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Document 62011CA0097

Causa C-97/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo) — Amia SpA in liquidazione/Provincia Regionale di Palermo (Ambiente — Deposito in discarica di rifiuti — Direttiva 1999/31/CE — Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi — Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo — Costi di gestione di una discarica — Direttiva 2000/35/CE — Interessi moratori — Obblighi del giudice nazionale)

GU C 200 del 7.7.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo) — Amia SpA in liquidazione/Provincia Regionale di Palermo

(Causa C-97/11) (1)

(Ambiente - Deposito in discarica di rifiuti - Direttiva 1999/31/CE - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo - Costi di gestione di una discarica - Direttiva 2000/35/CE - Interessi moratori - Obblighi del giudice nazionale)

2012/C 200/03

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Palermo

Parti

Ricorrente: Amia SpA in liquidazione

Convenuta: Provincia Regionale di Palermo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) e degli articoli 12, 14, 43 e 46 CE — Normativa nazionale che stabilisce un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e impone al gestore della discarica di anticipare finanziariamente tale tributo, determinato in funzione della quantità di rifiuti consegnati, e dovuto dal soggetto che effettua il conferimento

Dispositivo

In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:

in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 1 3 della direttiva 2000/35.


(1)  GU C 238 del 13.8.2011.


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