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Document 62010TA0380

    Causa T-380/10: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Wabco Europe e a./Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Distorsione della concorrenza — Prova — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Collaborazione nel corso del procedimento amministrativo — Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole — Immunità dalle ammende — Riduzione dell’importo dell’ammenda — Valore aggiunto significativo — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Principio di irretroattività» )

    Information about publishing Official Journal not found, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    Information about publishing Official Journal not found, p. 25–26 (HR)

    9.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 325/27


    Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Wabco Europe e a./Commissione

    (Causa T-380/10) (1)

    (Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE - Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Distorsione della concorrenza - Prova - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Collaborazione nel corso del procedimento amministrativo - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Immunità dalle ammende - Riduzione dell’importo dell’ammenda - Valore aggiunto significativo - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Principio di irretroattività)

    2013/C 325/45

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Wabco Europe (Bruxelles, Belgio); Wabco Austria GesmbH (Vienna, Austria); Trane Inc. (Piscataway, New Jersey, Stati Uniti); Ideal Standard Italia Srl (Milano, Italia); e Ideal Standard Gmbh (Bonn, Germania (rappresentanti: S. Völcker, F. Louis, A. Israel, N. Niejahr, avvocati, C. O'Daly, E. Batchelor, solicitors, e F. Carlin, barrister)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e G. Koleva, agenti)

    Oggetto

    Domanda diretta all’annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), nella parte riguardante le ricorrenti, e alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 1, paragrafo 1, punti 3 e 4, della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea ivi condanna le società Trane Inc., Wabco Europe e Ideal Standard Italia Srl per un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato italiano delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria per un periodo diverso da quello compreso tra il 12 maggio 2000 e il 9 marzo 2001.

    2)

    L’importo dell’ammenda imposta alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della decisione C(2010) 4185 def. è pari a EUR 92 664 493.

    3)

    L’importo dell’ammenda imposta in solido alla Wabco Europe e alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della decisione C(2010) 4185 è pari a EUR 15 820 767.

    4)

    L’importo dell’ammenda imposta in solido alla Ideal Standard Italia, alla Wabco Europe e alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera e), della decisione C(2010) 4185 è pari a EUR 4 520 220.

    5)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    6)

    La Commissione sopporterà la metà delle spese sostenute dalle società Wabco Europe, Wabco Austria GesmbH, Trane, Ideal Standard Italia e Ideal Standard Gmbh, nonché le proprie spese.

    7)

    Le società Wabco Europe, Wabco Austria, Trane, Ideal Standard Italia e Ideal Standard sopporteranno la metà delle proprie spese.


    (1)  GU C 288 del 23.10.2010.


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