EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0068

Causa C-68/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/30/CE — Controllo dell’inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM 10 nell’aria ambiente)

GU C 46 del 16.2.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 46/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-68/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 1999/30/CE - Controllo dell’inquinamento - Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente)

2013/C 46/04

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e S. Mortoni, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41; divenuto articolo 13 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, GU L 152, pag. 1) — Superamento dei valori limite per le particelle di PM10 nell’aria ambiente a partire dal 2005

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, avendo omesso di provvedere, per gli anni 2006 e 2007, affinché le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente non superassero, nelle 55 zone e agglomerati italiani considerati nella diffida della Commissione europea del 2 febbraio 2009, i valori limite fissati all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica italiana sopportano ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


Top