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Document 62011CA0204

    Causa C-204/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Fédération internationale de football association (FIFA)/Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Radiodiffusione televisiva — Direttiva 89/552/CEE — Articolo 3 bis — Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro — Coppa del mondo di calcio — Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione — Motivazione — Articoli 43 CE e 49 CE — Diritto di proprietà)

    GU C 260 del 7.9.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/3


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 — Fédération internationale de football association (FIFA)/Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    (Causa C-204/11 P) (1)

    (Impugnazione - Radiodiffusione televisiva - Direttiva 89/552/CEE - Articolo 3 bis - Misure adottate dal Regno del Belgio relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro - Coppa del mondo di calcio - Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione - Motivazione - Articoli 43 CE e 49 CE - Diritto di proprietà)

    2013/C 260/04

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Fédération internationale de football association (FIFA) (rappresentanti: A. Barav e D. Reymond, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e N. Yerrell, agenti, assistiti da M. Gray, barrister), Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e M. J.-C. Halleux, agenti, assistiti da A. Joachimowicz e J. Stuyck, advocaten), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski e J. Beeko, agenti, assistiti da T. de la Mare, QC)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 febbraio 2011, Fédération internationale de football association (FIFA)/Commissione (T-385/07), che ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2007/479/CE della Commissione, del 25 giugno 2007, che ha dichiarato compatibili con il diritto comunitario talune misure adottate dal Regno del Belgio a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 180, pag. 24).

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Fédération internationale de football association (FIFA) è condannata alle spese.


    (1)  GU C 232 del 6.8.2011.


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