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Document 62010TN0224
Case T-224/10: Action brought on 17 May 2010 — Association Belge des Consommateurs Tests-Achats v Commission
Causa T-224/10: Ricorso proposto il 17 maggio 2010 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats/Commissione
Causa T-224/10: Ricorso proposto il 17 maggio 2010 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats/Commissione
GU C 209 del 31.7.2010, p. 41–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/41 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2010 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats/Commissione
(Causa T-224/10)
()
2010/C 209/63
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL/Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Filpo e A. Fratini, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare le decisioni della Commissione 12 novembre 2009, C(2009) 9059 e C(2009) 8954, nel caso COMP/M.5549 — EDF/SEGEBEL e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la sua istanza, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento delle decisioni controverse nei limiti in cui la Commissione ha deciso di non rinviare parzialmente la concentrazione tra la Electricité de France S.A. e la Segebel all’autorità belga garante della concorrenza ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) (in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni») e di dichiarare la concentrazione compatibile con il mercato comune assoggettandola ad impegni ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del citato regolamento, senza avviare il procedimento di cui all'art. 6, n. 1, lett. c) dello stesso.
A sostegno delle sue domande, la ricorrente invoca i seguenti motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente allega che le decisioni controverse non sono sufficientemente e adeguatamente motivate, violano l'art. 6, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni e sono viziate da un manifesto errore di valutazione, in quanto la Commissione non ha adeguatamente preso in considerazione la relazione competitiva tra l'entità conseguente alla concentrazione e l'operatore preesistente, la GDF Suez.
Con il secondo motivo, essa sostiene che la Commissione ha violato il suo diritto processuale di prendere parte al procedimento.
Con il suo terzo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione non disponeva di elementi convincenti e determinanti per giungere alla conclusione che la concentrazione non avrebbe sollevato seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune, senza avviare il procedimento di cui all'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento sulle concentrazioni. Inoltre, la ricorrente sostiene che tali censure riguardano anche la decisione di non rinviare il caso all’autorità belga garante della concorrenza, in quanto la Commissione non possedeva elementi sufficienti per stabilire se essa fosse l'autorità nella migliore posizione per trattare la concentrazione notificata.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).