Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0521

    Causa T-521/10: Ricorso proposto il 9 novembre 2010 — Confortel Gestión/UAMI — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)

    GU C 30 del 29.1.2011, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 30/41


    Ricorso proposto il 9 novembre 2010 — Confortel Gestión/UAMI — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)

    (Causa T-521/10)

    ()

    2011/C 30/74

    Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Confortel Gestión, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: sig. I. Valdelomar Serrano)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Homargrup, SA (Sta Susana, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 5 agosto 2010, relativa al procedimento R 1359/2009-2, e, di conseguenza, la registrazione del marchio comunitario n. 5 276 951«CONFORTEL Aqua 4» in tutte le classi richieste, e

    Condannare il convenuto a tutte le spese dei procedimenti.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CONFORTEL Aqua 4» per servizi delle classi 41, 43 e 44.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Homargrup, SA.

    Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari denominativo e figurativo «AQUA» e «A AQUA HOTEL» e marchi spagnoli denominativi e figurativo «AQUAMARINA», «AQUATEL» e «AQUAMAR» per servizi della classe 42.

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento del ricorso.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


    Top