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Document 62010TA0368

    Causa T-368/10: Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Rubinetteria Cisal/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate — Nozione di infrazione — Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole — Collaborazione — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Mancanza di capacità contributiva» )

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    9.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 325/24


    Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Rubinetteria Cisal/Commissione

    (Causa T-368/10) (1)

    (Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate - Nozione di infrazione - Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole - Collaborazione - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Mancanza di capacità contributiva)

    2013/C 325/39

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Rubinetteria Cisal SpA (Alzo Frazione di Pella, Italia) (rappresentanti: M. Pinnarò e P. Santer, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e L. Malferrari, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

    Oggetto

    Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), per la parte concernente la ricorrente, e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla medesima.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Rubinetteria Cisal SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 288 del 23.10.2010.


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