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Document 62010TN0536
Case T-536/10: Action brought on 23 November 2010 — Kessel v OHIM — Janssen-Cilag (Premeno)
Causa T-536/10: Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Kessel/UAMI — Janssen-Cilag (Premeno)
Causa T-536/10: Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Kessel/UAMI — Janssen-Cilag (Premeno)
GU C 30 del 29.1.2011, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/46 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Kessel/UAMI — Janssen-Cilag (Premeno)
(Causa T-536/10)
()
2011/C 30/83
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Bund)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Janssen-Cilag GmbH (Neuss-Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 settembre 2010, procedimento R 708/2010-4; |
— |
condannare alle spese il convenuto e l’interveniente ai sensi dell’art. 87, nn. 2 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Premeno» per prodotti della classe 5
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Janssen-Cilag GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo tedesco «Pramino» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché la prova dell’uso del marchio su cui si fonda l’opposizione è stata fornita in modo inesatto; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
La ricorrente contesta, inoltre, il rifiuto della ricevibilità della limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).