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Document 62010TA0404

Causa T-404/10: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012 — National Lottery Commission/UAMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano) [ «Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo rappresentante una mano — Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esistenza di un diritto anteriore protetto dal diritto nazionale — Onere della prova — Applicazione del diritto nazionale da parte dell’UAMI — Controllo» ]

GU C 319 del 20.10.2012, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/7


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012 — National Lottery Commission/UAMI — Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano)

(Causa T-404/10) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo rappresentante una mano - Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esistenza di un diritto anteriore protetto dal diritto nazionale - Onere della prova - Applicazione del diritto nazionale da parte dell’UAMI - Controllo)

2012/C 319/11

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: National Lottery Commission (Londra, Regno Unito) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Mannucci e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Mediatek Italia Srl (Napoli) e Giuseppe De Gregorio (Napoli)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mediatek Italia Srl ed il sig. Giuseppe de Gregorio e, dall’altro, la National Lottery Commission

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1) è annullata.

2)

L’UAMI è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla National Lottery Commission nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


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