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Document 62010TO0439

    Ordinanza del Tribunale (giudice dei procedimenti sommarii) dell'8 settembre 2011.
    Fulmen contro Consiglio dell'Unione europea.
    Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza.
    Causa T-439/10 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 II-00260*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:438





    Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari 8 settembre 2011 –

    Fulmen / Consiglio

    (causa T‑439/10 R)

    «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali e di risorse economiche – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

    1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione degli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 13-16)

    2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Presentazione della domanda di provvedimenti provvisori molti mesi dopo la proposizione del ricorso principale – Insussistenza di circostanze nuove – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE) (v. punti 19, 21-31)

    3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE) (v. punti 32-33)

    Oggetto

    Domanda di sospensione dell’esecuzione dei seguenti atti impugnati, per quanto riguarda la ricorrente:

    la decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39);

    il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25);

    la decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81);

    il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

    Dispositivo

    1)

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2)

    Le spese sono riservate.

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