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Document 62011CA0244

    Causa C-244/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’ 8 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Articoli 43 CE e 56 CE — Regime che assoggetta ad un’autorizzazione preliminare l’acquisizione di diritti di voto che rappresentino oltre il 20 % del capitale sociale di talune «società anonime strategiche» — Dispositivo di controllo a posteriori di talune decisioni prese da tali società)

    GU C 9 del 12.1.2013, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/15


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica

    (Causa C-244/11) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Articoli 43 CE e 56 CE - Regime che assoggetta ad un’autorizzazione preliminare l’acquisizione di diritti di voto che rappresentino oltre il 20 % del capitale sociale di talune «società anonime strategiche» - Dispositivo di controllo a posteriori di talune decisioni prese da tali società)

    2013/C 9/22

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e G. Zavvos, agenti)

    Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Normativa nazionale che subordina ad un’autorizzazione preliminare l’acquisizione dei diritti di voto in una misura pari al 20 % ed oltre del capitale sociale complessivo in società di rilevanza strategica nazionale — Violazione degli articoli 49 e 63 TFUE

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica ellenica, stabilendo le norme previste dall’articolo 11, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, e quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della legge n. 3631/2008 relativa all’istituzione di un fondo nazionale per la coesione sociale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 43 CE relativo alla libertà di stabilimento.

    2)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


    (1)  GU C 219 del 23.7.2011.


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