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Document 62010TN0230

    Causa T-230/10: Ricorso proposto il 21 maggio 2010 — Spagna/Commissione

    GU C 209 del 31.7.2010, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/42


    Ricorso proposto il 21 maggio 2010 — Spagna/Commissione

    (Causa T-230/10)

    ()

    2010/C 209/65

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione della Commissione 11 marzo 2010, 2010/152/UE, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per la parte che è oggetto del ricorso d’annullamento, e

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è proposto avverso due correzioni finanziarie apportate dalla Commissione e si basa sulla violazione delle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), del regolamento (CE) della Commissione 11 agosto 2003, n. 1433, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario (2) e del regolamento (CE) della Commissione 11 agosto 2003, n. 1432, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (3), invocati dalla Commissione per fondare dette correzioni:

     

    Per quanto riguarda l’esclusione dei costi di gestione ambientale del confezionamento, la Commissione interpreta l’art. 15, n. 5, del regolamento n. 2200/96 e l’allegato I del regolamento n. 1433/2003 nel senso che nel fissare la somma forfetaria sovvenzionabile gli Stati membri devono rispettare la regola secondo cui sono sovvenzionate solo le spese sostenute dalle organizzazioni dei produttori, sicché deve esigersi una prova diretta di tale circostanza.

     

    Da parte sua, il Regno di Spagna ritiene che, tenuto conto della finalità e della lettera di dette disposizioni, non può esigersi la prova che il costo sia stato sostenuto dall’organizzazione dei produttori. Comunque, e in ogni caso, risulta certo che le organizzazioni dei produttori sostengono i costi di gestione ambientale del confezionamento, posto che i rivenditori fanno sì che esso si ripercuota sulle organizzazioni stesse, mediante il minor prezzo versato per i loro prodotti.

     

    Quanto alle carenze nel sistema di controllo per il riconoscimento dell’organizzazione di produttori SAT Royal, la Commissione ritiene che il divieto di concentrazione di più del 20 % dei voti di un’organizzazione di produttori in un solo membro debba applicarsi altresì alle persone fisiche azioniste di enti che, a loro volta, siano membri di un’organizzazione di produttori. Il Regno di Spagna ritiene che la disciplina prevista dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1432/2003 sia applicabile solo a chi è membro dell’organizzazione, senza tuttavia che sia necessario analizzare la composizione dell’azionariato degli enti che si integrano nell’organizzazione dei produttori.


    (1)  GU L 297, pag. 1.

    (2)  GU L 203, pag. 25.

    (3)  GU L 203, pag. 18.


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