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Document 62011CA0131

    Causa C-131/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Pfeifer & Langen KG/Hauptzollamt Aachen [Agricoltura — Regolamento (CEE) n. 1443/82 — Articolo 3, paragrafo 4 — Applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero — Eccedenza di zucchero constatata dalle autorità di uno Stato membro nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore — Considerazione di tale eccedenza al momento di stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è constatata la divergenza]

    GU C 9 del 12.1.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/11


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Pfeifer & Langen KG/Hauptzollamt Aachen

    (Causa C-131/11) (1)

    (Agricoltura - Regolamento (CEE) n. 1443/82 - Articolo 3, paragrafo 4 - Applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero - Eccedenza di zucchero constatata dalle autorità di uno Stato membro nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore - Considerazione di tale eccedenza al momento di stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è constatata la divergenza)

    2013/C 9/16

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Düsseldorf

    Parti

    Ricorrente: Pfeifer & Langen KG

    Convenuto: Hauptzollamt Aachen

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell’8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17) — Eccedenze di isoglucosio constatate a posteriori dalle autorità di uno Stato membro nell’ambito di un controllo — Eventuale considerazione di tale eccedenza al momento di stabilire la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale l’eccedenza è stata constatata

    Dispositivo

    L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell’8 giugno 1982, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) n. 392/94 della Commissione, del 23 febbraio 1994, dev’essere interpretato nel senso che non si applica nella situazione in cui un’eccedenza di zucchero è stata constatata dalle autorità nazionali nell’ambito di un controllo a posteriori effettuato presso il produttore, qualora tale eccedenza costituisca zucchero C.


    (1)  GU C 179 del 18.6.2011.


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