Riconoscimento di diplomi e di titoli — Direttiva 2005/36/CE — Professione di fisioterapista — Riconoscimento parziale e limitato delle qualifiche professionali — Articolo 49 TFUE)

    GU C 225 del 3.8.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 225/15


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeias kai Pronoias

    (Causa C-575/11) (1)

    (Riconoscimento di diplomi e di titoli - Direttiva 2005/36/CE - Professione di fisioterapista - Riconoscimento parziale e limitato delle qualifiche professionali - Articolo 49 TFUE)

    2013/C 225/24

    Lingua processuale: il greco

    Giudice del rinvio

    Symvoulio tis Epikrateias

    Parti

    Ricorrente: Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos

    Convenuto: Ypourgos Ygeias kai Pronoias

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell’articolo 49 TFUE e delle direttive 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), e 95/21/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25) –Diniego di rilascio dell’autorizzazione di accesso alla professione regolamentata di fisioterapista in uno Stato membro ospitante a uno dei propri cittadini che non sia in possesso di un diploma in tal senso, a norma dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 92/51/CEE, ma abbia le qualifiche per esercitare una professione simile riconosciuta in un altro Stato membro — Possibilità di un accesso parziale, limitato a determinate attività riconducibili a tale professione

    Dispositivo

    L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che nega l’accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attività riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attività siano così rilevanti che sarebbe in realtà necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista. Spetta al giudice nazionale stabilire se tale ipotesi ricorra nel caso di specie.


    (1)  GU C 25 del 28.1.2012.


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