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Document 62010TN0232
Case T-232/10: Action brought on 21 May 2010 — Couture Tech Limited v OHMI (representation of an escutcheon containing the globe, a star, the hammer and sickle)
Causa T-232/10: Ricorso proposto il 21 maggio 2010 — Couture Tech Limited/UAMI (rappresentazione di uno stemma contenente il globo terrestre, una stella, la falce ed il martello)
Causa T-232/10: Ricorso proposto il 21 maggio 2010 — Couture Tech Limited/UAMI (rappresentazione di uno stemma contenente il globo terrestre, una stella, la falce ed il martello)
GU C 195 del 17.7.2010, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/29 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2010 — Couture Tech Limited/UAMI (rappresentazione di uno stemma contenente il globo terrestre, una stella, la falce ed il martello)
(Causa T-232/10)
2010/C 195/46
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Couture Tech Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: B. Whyatt, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 marzo 2010, procedimento R 1509/2008-2; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo a colori rappresentante uno stemma con il globo terrestre, una stella, la falce ed il martello, per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 18, 23, 26 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 5585898
Decisione dell’esaminatore: diniego di registrazione del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente applicato tali disposizioni alla domanda di marchio comunitario.
Con il secondo motivo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata non applichi le regole di equità, in quanto essa non riconosce il legittimo affidamento del ricorrente nella registrazione del suo marchio comunitario.