EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0263

Causa C-263/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Ainārs Rēdlihs/Valsts ieņēmumu dienests (Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di «attività economica» — Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta — Regime di inversione contabile — Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta — Ammenda — Principio di proporzionalità)

GU C 295 del 29.9.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Ainārs Rēdlihs/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-263/11) (1)

(Sesta direttiva IVA - Direttiva 2006/112/CE - Nozione di «attività economica» - Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta - Regime di inversione contabile - Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta - Ammenda - Principio di proporzionalità)

2012/C 295/21

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Ainārs Rēdlihs

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'articolo 4 della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e dell'articolo 9 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Nozioni di soggetto passivo e di attività economica — Cessioni di legname effettuate da una persona fisica, proprietaria di beni forestali destinati ai suoi bisogni privati, per compensare i danni causati da una tempesta — Conformità al principio di proporzionalità di una misura nazionale che sanziona con un’ammenda pari all’importo dell’imposta normalmente dovuta in funzione del valore dei beni ceduti la mancata registrazione in un registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, sebbene la persona interessata non dovesse versare l’imposta, anche qualora fosse stata iscritta in tale elenco

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, dev’essere interpretato nel senso che le cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore rientrano nell’ambito dello sfruttamento di un bene materiale che dev’essere qualificato come «attività economica» ai sensi di tale disposizione, dal momento che le suddette cessioni sono state eseguite per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Spetta al giudice nazionale procedere alla valutazione di tutti gli elementi della fattispecie per determinare se lo sfruttamento di un bene materiale, quale un bosco, sia diretto a ricavare introiti aventi carattere di stabilità.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non è escluso che una norma del diritto nazionale, che consente di infliggere un’ammenda, equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite, ad un singolo che è venuto meno al proprio obbligo di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non era debitore di detta imposta, sia contraria al principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, considerate le circostanze del caso di specie e in particolare la somma concretamente tassata e l’eventuale sussistenza di un’evasione o di un aggiramento della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata.


(1)  GU C 226 del 30.7.2011.


Top