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Document 62010TJ0393

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015 (Per estratto).
Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione complessa – Infrazione unica e continuata – Dissociazione – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Parità di trattamento – Principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Valutazione della capacità contributiva – Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Competenza estesa al merito.
Causa T-393/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:515

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

15 luglio 2015 ( *1 )

«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione complessa — Infrazione unica e continuata — Dissociazione — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Valutazione della capacità contributiva — Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑393/10,

Westfälische Drahtindustrie GmbH, con sede in Hamm (Germania),

Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, con sede in Hamm,

Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, con sede in Iserlohn (Germania),

rappresentate inizialmente da C. Stadler e N. Tkatchenko, successivamente da C. Stadler e S. Budde, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Bottka, R. Sauer e C. Hödlmayr, in qualità di agenti, assistiti da M. Buntscheck, avvocato,

convenuta,

avente per oggetto la domanda di annullamento e di riforma della decisione C(2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C(2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C(2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché la domanda di annullamento della lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

[omissis]

II – Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della lettera del 14 febbraio 2011

92

Occorre ricordare che, nel corso del procedimento, il direttore generale ha notificato alle ricorrenti una lettera, in data 14 febbraio 2011, che respingeva la domanda di rivalutazione della loro capacità contributiva presentata dalle stesse alla Commissione il 12 agosto 2010, cioè tra l’adozione della decisione iniziale e la proposizione del presente ricorso.

93

In tale lettera, intervenuta successivamente all’esame degli elementi di fatto presentati dalle ricorrenti e delle risposte fornite dalle stesse in merito a vari quesiti che erano stati posti loro dai servizi della Commissione tra il 12 agosto 2010 e il 7 febbraio 2011, il direttore generale ha ritenuto, per ragioni opposte a quelle esposte nella decisione impugnata, che non si dovesse concedere alle ricorrenti alcuna riduzione dell’ammenda in ragione della considerazione della loro capacità contributiva.

94

Nella loro replica, le ricorrenti hanno richiesto l’autorizzazione a estendere le conclusioni del ricorso all’annullamento della lettera del 14 febbraio 2011 (v. punto 66 supra).

95

La Commissione si oppone a tale richiesta, in primo luogo, perché detta lettera non modifica la loro situazione giuridica e, di conseguenza, non può essere oggetto di un ricorso di annullamento e, in secondo luogo, perché le ricorrenti non hanno presentato fatti nuovi e sostanziali a sostegno della loro domanda di rivalutazione della loro capacità contributiva. In tali circostanze, la lettera del 14 febbraio 2011 avrebbe, pertanto, carattere puramente confermativo. La Commissione sostiene inoltre che, dal momento che la valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti rientra nella competenza estesa al merito del Tribunale e che quest’ultimo è tenuto, nell’ambito dell’esercizio di tale competenza, a tener conto della situazione di fatto esistente alla data della pronuncia, le ricorrenti non hanno interesse a ottenere che il Tribunale si pronunci sull’adeguatezza della valutazione della loro capacità contributiva quale si presentava alla data della lettera del 14 febbraio 2011.

96

È certamente vero che una manifestazione di opinione scritta proveniente da un’istituzione dell’Unione o una semplice dichiarazione d’intenti non può costituire una decisione atta a formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE, in quanto non può produrre effetti giuridici o non mira a produrne (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1980, Sucrimex e Westzucker/Commissione, 133/79, Racc., EU:C:1980:104, punti da 15 a 19, e del 27 settembre 1988, Regno Unito/Commissione, 114/86, Racc., EU:C:1988:449, punti da 12 a 15).

97

Per quanto riguarda i ricorsi di annullamento presentati da singoli, è stato dichiarato peraltro che non ogni lettera proveniente da un organismo dell’Unione, inviata in risposta a una domanda formulata dal suo destinatario, costituisce un atto che lo riguarda ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che renda possibile al destinatario il rimedio del ricorso di annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 27 gennaio 1993, Miethke/Parlamento, C‑25/92, Racc., EU:C:1993:32, punto 10).

98

Per contro, secondo costante giurisprudenza, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di terzi modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica costituiscono atti che possono formare oggetto di un ricorso d’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE (sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, Racc., EU:C:1981:264, punto 9; v., altresì, sentenza del 17 aprile 2008, Cestas/Commissione, T‑260/04, Racc., EU:T:2008:115, punto 67 e giurisprudenza citata).

99

Inoltre, occorre tener conto della sostanza del provvedimento di cui è stato richiesto l’annullamento al fine di determinare se questo sia impugnabile mediante ricorso di annullamento, mentre, in linea di principio, la forma in cui tale provvedimento è stato adottato è indifferente a tale riguardo (sentenza IBM/Commissione, punto 97 supra, EU:C:1981:264, punto 9; v., altresì, sentenza Cestas/Commissione, punto 98 supra, EU:T:2008:115, punto 68 e giurisprudenza citata).

100

Solamente l’atto con il quale un organismo dell’Unione prende posizione in modo chiaro e definitivo, in una forma che ne rivela inequivocabilmente la natura, costituisce una decisione che può formare oggetto di un ricorso di annullamento, a condizione che, tuttavia, tale decisione non costituisca la conferma di un atto precedente (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 1982, Germania e Bundesanstalt für Arbeit/Commissione, 44/81, Racc., EU:C:1982:197, punto 12).

101

Nel caso in cui l’atto impugnato sia puramente confermativo, il ricorso è ricevibile esclusivamente a condizione che l’atto confermato sia stato impugnato entro i termini (v. sentenze del 14 luglio 1995, CB/Commissione, T‑275/94, Racc., EU:T:1995:141, punto 27, e del 10 luglio 1997, AssiDomän Kraft Products e a./Commissione, T‑227/95, Racc., EU:T:1997:108, punto 29 e giurisprudenza citata). Infatti, un ricorso avverso una decisione di conferma è irricevibile solo se la decisione confermata è divenuta definitiva nei confronti dell’interessato perché non è stata impugnata in sede giurisdizionale entro i termini prescritti. In caso contrario, la persona interessata ha il diritto di impugnare tanto la decisione confermata quanto la decisione confermativa, come pure entrambe tali decisioni (sentenze dell’11 maggio 1989, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, 193/87 e 194/87, EU:C:1989:185, punto 26, e del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, Racc., EU:C:2007:812, punto 54).

102

Per contro, qualora il ricorrente lasci scadere il termine per impugnare la decisione con cui sia stato stabilito in termini univoci un provvedimento produttivo di effetti giuridici di natura obbligatoria che incidano sui suoi interessi, tale termine non può essere ripristinato per effetto della richiesta rivolta all’istituzione di rivedere la sua decisione e della proposizione del ricorso avverso la decisione di diniego che confermi la decisione precedentemente emanata (v. sentenza del 15 marzo 1995, COBRECAF e a./Commissione, T‑514/93, Racc., EU:T:1995:49, punto 44 e giurisprudenza citata).

103

È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare la ricevibilità della domanda delle ricorrenti diretta all’annullamento della lettera del 14 febbraio 2011, nella quale il direttore generale ha respinto una domanda che le ricorrenti hanno presentato successivamente all’adozione della decisione iniziale, al fine di far rivalutare la loro capacità contributiva (v. punti 60 e 61 supra).

104

A tal proposito, l’argomento addotto dalla Commissione secondo cui essa non sarebbe tenuta a deliberare sulle domande dirette alla rivalutazione della capacità contributiva delle imprese e presentate successivamente all’adozione di decisioni che infliggono ammende è inconferente nella fattispecie. È infatti pacifico che, nel caso concreto, i servizi della Commissione si sono pronunciati sulla nuova domanda, presentata dalle ricorrenti, dopo aver esaminato i nuovi documenti che queste avevano prodotto a sostegno di quest’ultima e dopo aver posto loro diversi quesiti relativi, in particolare, a tali documenti.

105

Inoltre, al termine di tale esame, il direttore generale ha basato il suo rifiuto di accogliere la domanda di riduzione dell’ammenda presentata dalle ricorrenti su motivazioni contrastanti rispetto a quelle su cui si fondava la decisione iniziale. Infatti, mentre la Commissione, nella decisione iniziale, aveva rilevato che la situazione delle ricorrenti era talmente precaria da rendere probabile una loro chiusura, a prescindere dall’importo delle ammende che fossero state loro inflitte, nella lettera del 14 febbraio 2011 il direttore generale ha invece ritenuto che, in considerazione delle previsioni di cash flow della WDI fornite dalle ricorrenti successivamente alla decisione iniziale, queste ultime non avevano dimostrato che questa sola società non era in grado di ottenere i finanziamenti necessari per pagare tutte le ammende.

106

Inoltre, l’importo delle ammende in base al quale il direttore generale ha effettuato la valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti è quello che è stato posto a carico delle stesse in seguito alla prima decisione di modifica. Tale importo, tuttavia, differiva da quello considerato per effettuare la prima valutazione della capacità contributiva nella decisione iniziale.

107

Dalle precedenti considerazioni risulta che, nella lettera del 14 febbraio 2011, il direttore generale ha valutato la capacità contributiva delle ricorrenti prendendo in considerazione elementi di fatto e di diritto diversi da quelli che erano stati esaminati nella decisione iniziale, e che la motivazione del rifiuto di ridurre l’ammenda a carico delle ricorrenti adottata dal direttore generale è distinta da quella su cui era stato fondato il rigetto della loro prima domanda di riduzione nella decisione iniziale. Pertanto, la lettera del 14 febbraio 2011 non può essere considerata, come sostiene la Commissione, puramente confermativa della decisione iniziale (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, Racc., EU:T:2001:42, punti da 44 a 51, e del 22 maggio 2012, Sviluppo Globale/Commissione, T‑6/10, EU:T:2012:245, punti da 22 a 24).

108

In ogni caso, occorre ricordare che le ricorrenti hanno presentato, entro il termine per il ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, la loro domanda di annullamento della lettera del 14 febbraio 2011, e ciò nell’ambito del presente ricorso, il quale è diretto anche avverso la decisione impugnata. Pertanto, alla data in cui le ricorrenti hanno chiesto di estendere l’oggetto del presente ricorso alla lettera del 14 febbraio 2011, la decisione iniziale non era diventata definitiva. Orbene, dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 101 risulta che, in presenza di tali presupposti, anche nel caso in cui la lettera del 14 febbraio 2011 dovesse essere considerata un atto puramente confermativo della decisione iniziale, tale circostanza non sarebbe atta a rendere irricevibile una simile domanda d’annullamento.

109

Infine, occorre rilevare che l’esercizio, da parte del giudice dell’Unione, della sua competenza estesa al merito non esclude, ma presuppone che egli eserciti, nella misura in cui vi sia indotto dalla parte ricorrente e fatti salvi i motivi di ordine pubblico che è tenuto, nel rispetto del contraddittorio, a sollevare d’ufficio, il controllo delle valutazioni di diritto e di fatto operate dalla Commissione (v. sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, Racc., EU:C:2014:2062, punti da 51 a 57 e giurisprudenza citata). Ora, sebbene il giudice dotato di competenza estesa al merito, come correttamente sostenuto dalla Commissione, debba tener conto, in linea di principio, della situazione di diritto e di fatto esistente alla data in cui egli statuisce qualora ritenga giustificato esercitare il proprio potere di riforma (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1974, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, 6/73 e 7/73, Racc., EU:C:1974:18, punti 51 e 52; del 14 luglio 1995, CB/Commissione, T‑275/94, Racc., EU:T:1995:141, punto 61, e del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, Racc., EU:T:2011:560, punti da 282 a 285), tale obbligo non determina la conseguenza di privare le imprese sanzionate dalla Commissione per violazione dell’articolo 101 TFUE di ogni interesse a che il controllo giurisdizionale verta anche sulla fondatezza delle valutazioni di fatto e di diritto operate dalla Commissione, con riferimento alla situazione di diritto e di fatto esistente alla data di tali valutazioni. Pertanto, la sola eventualità che, per quanto riguarda la valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti, il Tribunale decida di esercitare la propria competenza estesa al merito non comporta la conseguenza, prospettata dalla Commissione, di rendere privo di oggetto il controllo delle valutazioni contenute nella lettera del 14 febbraio 2011.

110

Ne consegue che le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nei confronti della domanda di annullamento della lettera del 14 febbraio 2011 devono essere respinte.

[omissis]

A – Sul primo e sul secondo motivo, vertenti sul fatto che la Commissione ha considerato erroneamente che le ricorrenti hanno partecipato ininterrottamente a un’infrazione unica e continuata dal 1o gennaio 1984

121

Nell’ambito del primo capo del primo motivo, le ricorrenti sostengono che, a causa, da una parte, dell’interruzione di quasi un anno e mezzo tra la fine del Club di Zurigo e l’inizio del Club Europa e, dall’altra, delle differenze nell’organizzazione e nel funzionamento di questi due accordi, la Commissione non poteva dichiarare che queste due infrazioni distinte costituivano un’infrazione unica e continuata. Ne conseguirebbe che le infrazioni commesse prima dell’inizio del Club Europa, il 12 maggio 1997, erano cadute in prescrizione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003.

122

Nell’ambito del secondo capo del primo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, come attesterebbero i taccuini contenenti gli appunti presi dalla Emesa, la WDI si era dissociata, in una forma evidente a tutte le altre imprese che partecipavano alla riunione del 9 gennaio 1996, dagli accordi attuati nell’ambito del Club di Zurigo. Pertanto, tutte le infrazioni commesse dalla WDI prima del 12 maggio 1997 sarebbero, per questa ragione, anch’esse prescritte ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003.

123

Con il secondo motivo, dedotto in subordine, le ricorrenti affermano che l’infrazione loro addebitata avrebbe dovuto, quanto meno, essere considerata ripetuta e che la Commissione avrebbe dovuto tener conto, ai fini della durata individuata per il calcolo delle ammende, dell’interruzione dell’intesa durante il periodo transitorio.

124

Occorre esaminare, innanzitutto, se l’affermazione della Commissione secondo cui la WDI ha partecipato a un’infrazione unica e continuata è giuridicamente corretta.

1. 1. Sull’esistenza di un’infrazione unica e continuata

a) Elementi dell’intesa e caratterizzazione dell’infrazione unica nella decisione impugnata

125

Sebbene la Commissione sostenga, nel controricorso e nella controreplica, che l’infrazione di cui trattasi nel caso di specie è «continuata o ripetuta», occorre ricordare innanzitutto che, nella decisione impugnata, detta infrazione è stata definita soltanto «unica e continuata» (punto 609 della decisione impugnata) e non ripetuta. Pertanto, le ricorrenti sono state sanzionate per un’infrazione commessa, senza interruzione, dalla Klöckner Draht, divenuta WDI, a partire dal 1o gennaio 1984, e dalla WDV e Pampus a partire dalle date in cui tali società hanno acquisito il controllo della WDI (v. supra, punti da 54 a 57).

126

Al punto 122 della decisione impugnata, infatti, la Commissione ha descritto l’intesa alla quale le ricorrenti sono accusate di aver preso parte come un «accordo paneuropeo articolato in una fase di Zurigo e una europea, e/o in accordi nazionali/regionali a seconda dei casi».

127

I punti da 123 a 135 della decisione illustrano brevemente tali diversi accordi e pratiche concordate, che sono in seguito esposti più dettagliatamente ed esaminati alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE. Secondo la Commissione, come è stato ricordato ai precedenti punti da 40 a 53, l’intesa si compone, in particolare e in ordine cronologico, di sette elementi essenziali.

128

In primo luogo, il Club di Zurigo, vale a dire la prima fase dell’accordo paneuropeo, si è protratto dal 1o gennaio 1984 al 9 gennaio 1996 e riguardava la fissazione di quote nazionali (per Germania, Austria, Benelux, Francia, Italia e Spagna), la ripartizione di clienti, la fissazione di prezzi e lo scambio di informazioni commerciali riservate. I suoi membri erano inizialmente le società Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK e Redaelli, che rappresentava inoltre varie altre imprese italiane – almeno a partire dal 1993 –, alle quali si sono in seguito unite l’Emesa nel 1992 e la Tycsa nel 1993.

129

In secondo luogo, il Club Italia, un accordo nazionale durato dal 5 dicembre 1995 al 19 settembre 2002, aveva ad oggetto la fissazione di quote per l’Italia nonché le esportazioni da tale paese verso il resto d’Europa. I suoi membri erano le imprese italiane Redaelli, ITC, CB e Itas, cui si sono in seguito unite le imprese Tréfileurope e Tréfileurope Italia (il 3 aprile 1995), SLM (il 10 febbraio 1997), Trame (il 4 marzo 1997), Tycsa (il 17 dicembre 1996), DWK (il 24 febbraio 1997) e Austria Draht (il 15 aprile 1997).

130

In terzo luogo, l’accordo meridionale, un accordo regionale negoziato e concluso nel 1996 dalle imprese italiane Redaelli, ITC, CB e Itas con Tycsa e Tréfileurope con lo scopo di fissare il tasso di penetrazione di ciascun partecipante nei paesi meridionali (Spagna, Italia, Francia, Belgio e Lussemburgo) e di impegnarsi a negoziare congiuntamente le quote con gli altri produttori dell’Europa settentrionale.

131

In quarto luogo, il Club Europa, vale a dire la seconda fase dell’accordo paneuropeo, che ha riunito nel maggio 1997 le società Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa e Emesa. Le riunioni del Club Europa, alle quali hanno potuto associarsi occasionalmente altri produttori (v. supra, punto 48), si sono concluse nel settembre del 2002. L’accordo era volto a superare la crisi del Club di Zurigo e riguardava la ripartizione di nuove quote (calcolate sul periodo compreso tra il quarto trimestre del 1995 e il primo trimestre del 1997), la ripartizione di clientela e la fissazione dei prezzi. I membri permanenti hanno convenuto regole di coordinamento, compresa la nomina di coordinatori responsabili dell’attuazione degli accordi nei vari paesi nonché del coordinamento con altre società interessate, attive negli stessi paesi o relative agli stessi clienti. I loro rappresentanti si sono incontrati regolarmente a diversi livelli al fine di monitorare l’attuazione degli accordi e hanno scambiato informazioni commerciali riservate. In caso di discrepanze rispetto alla condotta concordata, veniva applicato un sistema di compensazione.

132

In quinto luogo, nell’ambito delle componenti paneuropee dell’intesa, i sei membri permanenti, ai quali talvolta si univano i produttori italiani e la Fundia, intrattenevano anche contatti bilaterali o multilaterali e partecipavano a contatti ad hoc finalizzati alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei clienti, se avevano interesse a farlo. Per esempio, le società Tréfileurope, Nedri, WDI, Tycsa, Emesa, CB e Fundia coordinavano congiuntamente prezzi e volumi relativi al cliente Addtek. Tali progetti riguardavano principalmente la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, ma anche i Paesi Bassi, la Germania, gli Stati baltici nonché l’Europa centrale e orientale. Il coordinamento riguardante l’Addtek ha avuto inizio durante la fase del Club di Zurigo dell’accordo paneuropeo e si è protratto almeno fino alla fine del 2001.

133

In sesto luogo, nel periodo compreso almeno tra il settembre del 2000 e il settembre del 2002, i sei membri permanenti, l’ITC, la CB, la Redaelli, l’Itas e la SLM si sono incontrati regolarmente allo scopo di far convogliare le società italiane nel Club Europa in qualità di membri permanenti. Le imprese italiane desideravano accrescere le loro quote in Europa, mentre il Club Europa sosteneva il mantenimento dello status quo. A tale scopo, si sono tenute riunioni all’interno del Club Italia per definire una posizione comune fra le imprese italiane, riunioni all’interno del Club Europa per esaminare le richieste delle imprese italiane e riunioni tra i partecipanti del Club Europa e i rappresentanti italiani per giungere a un ravvicinamento dei membri dei due accordi. Nel corso di tali trattative, si verificavano scambi di informazioni commerciali riservate tra le imprese coinvolte. Al fine di ridistribuire le quote europee per includere i produttori italiani, tali società hanno concordato di utilizzare un nuovo periodo di riferimento (30 giugno 2000-30 giugno 2001). Si sono inoltre accordate sul volume globale delle esportazioni delle imprese italiane verso il resto dell’Europa. Al contempo, sono stati discussi i prezzi, e i membri del Club Europa hanno cercato di estendere a livello europeo il meccanismo di fissazione dei prezzi applicato dai produttori italiani all’interno del Club Italia.

134

In settimo luogo, la Commissione ha altresì rilevato l’esistenza del Club España, un accordo parallelo agli altri elementi dell’intesa e relativo ai mercati spagnolo e portoghese (v. supra, punto 52).

135

Ai punti da 610 a 612 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato i motivi per i quali riteneva che il complesso di questi elementi illeciti avesse costituito un insieme coerente di misure aventi come unico obiettivo la restrizione della concorrenza sul mercato dell’AP a livello europeo e nazionale. La Commissione ha quindi ritenuto che l’insieme degli accordi anticoncorrenziali individuati concorresse a un unico obiettivo commerciale anticoncorrenziale, vale a dire falsare o eliminare le normali condizioni di concorrenza nel mercato dell’AP e instaurare un equilibrio generale attraverso meccanismi comuni ai vari livelli in cui è stata commessa l’infrazione, ossia la fissazione dei prezzi, l’assegnazione di quote, la ripartizione della clientela e lo scambio di informazioni commerciali riservate.

136

Più in particolare, al punto 613 della decisione impugnata, essa ha precisato i motivi per i quali le fasi del Club di Zurigo e del Club Europa avevano costituito un’infrazione unica, nonostante il periodo transitorio. La Commissione ha, segnatamente, rilevato che alcune riunioni che avevano l’obiettivo di ledere la libera concorrenza e di ripristinare un accordo paneuropeo duraturo hanno avuto luogo a partire dalla fine del Club di Zurigo. Essa ha, inoltre, affermato che gli effetti dei contratti conclusi sotto l’egida del Club di Zurigo si erano protratti durante il periodo transitorio e che l’operatività degli accordi regionali, i quali contribuivano al perseguimento del medesimo obiettivo unico al quale ciascuna delle componenti dell’intesa era finalizzata, si era protratta durante lo stesso periodo.

137

Ai punti 614 e 615 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che il coordinamento tra gli accordi paneuropei e i diversi accordi nazionali era assicurato da meccanismi concreti di funzionamento dei diversi elementi dell’intesa. Pertanto, secondo la Commissione, il sistema di quote istituito all’interno del Club Italia avrebbe ispirato il sistema utilizzato dal Club di Zurigo. Inoltre, il coordinamento tra il Club Europa e i produttori italiani era assicurato dalla Tréfileurope, mentre quello tra il Club Europa e il Club España era assicurato dalla Tycsa e dall’Emesa, che partecipavano ai due club.

138

Nel complesso, secondo i punti da 616 a 621, tutti i partecipanti agli accordi concorrenziali hanno preso parte, in diversa misura, a un piano anticoncorrenziale comune, la cui attuazione è stata continua, tanto negli obiettivi quanto nelle caratteristiche essenziali, dal 1984 alla fine del 2002.

139

Al punto 622 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che, sebbene non tutti i partecipanti all’accordo avessero preso parte a tutti gli elementi dell’infrazione, tutti avevano beneficiato degli scambi di informazioni intercorsi tra i partecipanti ed erano al corrente del fatto che la loro partecipazione rientrava in un piano di insieme.

140

Le ricorrenti contestano la valutazione secondo la quale il Club di Zurigo e il Club Europa, ai quali non negano di aver partecipato, costituiscono due elementi di un’infrazione unica.

b) Nozione di infrazione unica

141

Secondo costante giurisprudenza, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato, quand’anche uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato possano altresì costituire, di per sé e presi isolatamente, una violazione di dette disposizioni. Pertanto, ove le diverse azioni facciano parte di un piano d’insieme, a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc., EU:C:1999:356, punto 81; del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 258, e del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, Racc., EU:C:2012:778, punto 41).

142

Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punto 141 supra, EU:C:1999:356, punti 83, 87 e 203; Aalborg Portland e a./Commissione, punto 141 supra, EU:C:2004:6, punto 83, e Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 141 supra, EU:C:2012:778, punto 42).

143

In tal senso, un’impresa può avere partecipato direttamente all’insieme dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, nel qual caso correttamente la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di detta infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. In un caso del genere, la Commissione può altresì imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 141 supra, EU:C:2012:778, punto 43).

144

Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che, tramite il proprio comportamento, essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva, e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli e che era pronta ad accettarne il rischio (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 141 supra, EU:C:2012:778, punto 44).

145

Ciò non può, tuttavia, portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali sia pacifico che essa ha preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile. Tuttavia, una siffatta separazione di una decisione della Commissione che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile soltanto qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 141 supra, EU:C:2012:778, punti 45 e 46).

146

Al riguardo, la giurisprudenza ha individuato più criteri rilevanti ai fini della valutazione dell’unitarietà di un’infrazione, ossia l’identità degli obiettivi delle pratiche in questione, l’identità dei prodotti e dei servizi considerati, l’identità delle imprese che vi hanno preso parte e l’identità delle modalità di attuazione dell’infrazione. Inoltre, ai fini di tale esame possono essere altresì prese in considerazione l’identità delle persone fisiche coinvolte per conto delle imprese e l’identità dell’ambito di applicazione geografico delle pratiche in questione (v. sentenza del 17 maggio 2013, Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, T‑147/09 e T‑148/09, Racc., EU:T:2013:259, punto 60 e giurisprudenza citata).

147

Infine, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato deve essere preso in considerazione in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punto 141 supra, EU:C:1999:356, punto 90, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 141 supra, EU:C:2004:6, punto 86).

c) Elementi presi in considerazione per quanto riguarda le ricorrenti

148

Ai punti da 796 a 799, la Commissione ha dichiarato che veniva ritenuta la responsabilità delle ricorrenti per quanto riguarda, in primo luogo, la partecipazione della Klöckner Draht e, successivamente, della WDI al Club di Zurigo dal 1o gennaio 1984 al 9 gennaio 1996 (v. supra, punto 128), in secondo luogo, la partecipazione della WDI alle riunioni tenutesi nel periodo transitorio (dal 9 gennaio 1996 al 12 maggio 1997), in terzo luogo, la partecipazione della WDI al Club Europa dal 12 maggio 1997 al 19 settembre 2002 (v. supra, punto 131), in particolare in veste di coordinatore per la Germania e, in quarto luogo, il coordinamento per quanto concerne il cliente Addtek dal 1984 al 2002.

149

Con riferimento ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 141 a 147, le ricorrenti non negano la loro partecipazione al Club di Zurigo e al Club Europa né la loro consapevolezza dei diversi elementi dell’infrazione. Esse ritengono, tuttavia, che questi diversi elementi illeciti non rientrino in un piano d’insieme e che la WDI abbia interrotto la sua condotta anticoncorrenziale durante il periodo transitorio.

In merito all’esistenza di un piano d’insieme

150

Le ricorrenti ritengono che la Commissione non potesse limitarsi, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un piano d’insieme, a rilevare che i diversi elementi dell’infrazione riguardavano il medesimo settore economico, senza dimostrare un rapporto di complementarietà tra i diversi elementi interessati, come ad esempio l’esistenza di un accordo quadro. La Commissione non potrebbe, a tal proposito, basarsi sulla presenza di partecipanti comuni. Per contro, essa, erroneamente, non avrebbe tratto alcuna conseguenza dal fatto che la portata geografica delle decisioni prese in materia di quote riguardava, nell’ambito del Club di Zurigo, i mercati nazionali e, nell’ambito del Club Europa, l’intero mercato europeo. Inoltre, le modalità del coordinamento erano differenti, poiché i direttori delle vendite partecipavano alle riunioni del Club Europa, mentre solo i quadri dirigenziali prendevano parte alle riunioni del Club di Zurigo. Peraltro, all’interno del Club Europa sarebbero stati designati coordinatori nazionali, mentre il Club di Zurigo funzionava attraverso un unico ufficio centrale di notifica.

151

Tuttavia, nessuno di questi argomenti è in grado di inficiare la dimostrazione fornita nella decisione impugnata.

152

Infatti, come rilevato dalla Commissione, l’intesa sanzionata nella decisione impugnata era costituita da un insieme di accordi che si sono susseguiti nel tempo a livello sia locale (nazionale o regionale) sia europeo, con lo scopo comune di assicurare un equilibrio non concorrenziale del mercato europeo dell’AP, caratterizzato da una sovraccapacità strutturale.

153

È inoltre pacifico che i mezzi impiegati per mirare a questo obiettivo, vale a dire la fissazione dei prezzi, l’assegnazione di quote, la ripartizione della clientela e lo scambio di informazioni commerciali riservate, erano comuni a tutti gli elementi dell’intesa. I principali partecipanti al Club di Zurigo e al Club Europa, tra cui le ricorrenti, erano le stesse imprese. La Commissione sostiene, senza essere contraddetta, che, nella maggior parte dei casi, tali imprese erano rappresentate dalle stesse persone fisiche nell’ambito del Club di Zurigo e, poi, in quello del Club Europa.

154

Inoltre, sono stati in entrambi i casi creati meccanismi di coordinamento, pur se non rigorosamente identici, tra il Club di Zurigo, e poi il Club Europa, da un lato, e gli accordi nazionali e regionali (accordo meridionale, Club Italia e Club España), dall’altro. Infatti, da un lato, è pacifico che i produttori italiani partecipavano direttamente al Club di Zurigo, mentre il coordinamento tra il Club Europa e il Club Italia veniva assicurato dalla Tréfileurope. Dall’altro, il coordinamento tra il Club España e il Club Europa è stato realizzato attraverso l’integrazione dell’Emesa e della Tycsa in seno a quest’ultimo.

155

Tali constatazioni in fatto, operate dalla Commissione nella decisione impugnata e non contestate dalle ricorrenti, consentono di concludere nel senso dell’unicità di un’infrazione costituita da numerosi elementi ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 146.

156

Quanto alle differenze tra il Club di Zurigo e il Club Europa sulle quali fanno leva le ricorrenti, e che sono state peraltro rilevate anche nella decisione impugnata, occorre osservare che, lungi dall’essere di ostacolo alla constatazione di un’infrazione unica, esse tradiscono al contrario la volontà di introdurre mezzi più efficaci per raggiungere lo stesso obiettivo perseguito dall’insieme dei partecipanti ai diversi accordi dell’intesa, vale a dire limitare gli effetti della concorrenza in un mercato caratterizzato da sovraccapacità strutturale, in particolare attraverso accordi sui prezzi, sulle quote di produzione e sulla ripartizione dei principali clienti.

157

Tale constatazione permette di spiegare l’apparente contraddizione rilevata dalle ricorrenti tra i punti 186 e 629 della decisione impugnata. Infatti, sebbene sia assodata l’unicità dell’obiettivo generale perseguito dall’intesa nelle sue componenti successive, ciascuno degli accordi, il cui insieme costituisce l’infrazione unica, si caratterizzava per la sua dimensione geografica, più o meno ristretta, nonché per i metodi attuati per assicurare il controllo degli impegni, i quali, dal canto loro, sono rimasti identici e riguardavano i prezzi, le quote di consegna, la ripartizione dei clienti e gli scambi di informazioni commerciali riservate.

158

Pertanto, le differenze di funzionamento tra le due fasi successive degli accordi paneuropei non ostano al riconoscimento dell’esistenza di un piano d’insieme, caratterizzato dall’identità dell’oggetto anticoncorrenziale, nel quale si sono successivamente iscritti il Club di Zurigo e il Club Europa (v., in tal senso, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, punto 141 supra, EU:C:2004:6, punto 258; del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, Racc., EU:C:2006:592, punto 110, e Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, punto 146 supra, EU:T:2013:259, punto 60 e giurisprudenza citata).

In merito all’incidenza delle affermazioni delle ricorrenti relative all’interruzione dell’intesa sulla qualificazione dell’infrazione e sulla maturazione della prescrizione

159

Nelle loro memorie, le ricorrenti hanno sostenuto che il Club di Zurigo, in seguito ai gravi dissensi occorsi al suo interno dal 1995, ha cessato di funzionare prima dell’inizio del Club Europa. Vi sarebbe, quindi, un’interruzione di un anno e quattro mesi nel funzionamento dell’intesa, il che osterebbe alla possibilità di considerare il Club di Zurigo e il Club Europa elementi separati di un’infrazione unica.

160

Tralasciando il fatto che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e in udienza, le ricorrenti hanno riconosciuto che gli accordi regionali e nazionali non erano stati interrotti durante il periodo transitorio, occorre ricordare che, per i motivi indicati ai precedenti punti da 152 a 158, la comunanza di obiettivi perseguiti e di mezzi attuati da ciascuno degli accordi anticoncorrenziali individuati dalla Commissione nonché, a maggior ragione nel caso del Club di Zurigo e del Club Europa, la presenza degli stessi produttori principali consentono di ravvisare l’esistenza di un piano d’insieme, ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 141 a 147, nel quale si sono successivamente iscritti i due club.

161

Le ricorrenti non contestano il fatto di aver partecipato al Club di Zurigo fino al 9 gennaio 1996 e ammettono di aver partecipato al Club Europa a partire dal 12 maggio 1997. Pertanto, anche a voler ammettere che il periodo transitorio costituisca un’interruzione del funzionamento dell’intesa o, semplicemente, un periodo di cessazione di qualsiasi attività illecita da parte delle ricorrenti, risulta giuridicamente corretto, tenuto conto della continuità degli obiettivi e dei mezzi sopra constatata, l’addebito di una responsabilità a loro carico per la partecipazione a un’infrazione unica. Inoltre, poiché il periodo transitorio ha avuto una durata inferiore a quella di cinque anni prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, l’infrazione unica cui hanno partecipato le ricorrenti dovrebbe tutt’al più, ammettendo che tale periodo costituisca un’interruzione, essere considerata ripetuta piuttosto che continuata (v., in tal senso, sentenza Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, punto 146 supra, EU:T:2013:259, punti da 70 a 95 e giurisprudenza citata).

162

Ne consegue che il primo motivo, vertendo sulla maturazione della prescrizione per quanto riguarda il periodo precedente al 12 maggio 1996, deve essere integralmente respinto, a prescindere dal fatto che il periodo transitorio abbia o meno costituito un’interruzione dell’infrazione.

163

Tuttavia, se l’argomento delle ricorrenti attinente all’interruzione dell’infrazione durante il periodo transitorio si rivelasse fondato, esse potrebbero in tal caso pretendere di non essere sanzionate per il periodo durante il quale si è verificata l’interruzione (v., in tal senso, sentenza Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, punto 146 supra, EU:T:2013:259, punto 88). Occorre, quindi, pronunciarsi altresì su tale argomento ed esaminare, dapprima, le affermazioni relative all’interruzione dell’intesa in generale e, in un secondo momento, quelle relative alla cessazione della partecipazione delle ricorrenti all’intesa.

2. Sulla fondatezza delle affermazioni delle ricorrenti relative all’interruzione della loro partecipazione all’intesa

164

Per stabilire che la condotta anticoncorrenziale dei partecipanti al Club di Zurigo si era protratta durante il periodo transitorio, la Commissione si è basata, al punto 613 della decisione impugnata, sugli argomenti ricordati al precedente punto 136. Inoltre, l’allegato 2 della decisione impugnata fa riferimento a undici riunioni durante le quali si sarebbero verificati scambi di informazioni e si sarebbero presi accordi sui prezzi e sulle ripartizioni di quote. Le ricorrenti hanno avuto modo di consultare le prove documentali cui ha rimandato la Commissione nell’allegato 2, una prima volta, nei locali della Commissione in seguito alla comunicazione degli addebiti e, una seconda volta, presso la cancelleria del Tribunale in seguito a misure istruttorie indirizzate alla Commissione prima dell’udienza.

165

Occorre ricordare che, in udienza, le ricorrenti hanno precisato che esse non contestavano il fatto che gli accordi regionali si erano protratti durante il periodo transitorio, ma sostenevano che la componente paneuropea dell’intesa aveva subito un’interruzione tra la fine del Club di Zurigo e l’inizio del Club Europa.

a) Richiamo dei principi in materia di onere e produzione della prova

166

Secondo costante giurisprudenza in materia di onere della prova, da un lato, alla parte o all’autorità che afferma l’esistenza di una violazione del diritto di concorrenza spetta l’onere di fornirne la prova, dimostrando adeguatamente i fatti costitutivi di una infrazione e, dall’altro, all’impresa che invoca il beneficio della difesa contro una constatazione di infrazione incombe l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte, di modo che la suddetta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova (sentenza del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc., EU:T:2006:350, punto 50; v. altresì, in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc., EU:C:1998:608, punto 58, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 141 supra, EU:C:2004:6, punto 78). La durata dell’infrazione è un elemento costitutivo della nozione di infrazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; l’onere della prova di tale elemento incombe in via principale alla Commissione (sentenze del 7 luglio 1994, Dunlop Slazenger/Commissione, T‑43/92, Racc., EU:T:1994:79, punto 79, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit., EU:T:2006:350, punto 51).

167

Tale ripartizione dell’onere della prova può però variare, in quanto gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 141 supra, EU:C:2004:6, punto 79, e sentenza Peróxidos Orgánicos/Commissione, punto 166 supra, EU:T:2006:350, punto 53).

168

Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati dalla Commissione, nel diritto della concorrenza prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (sentenze del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, Racc., EU:C:2007:53, punto 63, e dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc., EU:T:2004:221, punto 273). Poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche e accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, spesso in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche quando la Commissione scopre documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi sono di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 141 supra, EU:C:2004:6, punti da 55 a 57). Tali indizi e coincidenze consentono di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione del diritto della concorrenza (sentenza del 21 settembre 2006, Technische Unie/Commissione, C‑113/04 P, Racc., EU:C:2006:593, punto 166).

169

È necessario che la Commissione fornisca prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (v. sentenze del 6 luglio 2000, Volkswagen/Commissione, T‑62/98, Racc., EU:T:2000:180, punti 43 e 72 e giurisprudenza citata, e del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, Racc., EU:T:2005:367, punto 217). Tuttavia, non è necessario che ciascuna delle prove prodotte dalla Commissione risponda a tali criteri in relazione a ciascun elemento dell’infrazione. È sufficiente, infatti, che l’insieme degli indizi fatti valere dall’istituzione, valutato nel suo complesso, risponda a tale esigenza (sentenze JFE Engineering e a./Commissione, punto 168 supra, EU:T:2004:221, punto 180, e Groupe Danone/Commissione, cit., EU:T:2005:367, punto 218; v. anche, in tal senso, sentenza del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc., EU:T:1999:80, punti da 768 a 778). Per quanto concerne la durata dell’infrazione, la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova atti a dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente tra due date precise (sentenze Technische Unie/Commissione, punto 168 supra, EU:C:2006:593, punto 169; Dunlop Slazenger/Commissione, punto 166 supra, EU:T:1994:79, punto 79, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, punto 166 supra, EU:T:2006:350, punto 51).

170

Per quanto riguarda il valore probatorio da attribuire ai diversi elementi di prova, occorre sottolineare che l’unico criterio pertinente per valutare le prove liberamente prodotte risiede nella loro attendibilità (sentenza Dalmine/Commissione, punto 168 supra, EU:C:2007:53, punto 63; v., altresì, sentenze dell’8 luglio 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, T‑44/00, Racc., EU:T:2004:218, punto 84 e giurisprudenza citata, e JFE Engineering e a./Commissione, punto 168 supra, EU:T:2004:221, punto 273). Secondo le regole generalmente applicabili in materia di prova, l’attendibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenza del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc., EU:T:2000:77, punto 1053; conclusioni del giudice Vesterdorf facente funzioni di avvocato generale nella causa Rhône-Poulenc/Commissione, T‑1/89, Racc., EU:T:1991:38). In particolare, occorre riconoscere speciale valore alla circostanza che un documento sia stato redatto in collegamento immediato con i fatti (sentenza dell’11 marzo 1999, Ensidesa/Commissione, T‑157/94, Racc., EU:T:1999:54, punto 312) o da un testimone diretto degli stessi (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 168 supra, EU:T:2004:221, punto 207). I documenti dai quali risulti che hanno avuto luogo contatti fra varie imprese e che esse hanno perseguito lo specifico scopo di eliminare in anticipo ogni incertezza relativa al futuro comportamento dei loro concorrenti provano in modo giuridicamente sufficiente l’esistenza di una pratica concordata (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc., EU:C:1975:174, punti 175 e 179). Inoltre, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, elementi di prova particolarmente attendibili (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 168 supra, EU:T:2004:221, punti 207, 211 e 212).

171

Peraltro, secondo costante giurisprudenza, il fatto di fornire informazioni ai propri concorrenti per preparare un accordo anticoncorrenziale è sufficiente a provare l’esistenza di una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 TFUE (sentenze del 5 dicembre 2013, Solvay/Commissione, C‑455/11 P, EU:C:2013:796, punto 40; del 6 aprile 1995, Trefilunion/Commissione, T‑148/89, Racc., EU:T:1995:68, punto 82, e dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, Racc., EU:T:2008:254, punto 178).

172

Infine, è importante ricordare che il ruolo del giudice investito di un ricorso diretto contro una decisione della Commissione che constata l’esistenza di un’infrazione al diritto della concorrenza e che infligge ammende ai suoi destinatari consiste nel valutare se gli elementi di prova fatti valere dalla Commissione nella sua decisione siano sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’infrazione (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 168 supra, EU:T:2004:221, punti 174 e 175; v. anche sentenza PVC II, punto 169 supra, EU:T:1999:80, punto 891). Qualora il giudice nutra un qualsivoglia dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare i destinatari della decisione, cosicché il giudice non può concludere che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza dell’infrazione in questione se nutre ancora dubbi in merito a tale questione (sentenze JFE Engineering e a./Commissione, punto 168 supra, EU:T:2004:221, punto 177, e Groupe Danone/Commissione, punto 169 supra, EU:T:2005:367, punto 215). Infatti, in tale ultima ipotesi, occorre anzitutto riconoscere che il principio della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), fa parte dei diritti fondamentali che, secondo costante giurisprudenza della Corte, peraltro riaffermata dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, sono tutelati nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica, segnatamente, alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza che possono sfociare nella pronuncia di ammende o di penalità (sentenze dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc., EU:C:1999:358, punti 149 e 150; Montecatini/Commissione, C‑235/92 P, Racc., EU:C:1999:362, punti 175 e 176, e Groupe Danone/Commissione, punto 169 supra, EU:T:2005:367, punto 216).

b) Sulle riunioni svoltesi durante il periodo transitorio e sulla continuazione dell’infrazione durante tale periodo

173

La prosecuzione di riunioni il cui obiettivo era lo scambio di informazioni, la fissazione dei prezzi e l’assegnazione di quote è considerata accertata nella decisione impugnata, e l’allegato 2 di quest’ultima fa riferimento a undici riunioni durante le quali sarebbero avvenuti scambi di informazioni e sarebbero stati presi accordi sui prezzi e le quote. Le ricorrenti, dopo aver riconosciuto, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, che taluni altri partecipanti al Club di Zurigo, in particolare la DWK e la Tréfileurope France, avevano proseguito la loro condotta anticoncorrenziale durante il periodo transitorio, non presentano alcuna critica circostanziata per quanto riguarda tali riunioni, ma si limitano a sostenere che gli elementi di prova presentati dalla Commissione non sono sufficienti a dimostrare la prosecuzione dell’infrazione durante il periodo transitorio.

174

A tal riguardo, occorre ricordare che non è affatto insolito che, tenuto conto dei conflitti di interesse inerenti a questo tipo di accordi, un’intesa praticata per lungo tempo subisca evoluzioni sia nell’identità dei partecipanti sia nelle forme e nell’intensità della loro collusione.

175

Nella decisione impugnata (punto 613), per dimostrare che i comportamenti anticoncorrenziali dei vecchi membri del Club di Zurigo erano proseguiti durante il periodo transitorio, la Commissione ha preso in considerazione sei riunioni.

176

In primo luogo, secondo la Commissione, si sarebbe tenuta una riunione a Parigi (Francia) il 1o marzo 1996, durante la quale si sarebbero svolte discussioni sulle quote e sui prezzi in Europa.

177

Infatti, dalla domanda di trattamento favorevole presentata dalla ITC, nella quale tale impresa fa riferimento a un resoconto di riunione redatto il 12 marzo 1996, ovvero poco tempo dopo la riunione stessa, risulta che, in quella data, si era tenuta a Parigi una riunione tra i rappresentanti delle società ITC, Tycsa, Tréfileurope, DWK, Redaelli, Nedri e WDI. Secondo la domanda di trattamento favorevole della ITC, gli argomenti trattati durante tale riunione riguardavano i prezzi e le quote in Europa nonché lo stato delle scorte delle imprese presenti. Dalla giurisprudenza citata al precedente punto 170 risulta che tale dichiarazione della ITC, che è autoincriminante e si fonda su un resoconto contemporaneo ai fatti riferiti, presenta un elevato valore probatorio. Le ricorrenti, da parte loro, non hanno presentato alcuna prova contraria e l’inesattezza di dette informazioni non risulta da alcun documento del fascicolo presentato al Tribunale. L’esistenza di detta riunione, l’identità dei partecipanti e gli argomenti trattati devono, pertanto, essere considerati certi.

178

In secondo luogo, ad avviso della Commissione, si sarebbe svolta una riunione l’8 ottobre 1996 a Rosmalen (Paesi Bassi).

179

Tale riunione è attestata dalla Nedri nella sua domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione. Secondo la Nedri, a detta riunione hanno partecipato, oltre ad essa, i rappresentanti della DWK, della Fontaine Union e della WDI, e le discussioni hanno riguardato la situazione del mercato olandese. Tale dichiarazione autoincriminante non è contraddetta da alcuna prova contraria presentata dalle ricorrenti né da alcun documento del fascicolo. Occorre dunque considerare assodati l’esistenza di detta riunione, l’identità dei partecipanti e l’argomento trattato.

180

In terzo luogo, la Commissione menziona una riunione avvenuta il 4 novembre 1996 a Düsseldorf.

181

A tal proposito, dalla domanda di trattamento favorevole della Nedri si evince che i partecipanti a tale riunione erano gli stessi di quelli intervenuti a una riunione organizzata nella stessa città l’8 gennaio 1996, e che l’oggetto delle due riunioni era identico. Orbene, dalla domanda di trattamento favorevole risulta che l’argomento della prima riunione, a cui avevano partecipato le società DWK, Nedri, Tréfileurope, Tycsa e WDI, verteva sulla situazione conseguente alle difficoltà riscontrate a partire dal mese di maggio 1995 nell’attuazione degli accordi di mercato conclusi all’interno del Club di Zurigo. Per contro, dalla domanda di trattamento favorevole della Nedri – unico elemento di prova presentato a tal proposito dalla Commissione – non risulta che la riunione del 4 novembre avesse riguardato anche, come affermato nella decisione impugnata, la situazione del mercato nei Paesi Bassi.

182

In quarto luogo, la Commissione menziona una riunione tenutasi il 4 dicembre 1996 a Bruxelles (Belgio), riguardante un «nuovo sistema di quote».

183

Nella sua domanda di trattamento favorevole, la Nedri ha affermato, riguardo a tale riunione, che quest’ultima si era tenuta tra la Nedri stessa, l’Emesa, la DWK, la Tréfileurope, la Tycsa e la WDI. Secondo la Nedri, l’obiettivo di detta riunione era discutere dell’attuazione di un nuovo sistema paneuropeo di quote. Tuttavia, tali discussioni non sono andate a buon fine. Dette dichiarazioni autoincriminanti non sono contraddette da alcun elemento di prova contrario.

184

In quinto luogo, la Commissione riferisce, nella decisione impugnata, di una riunione avvenuta il 3 aprile 1997 a Parigi, avente ad oggetto un «nuovo sistema di quote».

185

Dalla domanda di trattamento favorevole della DWK risulta, effettivamente, che tale riunione si è tenuta su iniziativa della Nedri e della Tréfileurope. Oltre a queste tre imprese, anche la Tycsa, l’Emesa e la WDI hanno partecipato a detta riunione, durante la quale, secondo la DWK, sono continuate le discussioni sull’attuazione di un nuovo sistema di quote, senza tuttavia giungere ad alcun risultato. La DWK aggiunge che, nel corso di tale riunione e anche in seguito, i partecipanti si sono scambiati informazioni commerciali riservate. Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e in una risposta che hanno fornito a un quesito scritto posto loro dal Tribunale nell’ambito del presente procedimento, le ricorrenti hanno confermato di avere assistito a detta riunione.

186

In sesto luogo, infine, la Commissione ha fatto riferimento a una riunione tenutasi il 9 aprile 1997 a Düsseldorf, riguardante anch’essa un «nuovo sistema di quote».

187

L’esistenza di tale riunione è attestata dalla Nedri nella sua domanda di trattamento favorevole. La Nedri conferma quindi che i partecipanti alla riunione del 3 aprile 1997 (v. punti 184 e 185 supra) hanno proseguito le loro discussioni volte all’istituzione di un nuovo sistema paneuropeo di quote che includeva la Norvegia e la Svizzera, ma che escludeva il Regno Unito e l’Irlanda. Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e in una risposta che hanno fornito a un quesito scritto posto loro dal Tribunale nell’ambito del presente procedimento, le ricorrenti hanno confermato di avere assistito a tale riunione.

188

Da quanto sopra esposto risulta che deve considerarsi accertato che, in almeno sei occasioni nel corso di un periodo di un anno e quattro mesi, i principali produttori europei, vale a dire sia i membri del Club di Zurigo fino al suo scioglimento sia i membri del Club Europa a partire dalla sua costituzione, incluse le ricorrenti, si sono riuniti per scambiarsi informazioni commerciali riservate e per tentare di creare un nuovo sistema di quote paneuropeo vincolante. Dalla giurisprudenza (v. punto 171 supra) risulta che tali comportamenti sono sufficienti a configurare un’infrazione all’articolo 101 TFUE. Pertanto, l’argomento delle ricorrenti vertente sul fatto che ciascun produttore europeo ha adottato un comportamento autonomo sul mercato durante il periodo transitorio non è in grado di smentire l’affermazione della Commissione secondo la quale l’infrazione unica cui esse hanno partecipato è proseguita durante il periodo transitorio.

189

Inoltre, da una parte, le ricorrenti non negano che, durante il periodo transitorio, le riunioni dei Club Italia e España siano continuate (v. allegati 3 e 4 della decisione impugnata). Orbene, come rilevato ai precedenti punti da 152 a 154, tali accordi regionali rientravano, a causa dei loro comuni obiettivi e mezzi nonché dell’esistenza di meccanismi volti al coordinamento tra i vari elementi dell’intesa, in un piano d’insieme che consente di configurare un’infrazione unica. Inoltre, durante lo stesso periodo transitorio, alcuni membri del Club Italia hanno partecipato alla riunione del 1o marzo 1996 (v. punti 176 e 177 supra) e alcuni membri del Club España hanno partecipato a tutte le riunioni la cui esistenza è stata ritenuta dimostrata, con l’eccezione di quella tenutasi l’8 ottobre 1996 a Rosmalen. Anche per questo ulteriore motivo, la Commissione era legittimata a considerare, come ha fatto nella decisione impugnata, che l’infrazione unica non si è interrotta.

190

Dall’altra parte, è fondata l’affermazione della Commissione secondo cui la continuazione degli effetti degli accordi conclusi tra i produttori di AP e i loro clienti all’epoca del Club di Zurigo è sufficiente a dimostrare che l’infrazione è proseguita dopo lo scioglimento di tale club. A questo proposito, l’argomento, dedotto dalle ricorrenti, secondo cui i contratti in questione erano negoziati in date variabili durante l’anno e alcuni di tali contratti sono potuti scadere all’inizio del 1996 non può inficiare l’analisi della Commissione, poiché le ricorrenti non hanno né dimostrato né sostenuto che nessun contratto fosse stato concluso poco prima dello scioglimento del Club di Zurigo.

191

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la Commissione poteva fondatamente ritenere che l’intesa da lei descritta nella decisione impugnata non si fosse interrotta durante il periodo transitorio e abbia pertanto costituito un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE.

192

Occorre dunque passare a esaminare l’affermazione delle ricorrenti secondo cui esse hanno cessato qualsiasi condotta anticoncorrenziale almeno durante il periodo transitorio.

c) In merito all’asserita interruzione della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione

193

Per quel che riguarda la partecipazione della WDI a comportamenti anticoncorrenziali durante il periodo transitorio, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la WDI si è dissociata da tali comportamenti, ai sensi della giurisprudenza, durante la riunione del 9 gennaio 1996 e, in secondo luogo, che la Commissione non è riuscita a fornire la prova della sua partecipazione a comportamenti anticoncorrenziali durante tale periodo.

Sull’asserita dissociazione

– Richiamo dei principi applicabili in materia di dissociazione

194

Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, al fine di escludere la propria responsabilità, l’impresa deve dissociarsi apertamente e inequivocabilmente dall’intesa, in modo che gli altri partecipanti siano consapevoli del fatto che essa non sostiene più gli obiettivi generali dell’intesa. Inoltre, l’onere della prova di tale dissociazione grava sull’impresa che la invoca (sentenze del 27 settembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commissione, T‑168/01, Racc., EU:T:2006:265, punto 86, e del 3 marzo 2011, Siemens/Commissione, T‑110/07, Racc., EU:T:2011:68, punto 176; v. altresì, in tal senso, sentenze del 6 gennaio 2004, BAI e Commissione/Bayer, C‑2/01 P e C‑3/01 P, Racc., EU:C:2004:2, punto 63, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 141 supra, EU:C:2004:6, punti da 81 a 84).

– Sulla fondatezza delle motivazioni delle ricorrenti

195

Le ricorrenti ritengono che la WDI si sia validamente dissociata dall’intesa ai sensi della giurisprudenza, giacché il suo rappresentante, alla riunione del 9 gennaio 1996, avrebbe affermato quanto segue:

«Attualmente, per noi il club non ha alcun senso».

196

Occorre rilevare innanzitutto che la veridicità di tale dichiarazione, che, d’altronde, non è contestata dalla Commissione, è attestata dall’Emesa, dei cui appunti le ricorrenti e la Commissione hanno prodotto un estratto. Tuttavia, una tale dichiarazione non può essere considerata una manifestazione chiara e inequivocabile della volontà della WDI di dissociarsi dall’intesa.

197

In effetti, dalla lettura degli appunti presi dall’Emesa durante la riunione del 9 gennaio 1996 emerge che le frasi del rappresentante della WDI sono state pronunciate nel contesto di una discussione relativa ai rimedi che i partecipanti a tale riunione potevano considerare per ovviare alla crisi del Club di Zurigo. Quindi, dopo aver espresso dubbi sulla possibilità di applicare nuovamente gli impegni del Club di Zurigo, il rappresentante della WDI ha affermato, durante una discussione sull’opportunità di instaurare un nuovo sistema di quote e in risposta alla posizione espressa dai rappresentanti della Tréfileurope, che proponevano di mantenere il sistema esistente – ovvero, all’epoca, il Club di Zurigo –, che, a suo avviso, il Club di Zurigo non aveva più senso. Per questa ragione, la WDI è stata annoverata dal rappresentante dell’Emesa tra le imprese che, all’epoca, erano a favore della creazione di un nuovo sistema. Una tale affermazione, pertanto, non può essere interpretata come una prova della volontà della WDI di porre fine alla sua partecipazione all’infrazione e di adottare un comportamento concorrenziale sul mercato dell’AP.

198

Tale interpretazione della dichiarazione del rappresentante della WDI è, inoltre, corroborata dall’inserimento da parte del rappresentante dell’Emesa, dopo gli appunti relativi alla discussione sull’opportunità di introdurre un nuovo sistema di quote, di una tabella che illustra il risultato di una discussione sulla ripartizione delle quote, in cui figura la WDI. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’interpretazione della Commissione, secondo cui l’inserimento da parte del rappresentante dell’Emesa di tale tabella dopo gli appunti sulla dichiarazione del rappresentante della WDI indica che la discussione sulle quote è successiva a tale dichiarazione, è la più plausibile, dal momento che appunti siffatti vengono, in linea generale, redatti in ordine cronologico.

199

Ne consegue che le ricorrenti non hanno assolto l’onere probatorio relativo alla dissociazione della WDI nel corso della riunione del 9 gennaio 1996.

Sulla partecipazione delle ricorrenti alle riunioni svoltesi durante il periodo transitorio

200

Senza formalmente negare la loro presenza alle riunioni menzionate al punto 613 della decisione impugnata, le ricorrenti affermano tuttavia di non avere, nel corso di tali riunioni, adottato comportamenti anticoncorrenziali.

201

Occorre tuttavia ricordare che, come rilevato ai precedenti punti da 173 a 188, le ricorrenti hanno partecipato, durante il periodo transitorio, a sei riunioni durante le quali sono state scambiate informazioni commerciali riservate ed è stata discussa l’introduzione di un nuovo sistema di quote volto a ovviare al fallimento del Club di Zurigo. Orbene, secondo la giurisprudenza menzionata al precedente punto 171, l’obiettivo di tali riunioni è sufficiente a configurare un’infrazione all’articolo 101 TFUE. Si deve dunque ritenere che la Commissione sia riuscita a provare che le ricorrenti, che non hanno dimostrato di essersi dissociate in occasione della riunione del 9 gennaio 1996 e sono state menzionate al pari degli altri partecipanti nelle domande di trattamento favorevole della ITC, della DWK e della Nedri che fanno riferimento a tali riunioni, non hanno interrotto la partecipazione all’infrazione durante il periodo transitorio. Pertanto, esse non possono aspirare ad alcuna riduzione dell’ammenda con riferimento alla durata specificata nella decisione impugnata.

3. Conclusioni sui primi due motivi del ricorso

202

Da quanto precede risulta che correttamente la Commissione ha ravvisato l’esistenza di un’infrazione unica, costituita da un piano d’insieme entro cui si iscrivevano i vari accordi nell’ambito dei quali è stata attuata l’infrazione.

203

La Commissione ha inoltre dimostrato l’assenza di interruzione di tale infrazione unica durante il periodo transitorio compreso fra la fine del Club di Zurigo e l’inizio del Club Europa, in quanto, in primo luogo, nel corso di tale periodo, i partecipanti al Club di Zurigo hanno tenuto riunioni a carattere anticoncorrenziale, in secondo luogo, le componenti locali e regionali dell’intesa sono proseguite e, in terzo luogo, gli effetti anticoncorrenziali delle misure adottate nell’ambito del Club di Zurigo si sono protratti al di là della cessazione di tale elemento del cartello.

204

Inoltre, la Commissione ha altresì provato che la WDI, che non ha dimostrato di essersi effettivamente dissociata all’epoca dell’ultima riunione del Club di Zurigo, tenutasi il 9 gennaio 1996, aveva proseguito le proprie condotte anticoncorrenziali durante il periodo transitorio.

205

Il primo motivo del ricorso, così come il secondo, presentato in subordine, devono pertanto essere respinti.

[omissis]

E – Sulla valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti

267

Le ricorrenti contestano la valutazione della loro capacità contributiva nell’ambito di quattro motivi di ricorso.

268

Da un lato, esse contestano la legittimità esterna della decisione impugnata. A tal fine, nell’ambito del settimo motivo del ricorso, esse denunciano l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda l’applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006. Nell’ambito dell’ottavo motivo, esse sostengono che, non avendo organizzato un’audizione e non avendo consentito loro di far valere il proprio punto di vista con riferimento alla posizione che la Commissione intendeva assumere riguardo alla valutazione della loro capacità contributiva prima dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 27 del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.

269

Dall’altro lato, esse contestano la fondatezza delle valutazioni della loro capacità contributiva effettuate sia nella decisione impugnata (sesto motivo del ricorso) sia nella lettera del 14 febbraio 2011 (nono motivo del ricorso).

270

A tale riguardo, bisogna ricordare che, per i motivi esposti ai precedenti punti da 96 a 110, la lettera del 14 febbraio 2011 costituisce un atto impugnabile. Tuttavia, come affermato dalla Commissione in risposta ai quesiti scritti che le sono stati rivolti dal Tribunale e in udienza, la decisione contenuta in tale lettera, che costituisce una valutazione della situazione delle ricorrenti posteriore a quella considerata nella decisione impugnata ed effettuata dal direttore generale e non dal collegio dei membri della Commissione, collegio che è l’autore della decisione impugnata, non può sostituirsi a quest’ultima. Ne consegue che le valutazioni effettuate nella decisione impugnata e nella lettera del14 febbraio 2011 devono essere oggetto di un controllo giurisdizionale distinto e che l’intervento della lettera del 14 febbraio 2011 non ha privato del loro oggetto le conclusioni e i motivi di ricorso diretti contro la decisione impugnata.

1. Sulla valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti nella decisione impugnata

271

La specifica valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti è stata presentata nella sezione 19.5.11 della decisione impugnata (punti da 1176 a 1179), riportata di seguito:

«19.5.11 [WDI], [WDV] e [Pampus]

1176

Considerando che WDI, [WDV] e [Pampus] hanno presentato una richiesta di incapacità contributiva, le richieste vengono valutate insieme a livello di [Pampus] che consolida WDI e [WDV]. Pertanto, per valutare la capacità finanziaria di [Pampus], l’ammontare globale delle ammende inflitte con la presente decisione alla WDI, [WDV] e [Pampus], vengono prese in considerazione indipendentemente dal fatto che la [Pampus] sia o meno responsabile per quelle ammende. La somma totale è di EUR 56050000, che è la somma di EUR 15485000 per la quale WDI, [WDV] e [Pampus] vanno considerate congiuntamente responsabili, di EUR 30115000 per cui la WDI e [WDV] vanno considerate congiuntamente responsabili e di EUR 10450000 per cui la WDI va considerata individualmente responsabile.

1177

Le richieste di incapacità contributiva presentate da WDI, [WDV] e [Pampus] vanno respinte per le ragioni esposte ai punti (1178) e (1179).

1178

Gli elementi seguenti rivelano difficoltà finanziarie talmente gravi per [Pampus] e WDI che esse appaiono incapaci di pagare l’ammenda: i) [Pampus] non ha più patrimonio netto a disposizione; ii) tenendo conto dell’ammenda, [Pampus] ha un capitale di esercizio in negativo per circa 100 milioni di EUR; iii) [Pampus] ha dato prestiti ad altre imprese del medesimo gruppo per un totale di circa 140 milioni di EUR, che non sono stati ammortizzati ma per i quali [Pampus] prevede di non essere ripagata, dal momento che tutti i debitori hanno equity negative e iv) nel febbraio 2010 WDI ha dovuto chiedere un ulteriore prestito di breve termine pari a 20 milioni di EUR per mantenere il regolare funzionamento. È previsto un piano di ristrutturazione per la fine di gennaio 2010 per aiutare le banche a decidere di mantenere la linea di credito fino alla fine del 2010.

1179

Una riduzione dell’ammenda secondo quanto previsto dal punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 può essere concessa solo se è presente un nesso causale tra la difficoltà finanziaria e l’ammenda. Le informazioni presentate da [Pampus], [WDV] e WDI non indicano la presenza di tale nesso causale. Innanzitutto, le informazioni finanziarie riassunte al punto (1178) indicano che molto probabilmente [Pampus] e WDI non sopravvivranno, indipendentemente dal fatto che l’ammenda venga o meno inflitta loro. In altre parole, non sembra probabile che la riduzione dell’ammenda aumenterebbe a sua volta le probabilità che l’impresa possa sopravvivere nel futuro prossimo. La sopravvivenza della società non dipende certo dall’ammontare della multa ma piuttosto dalle decisioni che gli azionisti – che a livello di WDI comprendono per un terzo ArcelorMittal – prenderanno. Inoltre, buona parte dei problemi finanziari che [Pampus] e WDI stanno affrontando sono dovuti a spostamenti di fondi relativamente recenti da [Pampus] ad altre società possedute dagli stessi azionisti. Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza e della prassi, secondo la quale la Commissione ha la facoltà di valutare fino a che punto gli azionisti possono aiutare finanziariamente imprese che invocano difficoltà a pagare un’ammenda, non vi è alcuna ragione di concedere una riduzione in una situazione in cui dopo la trasmissione di una contestazione di addebiti sono trasferiti mezzi finanziari verso società partecipate, con il manifesto desiderio o effetto di contrastare la politica di imposizione di ammende della Commissione».

a) Sul settimo motivo, vertente su un difetto di motivazione per quanto riguarda la valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti

272

Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto nell’accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE si deve tener conto non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63; del 30 settembre 2003, Germania/Commissione, C‑301/96, Racc., EU:C:2003:509, punto 87, e del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione, C‑42/01, Racc., EU:C:2004:379, punto 66).

273

Va osservato che le critiche presentate dalle ricorrenti nell’ambito del settimo motivo, relative alla valutazione della loro capacità contributiva, rientrano nella contestazione della fondatezza delle valutazioni della Commissione e, per tale ragione, devono essere associate al sesto motivo.

274

Per contro, la lettura dei punti della decisione impugnata riportati al precedente punto 271 consente di constatare – come del resto dimostrato dalla contestazione circostanziata della fondatezza di tali motivi da parte delle ricorrenti – che la Commissione ha indicato, con una precisione sufficiente a permettere alle ricorrenti di comprenderle e al Tribunale di esercitare il proprio controllo, le ragioni per cui essa riteneva di non dover accordare una riduzione dell’ammenda in applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006.

275

Ne consegue che il settimo motivo deve essere respinto.

b) Sull’ottavo motivo, vertente sul fatto che, non concedendo un’audizione alle ricorrenti prima di respingere la domanda di tener conto della loro incapacità contributiva nella decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 27 del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali

276

Nell’ambito dell’ottavo motivo, le ricorrenti sostengono che, non ascoltandole riguardo alle ragioni del rifiuto di tener conto della loro incapacità contributiva prima di adottare la decisione impugnata, la Commissione ha loro indebitamente negato il diritto a un’audizione, che deriva dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali.

277

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e dall’articolo 24, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la Commissione dà modo alle imprese oggetto del procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. A norma della medesima disposizione, la Commissione è tenuta a basare le proprie decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

278

Inoltre, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dispone che il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, garantito all’articolo 41, paragrafo 1, comporta segnatamente quello di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

279

In primo luogo, occorre constatare che le ricorrenti non negano che un’audizione, alla quale hanno d’altronde partecipato (v. punto 34 supra), sia stata organizzata prima dell’adozione della decisione impugnata,. Esse sostengono, tuttavia, che avrebbe dovuto essere organizzata una nuova audizione sulla posizione che la Commissione intendeva assumere riguardo alla loro domanda di riduzione basata sulla valutazione della loro capacità contributiva.

280

Orbene, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non prevede l’organizzazione di una simile audizione, poiché tale disposizione sancisce esclusivamente il diritto delle imprese a far conoscere la propria opinione per quanto riguarda gli «addebiti» sui quali la Commissione intende fondare le sue decisioni. Tuttavia, la valutazione della capacità contributiva delle imprese non costituisce un addebito su cui basare una decisione che sanziona un’infrazione all’articolo 101 TFUE, ma consente alla Commissione di prendere in considerazione un certo numero di elementi presentati a sostegno di una domanda di riduzione dell’ammenda basata su motivi indipendenti dagli elementi costitutivi dell’infrazione.

281

In secondo luogo, neppure l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali prevede un diritto delle imprese a essere ascoltate prima che venga adottata una decisione sulla loro domanda di riduzione basata sulla valutazione della loro capacità contributiva alla luce delle informazioni da esse fornite.

282

Una simile decisione costituisce, certamente, un provvedimento individuale che reca pregiudizio ai sensi di tale disposizione. Ciononostante, il diritto a essere ascoltati da essa previsto deve essere considerato rispettato nelle situazioni in cui, come nel caso di specie, la decisione presa è basata esclusivamente su informazioni comunicate dal richiedente e alla luce di un contesto di fatto e di diritto a lui noto (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Euris Consult/Parlamento, T‑637/11, Racc., EU:T:2014:237, punto 119). Risulta infatti dalla documentazione trasmessa al Tribunale, e non è contestato dalle parti, che le informazioni su cui la Commissione ha basato la sua valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti sono quelle che le sono state fornite da queste ultime, in risposta al questionario che la Commissione aveva loro trasmesso o di loro iniziativa.

283

È vero che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, la Commissione sarebbe tenuta a consentire a un’impresa che ha presentato una domanda di riduzione in ragione della sua capacità contributiva di esporre il proprio punto di vista sugli elementi di fatto o di diritto su cui la Commissione intende basarsi per respingere tale domanda, nel caso in cui tali elementi non le siano stati comunicati da detta impresa. Per contro, il solo fatto che la Commissione ritenga che gli elementi che le sono stati presentati non siano convincenti non la costringe a comunicare tale valutazione prima di decidere in merito alla domanda.

284

Alla luce di quanto sopra, l’ottavo motivo dev’essere respinto.

c) Sul sesto motivo, vertente sul fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto ha «abusato del suo potere discrezionale» e violato il principio di proporzionalità non tenendo conto dell’incapacità contributiva delle ricorrenti

285

Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti censurano le motivazioni addotte dalla Commissione, nella decisione iniziale, per respingere la loro domanda di riduzione dell’ammenda basata sulla considerazione della loro capacità contributiva.

Considerazioni generali relative alla valutazione della capacità contributiva delle imprese sanzionate per aver violato l’articolo 101 TFUE

286

Il punto 35 degli orientamenti del 2006 contempla l’incidenza che può avere la capacità contributiva di un’impresa sanzionata per aver violato l’articolo 101 TFUE sul calcolo dell’ammenda che può esserle imposta. Tale punto è così redatto:

«In circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. La Commissione non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore».

287

Secondo costante giurisprudenza, adottando norme di comportamento, quali gli orientamenti, ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 251 supra, EU:C:2005:408, punto 211, e del 12 dicembre 2012, Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, T‑400/09, EU:T:2012:675, punto 40).

288

Va rilevato, anzitutto, che una riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006 può essere concessa unicamente in circostanze eccezionali e alle condizioni definite in tali orientamenti. Pertanto, da un lato, deve dimostrarsi che l’ammenda inflitta «pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore». Dall’altro, deve provarsi anche l’esistenza di un «contesto sociale ed economico particolare». Si deve ricordare, inoltre, che tali due gruppi di condizioni sono stati precedentemente enucleati dai giudici dell’Unione.

289

Quanto al primo gruppo di condizioni, la Corte ha già dichiarato che, in via di principio, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere per una violazione delle norme sulla concorrenza, a prendere in considerazione la situazione finanziaria di passività di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un tale obbligo procurerebbe un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno idonee alle condizioni del mercato (sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 251 supra, EU:C:2005:408, punto 327, ed Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, punto 287 supra, EU:T:2012:675, punto 94).

290

Infatti, se così fosse, sussisterebbe il rischio che dette imprese siano favorite a scapito di altre imprese, più efficienti e meglio gestite. Perciò, la semplice constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria dell’impresa interessata non può costituire fondamento sufficiente di una domanda diretta a ottenere che la Commissione tenga conto dell’incapacità contributiva di tale impresa per accordarle una riduzione d’ammenda.

291

Peraltro, secondo costante giurisprudenza, il fatto che un provvedimento adottato da un’autorità dell’Unione provochi il fallimento o la liquidazione di un’impresa non è vietato, in quanto tale, dal diritto dell’Unione. Sebbene una simile operazione possa pregiudicare gli interessi finanziari dei proprietari o degli azionisti, ciò non significa tuttavia che gli elementi personali, materiali e immateriali da cui l’impresa è costituita perdano anch’essi il loro valore (sentenze del 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑236/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Racc., EU:T:2004:118, punto 372, ed Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, punto 287 supra, EU:T:2012:675, punto 50).

292

Dalla suddetta giurisprudenza può dedursi che solo nel caso della perdita di valore degli elementi personali, materiali e immateriali di cui l’impresa è costituita, in altri termini del suo patrimonio, potrebbe essere giustificato che, al momento della fissazione dell’importo dell’ammenda, venga presa in considerazione l’eventualità del suo fallimento o della sua liquidazione in conseguenza dell’imposizione di tale ammenda (sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, punto 287 supra, EU:T:2012:675, punto 51).

293

Infatti, la liquidazione di una società non implica necessariamente il venir meno dell’impresa in questione. Questa può continuare ad esistere in quanto tale, o nel caso di ricapitalizzazione della società, o nel caso di rilevamento complessivo degli elementi del suo patrimonio da parte di un altro ente. Un tale rilevamento può avvenire vuoi mediante un acquisto volontario, vuoi mediante una vendita forzata dell’attivo della società con continuità operativa (v., in tal senso, sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, punto 287 supra, EU:T:2012:675, punto 97).

294

Pertanto, il riferimento, fatto al punto 35 degli orientamenti del 2006, alla totale perdita di valore del patrimonio dell’impresa interessata deve essere inteso nel senso che esso ha ad oggetto la situazione in cui il rilevamento dell’impresa nelle circostanze indicate al punto precedente risulti improbabile se non addirittura impossibile. In una simile ipotesi, gli elementi patrimoniali di tale impresa saranno offerti in vendita separatamente ed è probabile che molti di essi non trovino alcun acquirente o, nell’ipotesi migliore, siano venduti solo ad un prezzo significativamente ridotto (sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, punto 287 supra, EU:T:2012:675, punto 98).

295

Per quanto riguarda il secondo gruppo di condizioni, relativo alla sussistenza di un contesto economico sociale particolare, secondo la giurisprudenza esso rinvia alle conseguenze che il pagamento dell’ammenda potrebbe produrre, segnatamente in termini di aumento della disoccupazione o di deterioramento dei settori economici a monte e a valle dell’impresa interessata (sentenze del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione, C‑308/04 P, Racc., EU:C:2006:433, punto 106, ed Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, punto 287 supra, EU:T:2012:675, punto 99).

296

Pertanto, se le condizioni cumulative prima menzionate sono soddisfatte, il fatto di imporre un’ammenda che rechi il rischio di provocare il venir meno di un’impresa sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal punto 35 degli orientamenti del 2006. L’applicazione di detto punto alle imprese interessate configura, in tal modo, un’espressione concreta del principio di proporzionalità in materia di sanzioni delle infrazioni al diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, punto 287 supra, EU:T:2012:675, punto 100).

297

Infine, come la Commissione ha ricordato giustamente dinanzi al giudice del procedimento sommario nonché, in varie occasioni, nell’ambito delle fasi scritta e orale del procedimento dinanzi al Tribunale, dato che l’applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006 costituisce l’ultimo elemento preso in considerazione nella determinazione dell’importo delle ammende inflitte per violazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, la valutazione della capacità contributiva delle imprese sanzionate ricade nell’ambito della competenza estesa al merito prevista all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

298

Quanto alla portata di tale competenza, occorre ricordare che essa configura una modalità di attuazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell’Unione che trova adesso espressione nell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e che corrisponde, nel diritto dell’Unione, all’articolo 6 della CEDU (sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, Racc., EU:C:2011:815, punto 51; del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, Racc., EU:C:2012:684, punto 47, e del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, Racc., EU:C:2013:522, punto 36).

299

Secondo la giurisprudenza, infatti, il rispetto dell’articolo 6 della CEDU non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa, una «pena» sia anzitutto inflitta da un’autorità amministrativa. Si presuppone però che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi, di per sé, le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU debba subire il controllo a posteriori di un organo giurisdizionale con competenza estesa al merito. Tra le caratteristiche di un simile organo vi è il potere di riformare sotto tutti i profili, in fatto come in diritto, la decisione adottata. Tale organo deve essere in particolare competente a pronunciarsi su tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia di cui è investito (sentenza Schindler Holding e a./Commissione, punto 298 supra, EU:C:2013:522, punto 35; v. Corte eur. D.U., sentenze Menarini Diagnostics c. Italia del 27 settembre 2011, n. 43509/08, § 59, e Segame c. Francia del 7 giugno 2012, n. 4837/06, § 55).

300

Peraltro, la mancanza di controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Non è indispensabile al rispetto di tale principio il fatto che il Tribunale, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, abbia l’obbligo di procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo (sentenza Chalkor/Commissione, punto 298 supra, EU:C:2011:815, punto 66).

301

Pertanto, fatti salvi i motivi d’ordine pubblico che è tenuto ad esaminare e, se del caso, a sollevare d’ufficio, il giudice dell’Unione ha il compito di effettuare il controllo ad esso incombente sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti e non può basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione per quanto riguarda la valutazione di tali elementi al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in diritto quanto in fatto (v., in tal senso, sentenza Chalkor/Commissione, punto 298 supra, EU:C:2011:815, punto 62).

302

Infine, come ricordato al precedente punto 109 e correttamente sostenuto dalla Commissione, il giudice dotato di competenza estesa al merito deve tener conto, in via di principio e senza pregiudizio dell’esame degli elementi sottopostigli dalle parti, della situazione di diritto e di fatto esistente alla data in cui egli statuisce qualora ritenga giustificato esercitare il proprio potere di riforma (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1974, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, 6/73 e 7/73, Racc., EU:C:1974:18, punti 51 e 52; del 14 luglio 1995, CB/Commissione, T‑275/94, Racc., EU:T:1995:141, punto 61, e del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, Racc., EU:T:2011:560, punti da 282 a 285). A maggior ragione, ciò deve avvenire nei casi in cui, come nella fattispecie, l’importo dell’ammenda che la società sanzionata tenendo conto della sua capacità contributiva deve versare è quello risultante dalla decisione adottata dal Tribunale in seguito al ricorso proposto dalla suddetta, dal momento che l’effettivo pagamento dell’ammenda è stato differito.

303

È sulla scorta delle suddette considerazioni generali e alla luce dei motivi di fatto e di diritto presentati dalle parti dinanzi al Tribunale che occorre valutare il ragionamento svolto nella decisione impugnata.

Sulla fondatezza della valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti nella decisione impugnata

304

Nei punti da 1176 a 1178 della decisione impugnata (v. punto 271 supra), la Commissione ha respinto le domande delle ricorrenti rilevando che la WDI e la Pampus versavano in difficoltà finanziarie talmente serie da non apparire in grado di pagare l’ammenda. Tale diagnosi era basata sui seguenti elementi.

305

In primo luogo, nel febbraio 2010 la WDI aveva dovuto contrarre un prestito a breve termine di EUR 20 milioni, indispensabile per consentirle di proseguire le proprie attività. Le banche attendevano un piano di ristrutturazione per la fine del mese di giugno 2010, data in cui avrebbero preso una decisione in merito al mantenimento o meno di linee di credito fino alla fine dell’anno.

306

In secondo luogo, la Pampus non possedeva più capitali propri. Secondo la Commissione, la società aveva un capitale d’esercizio in negativo per circa EUR 100 milioni, ammenda inclusa.

307

In terzo luogo, la Pampus aveva dato prestiti ad altre società del gruppo per un importo di EUR 140 milioni circa. Benché tali prestiti non fossero stati ammortizzati, la Pampus prevedeva di non essere rimborsata, dal momento che tutte le società debitrici avevano equity negative.

308

In considerazione di tale valutazione della situazione finanziaria delle ricorrenti, al punto 1179 della decisione impugnata (v. punto 271 supra), la Commissione ha respinto la domanda di riduzione dell’ammenda presentata dalle ricorrenti per i tre motivi seguenti.

309

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che un’eventuale riduzione dell’importo dell’ammenda non avrebbe incrementato le probabilità di sopravvivenza del gruppo in un futuro prossimo. Quindi, anche se l’ammenda fosse stata azzerata, probabilmente la Pampus e la WDI non sarebbero sopravvissute.

310

In secondo luogo, secondo la Commissione, indipendentemente dall’importo dell’ammenda inflitta, la sopravvivenza del gruppo sarebbe dipesa dalle decisioni prese dagli azionisti, fra cui l’ArcelorMittal, che deteneva un terzo del capitale della WDI.

311

In terzo luogo, gran parte dei problemi finanziari della Pampus e della WDI sarebbero dovuti ai recenti movimenti di fondi da parte della Pampus verso altre società del medesimo gruppo. Per la Commissione, non vi sarebbe alcun motivo di concedere una riduzione in una situazione in cui, in seguito alla trasmissione di una comunicazione degli addebiti, i mezzi finanziari vengono trasferiti a società collegate, con «il manifesto desiderio o effetto di contrastare la politica di imposizione di ammende della Commissione». In udienza, la Commissione ha precisato che quest’ultimo motivo era di per sé sufficiente a giustificare il rigetto di qualsiasi domanda di riduzione dell’ammenda presentata dalle ricorrenti, dal momento che l’asserita incapacità contributiva era riconducibile a decisioni amministrative discrezionali da esse stesse adottate.

312

Orbene, a differenza di quanto previsto nella decisione impugnata, le ricorrenti non sono scomparse dopo il mese di giugno 2010. Tale circostanza è, certamente, ininfluente sulla legittimità della valutazione effettuata nella decisione impugnata. Cionondimeno, essa può creare un dubbio, perlomeno nel giudice, in merito alla serietà e alla fondatezza dell’analisi delle prospettive offerte dalla situazione finanziaria delle ricorrenti alla data dell’adozione della decisione impugnata, tenuto conto del contenuto delle informazioni allora trasmesse alla Commissione.

313

A tale riguardo, le ricorrenti illustrano in maniera convincente le ragioni per cui, tenuto conto del contenuto delle informazioni da esse presentate a sostegno della domanda di valutazione della loro capacità contributiva, le valutazioni effettuate dalla Commissione non corrispondono allo scenario all’epoca più probabile.

314

In primo luogo, le ricorrenti dimostrano a sufficienza che le loro prospettive a medio e lungo termine erano positive e consentivano così loro di ottenere il sostegno dei creditori durante l’intero periodo di crisi iniziato nel 2009. I documenti forniti a tale proposito dalle ricorrenti riflettono gli sforzi significativi compiuti per ridurre i loro costi e ristrutturare il gruppo Pampus in seguito al calo del fatturato legato alla crisi economica. Risulta altresì da tali documenti che il gruppo Pampus è sempre riuscito a mantenere un buon rapporto con le banche creditrici, cercando di ottenere continuamente le migliori condizioni di finanziamento possibili al fine di salvaguardare e proseguire la sua attività nonostante le gravi difficoltà incontrate.

315

È questo il caso del prestito di quasi EUR 20 milioni accordato dalle banche alle ricorrenti nel febbraio 2010, che ha consentito loro di ottenere la liquidità necessaria a evitare la cessazione dei pagamenti. Questo accordo di moratoria (standstill), la cui proroga era stata presa seriamente in considerazione prima dell’adozione della decisione impugnata e ha avuto luogo il 2 luglio 2010, costituiva un esempio della disponibilità degli istituti finanziari ad alleviare le difficoltà di tesoreria affrontate dal gruppo. Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione non ha tratto alcuna conseguenza dall’eventualità di tale rinnovo. Nel contesto delle conseguenze della crisi economica generale del 2008, il costante appoggio offerto alle ricorrenti dalle banche creditrici poteva tuttavia lasciar supporre che esse non ritenessero il gruppo Pampus soggetto a un calo strutturale di redditività, ma piuttosto a problemi di liquidità. Nonostante tali considerazioni, nella sua analisi la Commissione ha manifestamente omesso di considerare sufficientemente probabile il mantenimento delle linee di credito accordate alle ricorrenti dalle banche creditrici nel caso in cui la loro redditività non avesse subito un deterioramento significativo. L’imposizione di un’ammenda di un importo pari a quello previsto nella decisione iniziale era invece in grado di provocare un siffatto deterioramento. La Commissione ha dunque errato nel ritenere, in base alla valutazione di tale elemento contestuale da essa considerato per motivare il rigetto della domanda di riduzione dell’ammenda presentata dalle ricorrenti, che l’importo dell’ammenda da ultimo inflitta alle ricorrenti non giocasse alcun ruolo.

316

In secondo luogo, anzitutto, le ricorrenti illustrano altresì, in maniera dettagliata e convincente, le ragioni per cui i trasferimenti di denaro effettuati, corrispondenti a importi di oltre EUR 100 milioni [prestito da parte della Pampus alla Pampus Stahlbeteiligungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «PSB»), corrispondenti a un credito della PSB nei confronti del gruppo Ovako] e di oltre EUR 140 milioni [crediti della Pampus nei confronti della Pampus Automotive GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «PAM») per EUR 55 milioni circa, nei confronti della TSW Trierer Stahlwerk GmbH (in prosieguo: la «TSW») per EUR 79 milioni circa, e nei confronti della Speralux SA per EUR 10 milioni circa] non potevano, alla luce delle informazioni presentate a sostegno della loro domanda, essere considerate perdite pure e semplici, come tuttavia la Commissione ha fatto nella decisione impugnata. La Commissione non poteva infatti limitarsi, per giungere alla conclusione radicale di una perdita totale di valore dei crediti detenuti dalla Pampus nei confronti delle altre società del gruppo, ad un’analisi della situazione finanziaria delle società debitrici limitata all’esame dei saldi contabili annuali, senza neppure cercare di valutarne la redditività, anche solo nel breve periodo. Non effettuando una siffatta analisi, la Commissione ha trascurato un fattore determinante ai fini delle probabilità di rimborso dei prestiti in questione.

317

D’altronde, i fatti posteriori all’adozione della decisione impugnata, pur non potendo essere utilizzati per valutarne la legittimità, confermano la superficialità dell’analisi effettuata dalla Commissione. È dunque pacifico che il prestito accordato dalla Pampus alla PSB non è stato deprezzato interamente, ma solo per metà, vale a dire per un importo di EUR 50,5 milioni, cosa che ha comportato, come riconosciuto dalla Commissione, un «netto miglioramento dello stato dei capitali propri della Pampus». È altresì pacifico che il credito della Pampus nei confronti della PAM ha subito un deprezzamento di soli EUR 26,5 milioni, pari quindi alla metà e non alla totalità del prestito accordato.

318

Poi, le ricorrenti sono legittimate a sostenere che la Commissione non poteva, senza commettere un errore di valutazione, concludere che qualsiasi domanda di riduzione dell’ammenda da loro presentata non potesse che essere respinta a causa dei trasferimenti di fondi effettuati dalla Pampus a favore di altre società del medesimo gruppo in seguito alla notifica della comunicazione degli addebiti.

319

Da una parte, la Commissione non poteva rifiutarsi, come invece ha fatto, di tener conto dei motivi per cui sono stati effettuati tali trasferimenti all’interno del gruppo. Orbene, dagli elementi in fatto comunicati alla Commissione prima dell’adozione della decisione impugnata risulta che detti finanziamenti accordati a società del gruppo erano volti a far fronte all’esigenza di finanziare acquisizioni effettuate prima dell’invio della comunicazione degli addebiti nonché, per quanto riguarda i trasferimenti effettuati successivamente alla notifica della comunicazione degli addebiti, a consentire il proseguimento delle attività di tali società.

320

Infatti, benché la comunicazione degli addebiti sia stata adottata il 30 settembre 2008 (punto 115 della decisione impugnata), essa è stata notificata alle ricorrenti, secondo le loro dichiarazioni, non contestate dalla Commissione, il 2 ottobre 2008. Orbene, dalle informazioni fornite dalle ricorrenti in risposta alle domande che la Commissione ha rivolto loro durante il procedimento amministrativo risulta che il gruppo Ovako era stato acquisito nel 2006 e che i trasferimenti di fondi effettuati al fine di consentire tale acquisizione, tra cui il prestito controverso accordato alla PSB, avevano avuto luogo a partire dal 2007. Del pari, le acquisizioni della PAM e della TSW risalivano rispettivamente al 2007 e al 2005. I trasferimenti controversi avvenuti successivamente alla comunicazione degli addebiti, come i prestiti accordati alla Speralux, erano quindi volti a coprire le esigenze di liquidità di società che, alla data di notifica di tale comunicazione, facevano parte del gruppo Pampus.

321

Dall’altra parte, la Commissione, come giustamente affermato dalle ricorrenti, non poteva astenersi dal prendere in considerazione la situazione finanziaria del gruppo Pampus nel suo insieme e la redditività di tale gruppo. Risulta, come segnalato dalle ricorrenti alla Commissione prima dell’adozione della decisione impugnata, che, eccezion fatta per la TSW, tutte le società beneficiarie dei trasferimenti di fondi controversi erano sotto il controllo esclusivo di società di partecipazione a conduzione familiare, come la Pampus, le quali erano tutte detenute, nelle medesime proporzioni, dai medesimi soci, vale a dire il sig. Pa. e le sue due figlie. Quanto alla TSW, essa era per due terzi di proprietà diretta del sig. Pa. e di una delle sue due figlie e poteva dunque essere considerata, ai fini della valutazione della capacità contributiva della Pampus, come facente parte del medesimo gruppo. Nelle circostanze del caso di specie, la Commissione avrebbe dunque dovuto considerare che i trasferimenti di fondi effettuati a beneficio di altre società appartenenti al medesimo gruppo non avevano alcuna influenza sulla valutazione della capacità contributiva della Pampus.

322

In terzo luogo, dagli errori di valutazione appena rilevati consegue che la Commissione non era legittimata a dichiarare, come invece ha fatto nella decisione impugnata, che l’importo dell’ammenda che intendeva infliggere alle ricorrenti non poteva incidere sulla loro redditività. Essa ha dunque altresì commesso un errore nel ritenere che l’importo in questione fosse irrilevante ai fini della valutazione della loro capacità contributiva.

323

In quarto luogo, infine, gli argomenti delle ricorrenti intesi a dimostrare che l’intervento dei loro azionisti era improbabile derivano da una lettura inesatta della decisione impugnata e, a tale titolo, sono inconferenti. Nella decisione impugnata, la Commissione non ha infatti ritenuto che un simile intervento fosse probabile, ma si è limitata, a titolo incidentale, a rilevare che, a suo parere, la sopravvivenza delle ricorrenti poteva dipendere esclusivamente da tali interventi (v. il punto 1179 della decisione impugnata, riportato al punto 271 supra).

324

Da quanto precede risulta che, nel valutare la capacità contributiva delle ricorrenti, la Commissione è incorsa in errori tali da viziare la decisione impugnata di illegittimità. Una simile constatazione giustifica, in linea di principio, che il Tribunale valuti l’opportunità, in via consequenziale e come richiesto dalle ricorrenti, di modificare l’importo delle ammende poste a loro carico. Ciò non potrebbe tuttavia avvenire, come dichiarato dalla Commissione in udienza, se l’analisi effettuata dal direttore generale nella lettera del 14 febbraio 2011 potesse offrire un fondamento di fatto e di diritto al rigetto della domanda di riduzione dell’ammenda presentata dalle ricorrenti. Dal momento che le suddette contestano anche questa seconda analisi, occorre valutarne la fondatezza.

2. Sulla fondatezza della valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti nella lettera del 14 febbraio 2011

325

Occorre ricordare che la nuova domanda di valutazione della loro capacità contributiva presentata dalle ricorrenti è stata nuovamente respinta nella lettera del 14 febbraio 2011, per motivi opposti a quelli addotti nella decisione impugnata. I passaggi pertinenti della lettera del 14 febbraio 2011 sono così formulati:

«Il 12 agosto 2010, la WDI, la WDV e la [Pampus] (…) hanno sollecitato una riduzione dell’importo delle loro ammende in conformità alle condizioni di cui al punto 35 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, condizioni che si applicherebbero per analogia a motivo dell’insolvenza da esse prospettata.

Basandosi su questa domanda e sulle altre informazioni fornite dalle parti fino al 7 febbraio 2011, i servizi competenti della Commissione hanno controllato tali informazioni e dati e verificato che le tre imprese suddette non sarebbero in grado di pagare le ammende, come da loro stesse affermato. Essi hanno in particolare analizzato le conseguenze delle ammende sulla redditività di queste tre imprese e tenuto conto altresì delle loro relazioni con le banche e con i loro azionisti, nonché della capacità di questi ultimi di sostenerle finanziariamente affinché possano pagare le ammende imposte dalla [decisione impugnata].

Da tale esame risulta che la WDI non ha fornito alcuna informazione né prova nuova in grado di dimostrare che pagare l’ammenda di EUR 46550000 comprometterebbe irrimediabilmente la sua redditività. Al contrario, dalle informazioni fornite dalla WDI fino al 7 febbraio 2011 risulta che essa è in grado di pagare l’importo complessivo dell’ammenda. Si rimanda in particolare alle previsioni in materia di cash flow netto per i prossimi anni che ci sono state trasmesse riguardo alla WDI: EUR 13,3 milioni per il 2011 (di cui 1,37 milioni per il rimborso di un prestito a lungo termine), EUR 17,7 milioni per il 2012 (di cui EUR 0,7 milioni per il rimborso di un prestito a lungo termine), EUR 14,8 milioni per il 2013, EUR 21,5 milioni per il 2014, EUR 22,3 milioni per il 2015 e EUR 25,4 milioni per il 2016. Queste previsioni del cash flow netto risultano dall’analisi del cash flow positivo delle attività in corso e di investimenti limitati. La WDI non ha dimostrato che, con previsioni di cash flow così solide, non sarebbe in grado di pagare l’ammenda.

Tali previsioni di cash flow netto non tengono conto dei rimborsi, anche solo parziali, dei prestiti accordati dalla WDI a società di sua proprietà, benché tali rimborsi non possano essere esclusi. Dalle informazioni fornite risulta inoltre che le banche della WDI possono far imputare altri debiti fondiari a immobilizzazioni materiali della WDI.

Riteniamo altresì che, nel caso di specie, non sia necessario esaminare la capacità contributiva della WDV e della [Pampus], in quanto la WDI, che è l’unica società del gruppo Pampus ad essere stata condannata a rispondere della totalità dell’ammenda di EUR 46550000, è in grado di pagare per intero tale ammenda o di ottenere una cauzione bancaria per il medesimo importo totale. Secondo le nostre stime, un pagamento provvisorio o una cauzione accettabile per i servizi contabili della Commissione a copertura dell’importo di EUR 46550000 per la durata complessiva del procedimento giurisdizionale saranno sufficienti alla Commissione per garantire il debito individuale e solidale delle tre imprese interessate fino alla chiusura del procedimento stesso.

Vorrei altresì precisare che, a nostro parere, nessuna delle imprese ha finora dimostrato l’esistenza di un nesso causale o chiaro, ai sensi del punto 1179 della [decisione impugnata], fra l’ammenda inflitta e la situazione finanziaria asseritamente molto delicata della WDI. Le nuove informazioni che sono state fornite alla Commissione fra l’adozione della [decisione impugnata] e il 7 febbraio 2011 indicano chiaramente, al contrario, che, in seguito alla notifica della comunicazione degli addebiti, la WDI ha accordato prestiti a imprese terze del gruppo Pampus senza aver imposto alle beneficiarie alcun piano di rimborso. Tali prestiti, di un’entità pari a EUR 115 milioni circa, superano palesemente l’importo dell’ammenda imposta alla WDI.

Vi devo pertanto comunicare che, in seguito a un attento esame delle nuove informazioni e dei nuovi dati che ci avete fornito fra la data in cui avete ricevuto la decisione impugnata e il 7 febbraio 2011, non vediamo alcun motivo di rivedere o ridurre l’importo delle ammende inflitte alla WDI, alla WDV e alla [Pampus] dall’articolo 2 della [decisione impugnata] e non possiamo dunque accogliere la vostra domanda».

326

Al fine di contestare l’argomentazione esposta nella lettera del 14 febbraio 2011, che prende principalmente in considerazione le previsioni di cash-flow netto della WDI, le ricorrenti sostengono, essenzialmente, che l’analisi della capacità contributiva di un’impresa ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006 non può basarsi esclusivamente su tale criterio.

327

È vero che le previsioni di cash-flow netto presentano un carattere decisamente aleatorio e non è possibile basarsi unicamente su di esse ai fini dell’analisi della capacità contributiva di un’impresa. Tuttavia, contrariamente a quanto stimato dalle ricorrenti, tale carattere aleatorio non è sufficiente a rimettere in discussione le deduzioni che era possibile trarre dalle informazioni, da esse fornite nell’ambito della domanda di rivalutazione della loro capacità contributiva, quanto alla probabile capacità della WDI di realizzare profitti.

328

Per contro, le ricorrenti sono legittimate a sostenere che, al fine di respingere la loro domanda di riduzione dell’ammenda, il direttore generale non poteva trascurare il fatto che esse avevano sufficientemente dimostrato, esibendo i numerosi rifiuti ricevuti da banche che in passato avevano loro accordato prestiti e producendo numerosi rapporti d’analisi finanziaria, di essere impossibilitate tanto a saldare in un unico versamento l’importo complessivo delle ammende da ultimo poste a loro carico, così come risultante dalla prima decisione di modifica, quanto a ottenere un finanziamento o anche solo una garanzia bancaria equivalenti a tale importo.

329

A tale riguardo, così come già constatato dal giudice del procedimento sommario (ordinanza Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, punto 65 supra, EU:T:2011:178, punti 35 e 43), le ricorrenti hanno prodotto oltre una dozzina di rifiuti di prestito motivati ed è da presumersi che una banca, una volta adottata una decisione, positiva o negativa, in materia di credito e di garanzia, persegua sempre i propri interessi in veste di istituto di credito e debba d’altronde agire in tal modo per salvaguardare i propri azionisti.

330

Inoltre, le ragioni per cui la motivazione vertente sull’effettuazione di trasferimenti di fondi all’interno del gruppo non poteva bastare, nel caso di specie, per giustificare il rigetto della domanda di riduzione delle ammende presentata dalle ricorrenti sono state illustrate ai precedenti punti da 316 a 321.

331

Ne consegue che, al fine di respingere la domanda di rivalutazione della loro capacità contributiva presentata dalle ricorrenti, il direttore generale ha commesso errori tali da viziare di illegittimità la lettera del 14 febbraio 2011.

332

Da quanto precede risulta che la Commissione ha commesso errori quando, in due occasioni, ha valutato la capacità contributiva delle ricorrenti. Tali errori sono in grado, da un lato, di comportare l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui viene inflitta un’ammenda alle ricorrenti nonché della lettera del 14 febbraio 2011 e, dall’altro, di giustificare l’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito.

3. Sull’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito

333

Come è stato ricordato ai precedenti punti da 286 a 303, le condizioni previste al punto 35 degli orientamenti del 2006 risultano dalla giurisprudenza e nulla osta a che il Tribunale, pur non essendo vincolato dagli orientamenti generali adottati dalla Commissione (v. punto 227 supra), applichi le medesime condizioni nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.

334

Dal momento che l’esame dei primi quattro motivi del ricorso non ha rivelato alcun errore tale da viziare di illegittimità la decisione impugnata e che il Tribunale non ha individuato alcuna ragione per considerare inadeguato l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti così come risultante dall’articolo 2, punto 8, della decisione impugnata, è dunque alla luce di tale importo che deve avvenire la nuova valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti.

335

Peraltro, per garantire l’effetto utile della valutazione della capacità contributiva di un’impresa relativamente all’importo dell’ammenda che le deve essere inflitta, occorre che il Tribunale, qualora intenda esercitare la sua competenza estesa al merito, valuti la situazione esistente alla data in cui adotta la propria decisione (v. punti 109 e 302 supra), alla luce dei documenti che le parti possono presentargli, fatte salve le condizioni di ricevibilità stabilite dall’articolo 48 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, fino alla chiusura della fase orale del procedimento.

336

A tale riguardo, le parti hanno avuto l’opportunità di inserire nel fascicolo di causa documenti posteriori alla chiusura della fase scritta del procedimento, documenti a cui avevano entrambe fatto riferimento durante l’udienza pubblica. Esse si sono avvalse di tale possibilità e hanno ambedue presentato osservazioni su tali documenti. Ciascuna parte si è inoltre pronunciata in merito alle osservazioni della controparte.

337

Le ricorrenti sostengono che l’esame dei dati più recenti dimostra che esse non dispongono di liquidità sufficiente a garantire il pagamento dell’intera ammenda loro inflitta nella decisione impugnata. Esse non potrebbero neanche contare sulla possibilità di fare ricorso a istituti di credito. In tali condizioni, l’esigibilità del pagamento dell’ammenda comporterebbe la loro liquidazione, nell’ambito della quale il credito della Commissione non sarebbe prioritario.

338

Gli istituti che hanno già accordato loro crediti non sarebbero disposti a incrementare il loro sostegno, come testimonierebbe il loro rifiuto di concedere la proroga delle agevolazioni creditizie da esse richieste per tre anni nel 2013. Le banche avrebbero dunque acconsentito a prorogare le linee di credito accordate alle ricorrenti soltanto dal 14 settembre 2014 al 30 novembre 2015.

339

Peraltro, le ricorrenti non sarebbero riuscite a vendere gli attivi di cui prevedevano di destinare il ricavo alla riduzione del loro indebitamento. Tale situazione dimostrerebbe la scarsa redditività dei terreni e delle installazioni e, pertanto, lo scarso valore degli attivi di cui esse intendevano disfarsi.

340

Il miglioramento del loro risultato contabile dipenderebbe in gran parte dal reintegro delle riserve che esse avevano accumulato ai fini del pagamento dell’ammenda. In più, la riduzione dell’indebitamento della Pampus non inciderebbe sulla loro capacità contributiva. Inoltre, gli effetti di riduzione dell’onere fiscale dovuti agli ammortamenti relativi agli investimenti realizzati cinque anni fa sarebbero in procinto di esaurirsi.

341

I versamenti rateali a cui esse procedono in applicazione dell’ordinanza Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, punto 65 supra (EU:T:2011:178), rappresenterebbero un onere finanziario annuale di EUR 3,6 milioni, il che impedirebbe loro di realizzare gli investimenti necessari a mantenere la loro competitività.

342

Le ricorrenti ritengono che la loro liquidazione comporterebbe la perdita di valore dei loro attivi. A loro avviso, occorrerebbe considerare che, qualora un unico acquirente intendesse acquistarle, il valore dei loro attivi diminuirebbe immediatamente di circa il 25%.

343

Non si dovrebbe infine tener conto delle dichiarazioni rese dal gruppo Penta/Equinox in merito alla sostenibilità del loro bilancio, dal momento che tali dichiarazioni rispondono a esigenze di immagine e non offrono alcuna garanzia di sincerità.

344

Di conseguenza, le ricorrenti sostengono che il Tribunale dovrebbe ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda, dal momento che il cumulo di una riduzione con uno scaglionamento dei pagamenti non potrebbe che avere carattere eccezionale. A loro parere, sarebbe possibile pagare qualsiasi ammenda, indipendentemente dal suo importo, purché i pagamenti fossero scaglionati su un periodo sufficientemente lungo. Il Tribunale dovrebbe inoltre, pena la violazione del principio della parità del trattamento, collocarsi alla data in cui la Commissione ha effettuato la valutazione della loro capacità contributiva, dal momento che la capacità contributiva delle altre imprese è stata valutata nella medesima data.

345

La Commissione si oppone a questi argomenti.

346

Si deve constatare, in via preliminare, che, nell’ordinanza Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, punto 65 supra (EU:T:2011:178), le ricorrenti sono state condannate a versare, a titolo provvisorio, un importo di EUR 2 milioni nonché una somma mensile pari a un onere aggiuntivo annuo di EUR 3,6 milioni. Non sussistono dubbi sul fatto che le ricorrenti abbiano finora ottemperato a tale obbligo, ragion per cui la questione se la loro situazione finanziaria consenta loro di pagare l’ammenda si riferisce ormai soltanto a una somma pari a circa i due terzi dell’importo inizialmente addebitato alla WDI. È infatti pacifico che gli importi già versati corrispondano a oltre EUR 15 milioni.

347

È altrettanto pacifico che, fra il 2011 e il 2013, le ricorrenti hanno proceduto a una ristrutturazione, al termine della quale la Pampus appariva priva di debiti nei confronti degli istituti di credito. La Commissione sostiene inoltre, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che, dalla lettera da esse inviatale il 28 maggio 2014, risulta che il debito cumulato del gruppo Pampus è passato da EUR 350 milioni nel 2010 a EUR 160 milioni nel 2013 in ragione, segnatamente, di rinunce a crediti accordate da istituti di credito e di scambi di crediti (swap) con l’investitore Penta/Equinox, il quale ha all’epoca manifestato l’intenzione di acquistare il gruppo trasformando i propri crediti in partecipazioni azionarie. In tale occasione, la Penta/Equinox ha pubblicato un comunicato stampa, prodotto dalla Commissione, a termini del quale essa valutava il bilancio delle ricorrenti come «sostenibile» (sustainable balance sheet).

348

La Commissione segnala altresì, senza essere contraddetta, che le ricorrenti hanno ceduto partecipazioni da esse detenute in altre società e che il relativo ricavo è stato destinato alla riduzione del loro indebitamento. Non sussistono neppure dubbi sul fatto che, dall’adozione della decisione impugnata, le linee di credito accordate alle ricorrenti sono state ogni volta prorogate prima della scadenza. La Commissione afferma inoltre che le ricorrenti sono riuscite a ridurre i loro costi di produzione, sia negoziando condizioni commerciali favorevoli (deposito di merci presso i clienti, proroga della scadenza di pagamento consentita dal fornitore) sia sottoscrivendo con i loro dipendenti convenzioni dirette a ottenere la diminuzione del costo del lavoro.

349

Dalle relazioni annuali relative all’esercizio 2013, inserite nel fascicolo dalle parti, risulta altresì che le prospettive operative della WDI per quanto riguarda tanto le previsioni di commesse quanto la redditività dell’impresa erano favorevoli.

350

Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, occorre considerare che l’insieme di tali indicatori rispecchia la fiducia dei loro partner finanziari e commerciali per quel che riguarda la loro redditività, mentre, come ricordato al precedente punto 288, spetta all’impresa che ne fa richiesta dimostrare di trovarsi in una situazione finanziaria tale da comportare la perdita totale di valore dei suoi attivi in caso di pagamento dell’ammenda inflittale. Orbene, le ricorrenti stesse sostengono che, nel caso ipotetico in cui il pagamento dell’ammenda comportasse la loro liquidazione, bisognerebbe attendersi un calo del valore dei loro attivi pari a circa il 25%, il che non può costituire una perdita totale di valore.

351

Occorre inoltre respingere come inconferente l’argomento delle ricorrenti secondo cui esse non dispongono della liquidità necessaria per far fronte al pagamento dell’ammenda, e non può essere quindi accordata alcuna riduzione dell’ammenda per tale motivo.

352

Peraltro, come constatato ai precedenti punti 347 e 348, le ricorrenti sono riuscite, fra il 2011 e il 2013, a realizzare una riduzione del loro indebitamento per un importo maggiore, ogni anno, a quello dell’importo iniziale dell’ammenda, mentre gli istituti di credito hanno sempre accettato di prorogare le agevolazioni accordate. In tali condizioni, la loro affermazione secondo cui nessun istituto di credito sarebbe più disposto a sostenerle nel caso in cui dovesse essere richiesto l’importo dell’ammenda che resta loro da pagare non può ritenersi dimostrata, e ciò fatta salva la possibilità, per le ricorrenti, di chiedere alla Commissione di accordare loro, a sua volta, agevolazioni di pagamento.

353

Inoltre, l’incapacità delle ricorrenti di trovare acquirenti per l’insieme dei loro attivi, alcuni dei quali, come esse stesse sostengono, non sono sufficientemente redditizi, non può essere sufficiente a dimostrare la loro incapacità di assicurare il pagamento dell’ammenda.

354

Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui il miglioramento dei loro risultati dipenderebbe dal reintegro delle riserve da esse accumulate per far fronte al pagamento dell’ammenda, occorre osservare, come fa la Commissione, che tale reintegro corrisponde agli importi già versati a titolo provvisorio in esecuzione dell’ordinanza Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, punto 65 supra (EU:T:2011:178), e che le riserve corrispondenti agli importi che resterebbero da pagare in caso di rigetto del loro ricorso da parte del Tribunale non sono state considerate.

355

Per quanto riguarda le conseguenze negative del pagamento dell’ammenda, occorre ricordare che la possibilità per un’impresa di ottenere una riduzione in ragione della sua incapacità contributiva non è finalizzata a salvaguardarla da tutte le conseguenze sfavorevoli potenzialmente correlate al pagamento dell’ammenda, compresa anche la sua liquidazione, ma unicamente, in siffatta ipotesi, dalla perdita totale di valore dei suoi attivi.

356

Quanto all’argomento delle ricorrenti vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento che risulterebbe dal fatto che il Tribunale valuterebbe la loro capacità contributiva alla data in cui si pronuncia, mentre la capacità contributiva delle altre imprese è stata valutata alla data dell’adozione della decisione impugnata, esso non può che essere respinto. Le ricorrenti non si trovano infatti in una situazione analoga a quella delle altre imprese che non hanno proposto ricorsi volti a contestare la valutazione della loro capacità contributiva da parte della Commissione, considerato in particolare che, nel caso di specie, la proposizione da parte loro del presente ricorso nonché il parziale accoglimento della loro domanda di provvedimenti provvisori ha avuto come effetto la sospensione dell’esigibilità del pagamento dell’intera ammenda loro inflitta fino alla pronuncia della presente sentenza.

357

Da quanto precede risulta che le ricorrenti non sono legittimate a pretendere che venga loro accordata una riduzione dell’ammenda in ragione della loro capacità contributiva, per motivi analoghi a quelli considerati dalla Commissione al punto 35 degli orientamenti.

358

Ne consegue che occorre, da un lato, annullare l’articolo 2, punto 8), della decisione impugnata nonché la lettera del 14 febbraio 2011 e, dall’altro, condannare le ricorrenti al pagamento di un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda che era stata loro inflitta nella decisione impugnata.

Sulle spese

359

A norma dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. Nelle circostanze del caso di specie, si deve decidere che le ricorrenti sostengano la metà delle proprie spese e che la Commissione sostenga le proprie spese nonché la metà di quelle delle ricorrenti, comprese quelle relative al procedimento sommario.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso nei limiti in cui l’ammenda inflitta alla Westfälische Drahtindustrie GmbH e alla Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG è stata ridotta con decisione C(2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010.

 

2)

L’articolo 2, punto 8, della decisione C(2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (causa COMP/38344 – Acciaio per precompresso), come modificata dalla decisione C(2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C(2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.

 

3)

La lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011 è annullata.

 

4)

La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 15485000.

 

5)

La Westfälische Drahtindustrie e la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 23370000.

 

6)

La Westfälische Drahtindustrie è condannata al pagamento di un’ammenda di EUR 7695000.

 

7)

Il ricorso è respinto per il resto.

 

8)

La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sosterranno la metà delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. La Commissione sosterrà le proprie spese e la metà delle spese della Westfälische Drahtindustrie, della Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e della Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co., ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

 

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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