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Document 62010TN0535
Case T-535/10: Action brought on 22 November 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v OHIM — Garmo (GAZI Hellim)
Causa T-535/10: Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (GAZI Hellim)
Causa T-535/10: Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (GAZI Hellim)
GU C 30 del 29.1.2011, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/45 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (GAZI Hellim)
(Causa T-535/10)
()
2011/C 30/82
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (Lefkosia, Cipro) (rappresentanti: avv.ti C. Milbradt e H. Van Volxem)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Garmo AG (Stoccarda, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 settembre 2010, procedimento R 1497/2009-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Garmo AG
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GAZI Hellim», per prodotti della classe 29
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo collettivo «HALLOUMI», per prodotti della classe 29
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché i marchi ed i prodotti contrapposti sarebbero simili e sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).