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Document 62011CA0011

Causa C-11/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Air France/Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts [Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articoli 6 e 7 — Volo con una o più coincidenze — Riscontro di un ritardo all’arrivo alla destinazione finale — Ritardo di durata pari o superiore a tre ore — Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria]

GU C 114 del 20.4.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Air France/Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts

(Causa C-11/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 6 e 7 - Volo con una o più coincidenze - Riscontro di un ritardo all’arrivo alla destinazione finale - Ritardo di durata pari o superiore a tre ore - Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria)

2013/C 114/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Air France

Convenuti: Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Volo intercontinentale composto da più tratte — Situazione in cui il volo giunge alla destinazione finale con un ritardo di dieci ore, benché il ritardo alla partenza del volo si trovi nei limiti posti dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 — Eventuale diritto ad una compensazione pecuniaria

Dispositivo

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che, in forza di detto articolo, il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall’articolo 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all’esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto articolo 6.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011.


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