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Document 62010TN0546

    Causa T-546/10: Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Nordmilch/UAMI — Lactimilk (MILRAM)

    GU C 30 del 29.1.2011, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 30/50


    Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Nordmilch/UAMI — Lactimilk (MILRAM)

    (Causa T-546/10)

    ()

    2011/C 30/90

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Nordmilch AG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. R. Schneider)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lactimilk, SA (Madrid, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 settembre 2010, procedimenti riuniti R 1041/2009-4 e R 1053/2009-4, nella parte in cui rigetta la domanda di marchio comunitario 002851384 per determinati prodotti delle classi 5 e 29;

    condannare l'UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «MILRAM» per prodotti delle classi 5, 29, 30, 32, 33 e 43.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La Lactimilk, SA.

    Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «RAM» per prodotti della classe 29, nonché vari marchi denominativi nazionali «RAM» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32.

    Decisione della divisione di opposizione: Rigetto parziale dell'opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione nella parte in cui respinge l'opposizione per determinati prodotti e rigetto della registrazione dei prodotti considerati.

    Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dato che non esisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Inoltre, la ricorrente lamenta che la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che, per quanto riguarda un marchio opposto, la sua durata di protezione sarebbe scaduta al momento di adozione della decisione, il 15 settembre 2010.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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