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Document 62010TJ0556

    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 11 ottobre 2012.
    Novatex Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
    Sovvenzioni – Importazione di alcuni tipi di polietilene tereftalato originari dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti – Dazio compensativo definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio – Articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 6, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009.
    Causa T‑556/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:537





    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 11 ottobre 2012 –
    Novatex / Consiglio

    (causa T-556/10)

    «Sovvenzioni – Importazione di alcuni tipi di polietilene tereftalato originari dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti – Dazio compensativo definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio – Articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 6, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009»

    1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 597/2009) (v. punto 35)

    2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Contributo finanziario della pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione – Regime generale di imposizione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della comparazione del trattamento fiscale dei profitti delle vendite interne e delle vendite all’esportazione [Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994, art. 1, § 1, a), ii); regolamento del Consiglio n. 597/2009, artt. 2-4] (v. punti 36, 40-43)

    3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Contributo finanziario della pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione – Nozione – Regime fiscale che comporta un’aliquota impositiva inferiore sugli utili sulle esportazioni che sugli utili sulle vendite interne – Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 597/2009, art. 3, § 1, a), ii)] (v. punti 56-58, 63, 65)

    4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Svolgimento dell’inchiesta – Poteri della Commissione – Limiti – Obbligo di cooperazione delle imprese menzionate in una denuncia – Portata (Regolamento del Consiglio n. 597/2009, artt. 11, § 2, e 26) (v. punti 81, 87)

    5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Prestito concesso dalla pubblica amministrazione – Esistenza di un vantaggio concesso dalla pubblica amministrazione – Requisiti [Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994, art. 14, b); regolamento del Consiglio n. 597/2009, artt. 3, § 2, e 6, b)] (v. punti 119, 124-126)

    6.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Potere di riforma – Esclusione (Art. 264 TFUE) (v. punti 152-154)

    Oggetto

    Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originari dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (GU L 254, pag. 10), nei limiti in cui riguarda la ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti è annullato per quanto riguarda la Novatex Ltd, nei limiti in cui il dazio compensativo definitivo per le importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato nell’Unione europea eccede quello applicabile in assenza dell’errore relativo all’importo indicato alla linea 74 della dichiarazione dei redditi per l’esercizio d’imposta del 2008.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e il 50% di quelle sostenute dalla Novatex. La Novatex sopporterà il 50% delle proprie spese. La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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