Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0554

Causa T-554/10: Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Frontex

GU C 30 del 29.1.2011, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/54


Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Frontex

(Causa T-554/10)

()

2011/C 30/95

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della FRONTEX di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/98/2010 -Progetto pilota di grandi dimensioni Eurosur (GU S 2010, 90-134098) nonché tutte le altre decisioni della FRONTEX ad essa collegate, comprese quelle di affidare il rispettivo contratto al concorrente risultato vincitore;

annullare la decisione della FRONTEX di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente in relazione al lotto 1 e al lotto 6 del bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/87/2010 -Contratti quadro (GU 2010, S 66-098323), nonché tutte le altre decisioni della FRONTEX ad essa collegate, comprese quelle di affidare i rispettivi contratti ai concorrenti risultati vincitori;

condannare la FRONTEX a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della gara d’appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 9 358 915,00;

condannare la FRONTEX a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto per avere perso un’opportunità e per il pregiudizio causato alla sua reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 935 891,00

condannare la FRONTEX all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, anche qualora il medesimo fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella specie, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della convenuta 16 settembre 2010 e 20 ottobre 2010, di respingere la sua offerta nell’ambito del bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/98/2010 — Progetto pilota di grandi dimensioni Eurosur (GU 2010, S 90-134098) e in relazione ai lotti 1 e 6 del bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/87/2010 — Contratto quadro (GU 2010, S 66-098323), nonché tutte le decisioni della FRONTEX ad essa collegate, comprese quelle di affidare i rispettivi contratti ai concorrenti risultati vincitori. La ricorrente chiede inoltre di essere risarcita del danno asseritamente subito a causa di tale procedura d’appalto.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

 

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l’art. 100, n. 2 del regolamento finanziario (1), l’obbligo di motivazione in quanto la FRONTEX si è rifiutata di fornire alla ricorrente un’adeguata giustificazione o spiegazione.

 

Inoltre, la ricorrente sostiene che la convenuta ha commesso vari e gravi errori di valutazione, ha violato il divieto di discriminazione e non ha rispettato i criteri di esclusione trasgredendo gli artt. 93, n. 1, lett. f) e 94 del regolamento finanziario.

 

Infine, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione mediante una commistione illecita dei criteri di selezione e dei criteri di aggiudicazione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


Top