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Document 62010TJ0416

    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2012.
    Yoshida Metal Industry Co. Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario figurativo rappresentante una superficie coperta da dischi neri - Forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e, sub ii), del regolamento (CE) n. 207/2009.
    Causa T-416/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:222





    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012 —
    Yoshida Metal Industry / UAMI — Pi‑Design e altri (Raffigurazione di una superficie triangolare coperta da dischi neri)

    (causa T‑416/10)

    «Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario figurativo raffigurante una superficie coperta da dischi neri — Forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento (CE) n. 207/2009»

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, e), ii)] (v. punti 26‑28)

    Oggetto

    Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2010 (procedimento R 1237/2008‑1), relativa ad un procedimento di nullità tra, da un lato, la Pi Design AG, la Bodum France e la Bodum Logistics A/S e, dall’altro, la Yoshida Metal Industry Co. Ltd.

    Dispositivo

    1)

    La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 20 maggio 2010 (procedimento R 1237/2008‑1) è annullata.

    2)

    L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Yoshida Metal Industry Co. Ltd.

    3)

    La Pi-Design AG, la Bodum France e la Bodum Logistics A/S sopporteranno le proprie spese.

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