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Document 62010TN0554
Case T-554/10: Action brought on 26 November 2010 — Evropaïki Dynamiki v Frontex
Causa T-554/10: Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Frontex
Causa T-554/10: Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Frontex
GU C 30 del 29.1.2011, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/54 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Frontex
(Causa T-554/10)
()
2011/C 30/95
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della FRONTEX di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/98/2010 -Progetto pilota di grandi dimensioni Eurosur (GU S 2010, 90-134098) nonché tutte le altre decisioni della FRONTEX ad essa collegate, comprese quelle di affidare il rispettivo contratto al concorrente risultato vincitore; |
— |
annullare la decisione della FRONTEX di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente in relazione al lotto 1 e al lotto 6 del bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/87/2010 -Contratti quadro (GU 2010, S 66-098323), nonché tutte le altre decisioni della FRONTEX ad essa collegate, comprese quelle di affidare i rispettivi contratti ai concorrenti risultati vincitori; |
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condannare la FRONTEX a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della gara d’appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 9 358 915,00; |
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condannare la FRONTEX a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto per avere perso un’opportunità e per il pregiudizio causato alla sua reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 935 891,00 |
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condannare la FRONTEX all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, anche qualora il medesimo fosse respinto. |
Motivi e principali argomenti
Nella specie, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della convenuta 16 settembre 2010 e 20 ottobre 2010, di respingere la sua offerta nell’ambito del bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/98/2010 — Progetto pilota di grandi dimensioni Eurosur (GU 2010, S 90-134098) e in relazione ai lotti 1 e 6 del bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/87/2010 — Contratto quadro (GU 2010, S 66-098323), nonché tutte le decisioni della FRONTEX ad essa collegate, comprese quelle di affidare i rispettivi contratti ai concorrenti risultati vincitori. La ricorrente chiede inoltre di essere risarcita del danno asseritamente subito a causa di tale procedura d’appalto.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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In primo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l’art. 100, n. 2 del regolamento finanziario (1), l’obbligo di motivazione in quanto la FRONTEX si è rifiutata di fornire alla ricorrente un’adeguata giustificazione o spiegazione. |
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Inoltre, la ricorrente sostiene che la convenuta ha commesso vari e gravi errori di valutazione, ha violato il divieto di discriminazione e non ha rispettato i criteri di esclusione trasgredendo gli artt. 93, n. 1, lett. f) e 94 del regolamento finanziario. |
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Infine, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione mediante una commistione illecita dei criteri di selezione e dei criteri di aggiudicazione. |
(1) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).