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Document 62010TJ0160

    Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012.
    J contro Parlamento europeo.
    Diritto di petizione - Petizione sottoposta al Parlamento europeo - Decisione di archiviazione senza seguito - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione - Petizione che non riguarda settori di attività dell'Unione.
    Causa T-160/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:503





    Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 –
    J / Parlamento

    (causa T-160/10)

    «Diritto di petizione – Petizione sottoposta al Parlamento europeo – Decisione di archiviazione senza seguito – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Petizione che non riguarda settori di attività dell’Unione»

    1.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE) (v. punti 17-18)

    2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di archiviazione senza seguito presa dalla commissione per le petizioni del Parlamento (Artt. 227 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 20-22, 26-28)

    3.                     Atti delle istituzioni – Decisione di archiviazione senza seguito presa dalla commissione per le petizioni del Parlamento – Petizione vertente su una pretesa violazione, da parte di uno Stato membro, del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali – Petizione senza alcun nesso con l’applicazione del diritto dell’Unione – Fondatezza della decisione di archiviazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 51) (v. punti 30-32)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 2 marzo 2010 di archiviare senza seguito la petizione presentata dal ricorrente il 19 novembre 2009 (petizione n. 1673/2009).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. J. è condannato alle spese.

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