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Document 62011CA0454
Case C-454/11: Judgment of the Court (Third Chamber) of 7 February 2013 (request for a preliminary ruling from the Augstākās Tiesas Senāts — Latvia) — Gunārs Pusts v Lauku atbalsta dienests (Agriculture — EAGGF — Regulations (EC) No 1257/1999 and No 817/2004 — Support for rural development — Recovery of undue payments — National rules making the grant of agri-environmental aid subject to an annual application accompanied by specific documents — Beneficiary who has complied with his obligations regarding use of the area concerned but who has not submitted an application in accordance with those rules — Withdrawal of the aid, without consulting the beneficiary, in the event of failure by the latter to comply with the provisions applicable to the submission of an application for agri-environmental aid)
Causa C-454/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests [Agricoltura — FEAOG — Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 — Sostegno allo sviluppo rurale — Recupero dell’indebito — Normativa nazionale che subordina la concessione dell’aiuto agroambientale ad una domanda annua corredata di taluni documenti — Beneficiario che ha adempiuto i suoi obblighi relativi alla gestione della superficie di cui trattasi, ma che non ha presentato la domanda in conformità a tale normativa — Revoca dell’aiuto, senza audizione del beneficiario, in caso di sua inosservanza delle disposizioni applicabili alla presentazione di una domanda di aiuto agroambientale]
Causa C-454/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests [Agricoltura — FEAOG — Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 — Sostegno allo sviluppo rurale — Recupero dell’indebito — Normativa nazionale che subordina la concessione dell’aiuto agroambientale ad una domanda annua corredata di taluni documenti — Beneficiario che ha adempiuto i suoi obblighi relativi alla gestione della superficie di cui trattasi, ma che non ha presentato la domanda in conformità a tale normativa — Revoca dell’aiuto, senza audizione del beneficiario, in caso di sua inosservanza delle disposizioni applicabili alla presentazione di una domanda di aiuto agroambientale]
GU C 108 del 13.4.2013, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests
(Causa C-454/11) (1)
(Agricoltura - FEAOG - Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 - Sostegno allo sviluppo rurale - Recupero dell’indebito - Normativa nazionale che subordina la concessione dell’aiuto agroambientale ad una domanda annua corredata di taluni documenti - Beneficiario che ha adempiuto i suoi obblighi relativi alla gestione della superficie di cui trattasi, ma che non ha presentato la domanda in conformità a tale normativa - Revoca dell’aiuto, senza audizione del beneficiario, in caso di sua inosservanza delle disposizioni applicabili alla presentazione di una domanda di aiuto agroambientale)
2013/C 108/04
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Gunārs Pusts
Convenuto: Lauku atbalsta dienests
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80) e del regolamento n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 153, pag. 30) — Aiuto agroambientale e aiuto alla superficie — Ripetizione dell’indebito — Disciplina nazionale che sottopone la concessione dell’aiuto alla superficie ad una domanda annua accompagnata da taluni documenti — Beneficiario che ha adempiuto i suoi obblighi relativi allo sfruttamento della superficie in questione, ma che ha presentato domande incomplete — Revoca dell’aiuto, senza audizione del beneficiario, in caso di sua inosservanza delle disposizioni applicabili alla presentazione di una domanda
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, nonché il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale secondo cui il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell’assunzione di impegni agroambientali relativi a diversi anni è tenuto a restituire la totalità dell’aiuto già erogato in base agli anni precedenti, per non aver presentato una domanda annuale conforme alle disposizioni nazionali applicabili, pur se tale beneficiario affermi di aver continuato ad adempiere i suoi obblighi relativi alla gestione degli appezzamenti interessati e non sia stato ascoltato dall’amministrazione competente, ma la realizzazione del controllo in loco degli appezzamenti interessati non sia più possibile per il fatto che l’anno di cui trattasi è trascorso.