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Document 62010CO0476
Order of the Court (Eighth Chamber) of 24 June 2011.#projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic and Herbert Hilbe.#Reference for a preliminary ruling: Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg - Austria.#First subparagraph of Article 104(3) of the Rules of Procedure − Free movement of capital – Article 40 of and Annex XII to the EEA Agreement − Purchase by nationals of the Principality of Liechtenstein of a secondary residence in the Province of Vorarlberg (Austria) – Procedure of prior authorisation − Admissibility.#Case C-476/10.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 giugno 2011.
projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic e Herbert Hilbe.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg - Austria.
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura − Libera circolazione dei capitali – Art. 40 e allegato XII dell’Accordo SEE − Acquisto di una residenza secondaria sita nel Land del Vorarlberg (Austria) effettuato da cittadini del Principato del Liechtenstein – Procedura di autorizzazione preventiva − Ammissibilità.
Causa C-476/10.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 giugno 2011.
projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic e Herbert Hilbe.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg - Austria.
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura − Libera circolazione dei capitali – Art. 40 e allegato XII dell’Accordo SEE − Acquisto di una residenza secondaria sita nel Land del Vorarlberg (Austria) effettuato da cittadini del Principato del Liechtenstein – Procedura di autorizzazione preventiva − Ammissibilità.
Causa C-476/10.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-05615
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:422
Causa C‑476/10
projektart Errichtungsgesellschaft mbH e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libera circolazione dei capitali — Art. 40 e allegato XII dell’Accordo SEE — Acquisto di una residenza secondaria sita nel Land del Vorarlberg (Austria) effettuato da cittadini del Principato del Liechtenstein — Procedura di autorizzazione preventiva — Ammissibilità»
Massime dell’ordinanza
Accordi internazionali — Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni
(Accordo SEE, art. 40 e allegato XII; direttiva del Consiglio 88/361, art. 6, n. 4)
L’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, fondandosi sull’art. 6, n. 4, della direttiva 88/361, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam], vieta ad un cittadino del Principato del Liechtenstein l’acquisto di una residenza secondaria situata in uno Stato membro dell’Unione europea, cosicché l’autorità nazionale è tenuta a disapplicare tale normativa nazionale.
A partire dal 1° maggio 1995, data di entrata in vigore dell’Accordo SEE nei confronti del Principato del Liechtenstein, e per i settori da esso coperti, gli Stati membri possono infatti mantenere in vigore e far valere una normativa restrittiva della libertà di circolazione dei capitali nei confronti del Principato del Liechtenstein solo se, ai sensi del diritto dell’Unione, tale normativa può trovare applicazione nei confronti di altri Stati membri dell’Unione.
(v. punti 39, 51 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
24 giugno 2011 (*)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura − Libera circolazione dei capitali – Art. 40 e allegato XII dell’Accordo SEE − Acquisto di una residenza secondaria sita nel Land del Vorarlberg (Austria) effettuato da cittadini del Principato del Liechtenstein – Procedura di autorizzazione preventiva − Ammissibilità»
Nel procedimento C‑476/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) con decisione 22 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 1° ottobre 2010, nella causa promossa da
projektart Errichtungsgesellschaft mbH,
Eva Maria Pepic,
Herbert Hilbe,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dal sig. L. Bay Larsen e dalla sig.ra A. Prechal (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la projektart Errichtungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «projektart»), nonché la sig.ra Pepic ed il sig. Hilbe, e la Grundverkehrslandeskommission des Landes Vorarlberg (Austria) (commissione del Land del Voralberg competente in materia di trasferimento della proprietà fondiaria) in merito al diniego da parte di quest’ultima di autorizzazione della sig.ra Pepic e del sig. Hilbe ad acquistare un appartamento dalla projektart, con la motivazione che non ricorrevano nella fattispecie le condizioni imposte agli stranieri dalla legislazione del Land del Vorarlberg per l’acquisto di una residenza secondaria.
Contesto normativo
L’Accordo SEE
3 L’art. 40 dell’Accordo SEE dispone quanto segue:
«Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità [europea] o negli Stati [dell’Associazione europea per il libero scambio] AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L’allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo».
4 L’allegato XII all’Accordo SEE, intitolato «Libera circolazione dei capitali», fa riferimento alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5).
5 Ai sensi di tale allegato XII:
«(…)
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva [88/361] si intendono adattate come in appresso.
(…)
e) Durante i periodi di transizione gli Stati AELS (EFTA) non trattano nuovi ed esistenti investimenti di imprese o cittadini di Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA) in modo meno favorevole di quanto previsto dalla normativa in vigore alla data della firma dell’accordo, fatto salvo il diritto degli Stati AELS (EFTA) di adottare una normativa conforme all’accordo, e segnatamente disposizioni relative all’acquisto di residenze secondarie di effetto equivalente alla normativa mantenuta in vigore nella Comunità conformemente all’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva;
(…)».
La direttiva 88/361
6 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 88/361, i movimenti di capitali sono classificati in base alla nomenclatura riportata nell’allegato I della stessa direttiva.
7 Da tale allegato risulta che la nozione di movimento di capitali comprende in particolare le operazioni con cui non residenti effettuano investimenti immobiliari sul territorio di uno Stato membro.
8 L’art. 6, n. 4, della direttiva in questione dispone quanto segue:
«L’attuale legislazione nazionale che disciplina l’acquisto di residenze secondarie può essere mantenuta in vigore fino a che il Consiglio [dell’Unione europea] adotterà ulteriori disposizioni in questo settore in conformità dell’articolo 69 del Trattato [CEE (divenuto art. 69 del Trattato CE, a sua volta abrogato dal Trattato di Amsterdam)]. Questa disposizione non inficia l’applicabilità delle altre disposizioni del diritto comunitario».
La normativa nazionale
9 La legge sul trasferimento di beni immobili del Land del Voralberg (Grundverkehrsgesetz, LGBl. 42/2004), nella versione pubblicata nel LGBl. 19/2009 (in prosieguo: il «GVG»), all’art. 2, n. 7, dispone quanto segue:
«Si considera acquisto immobiliare a fini di villeggiatura l’acquisto effettuato allo scopo di costruire o utilizzare abitazioni per la villeggiatura (…) o per la cessione a terzi per tali scopi».
10 L’art. 3 del GVG recita come segue:
«1. Ai sensi e per gli effetti del diritto dell’Unione europea e subordinatamente a quanto disposto dall’art. 3, n. 2, le norme relative all’acquisto di immobili da parte di stranieri non si applicano a:
a) persone fisiche che esercitano la libertà di circolazione dei lavoratori;
b) persone fisiche o giuridiche che esercitano la libertà di stabilimento;
c) persone fisiche o giuridiche che esercitano la libertà di circolazione dei servizi;
d) persone fisiche che esercitano il diritto di soggiorno;
e) persone fisiche o giuridiche che esercitano la libertà di circolazione dei capitali, purché siano residenti o abbiano la loro sede nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o nel territorio in cui vige l’Accordo SEE.
2. Nel caso in cui l’acquisto sia effettuato a fini di villeggiatura, dalla libertà di circolazione dei capitali disciplinata dall’Accordo SEE non deriva alcuna eccezione alle norme sul trasferimento degli immobili da parte di stranieri.
3. Se da obblighi di diritto internazionale risulta che determinate persone vanno equiparate ai cittadini nazionali, le norme sull’acquisto dei beni immobili da parte di stranieri non trovano applicazione.
(...)».
11 L’art. 7, n. 1, del GVG recita come segue:
«Per l’acquisto dei seguenti diritti da parte di stranieri è necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente per il trasferimento dei beni immobili.
a) I diritti di proprietà su terreni o fabbricati ai sensi dell’art. 435 del codice civile [austriaco] [Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch];
(…)».
12 L’art. 8 del GVG è così formulato:
«1. L’acquisto del diritto può essere autorizzato solo se:
(...)
b) gli interessi politici dello Stato non vengono intaccati, e
c) sussiste un interesse economico, culturale o sociale all’acquisto del diritto da parte del cittadino straniero.
2. Il n. 1 non si applica, qualora ostino obblighi previsti da accordi internazionali».
Causa principale e questioni pregiudiziali
13 La sig.ra Pepic ed il sig. Hilbe, cittadini del Principato del Liechtenstein e ivi residenti, intendono acquistare dalla projektart un appartemento facente parte di un progetto di costruzione di un complesso residenziale sito a Lochau, nel Land del Vorarlberg.
14 Gli interessati intendono utilizzare l’appartamento oggetto dell’acquisto in un primo tempo come residenza secondaria e trasferirvi poi la loro residenza principale quando andranno in pensione, tra dieci anni circa.
15 Il 23 marzo 2010 la Grundverkehrslandeskommission des Landes Vorarlberg negava alla sig.ra Pepic e al sig. Hilbe l’autorizzazione necessaria, ai sensi dell’art. 7, n. 1, del GVG, per l’acquisto di tale appartamento.
16 La sig.ra Pepic ed il sig. Hilbe nonché la projektart impugnavano tale decisione dinanzi all’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg.
17 Il giudice del rinvio rileva che l’art. 3, n. 2, del GVG si applica al caso di specie, in quanto si tratta dell’acquisto da parte di stranieri di una residenza a fini di villeggiatura. Di conseguenza, secondo il suddetto giudice, un tale acquisto è subordinato ad un’autorizzazione preventiva in applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. a), del GVG.
18 Nel caso di specie sarebbe quindi essenziale stabilire se l’art. 3, n. 2, del GVG, che ha il proprio fondamento nell’art. 6, n. 4, della direttiva 88/361, sia o meno compatibile con l’Accordo SEE.
19 A tale riguardo si porrebbe la questione se l’art. 6, n. 4, della direttiva 88/361, disposizione di esecuzione dell’art. 67 del Trattato CEE, si debba ancora applicare all’acquisto di una residenza secondaria, situata in uno Stato membro dell’Unione, da parte di un cittadino di uno Stato dell’AELS che partecipa all’Accordo SEE, nel caso di specie il Principato del Liechtenstein.
20 Il giudice del rinvio considera, da un lato, che, se, per quanto riguarda la situazione all’interno dell’Unione, la successiva disposizione dell’art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 56, n. 1, CE) certamente ha derogato, sotto il profilo sostanziale, all’art. 67 del Trattato CEE, per quanto riguarda invece lo Spazio Economico Europeo (in prosieguo: il «SEE»), la direttiva 88/361 non è stata formalmente abrogata né ha subìto alcuna modifica sostanziale, di modo che essa continua ad essere parte dell’Accordo SEE. Ne deriverebbe che, per quanto riguarda il SEE, la situazione giuridica continua ad essere regolata dall’art. 67 del Trattato CEE.
21 Dall’altro lato, il giudice del rinvio ricorda che, al punto 31 della sentenza 23 settembre 2003, causa C‑452/01, Ospelt e Schlössle Weissenberg (Racc. pag. I‑9743), la Corte ha statuito che dal 1° maggio 1995, data dell’entrata in vigore dell’Accordo SEE nei confronti del Principato del Liechtenstein, e nei settori che esso copre, gli Stati membri non possono più far valere l’art. 73 C del Trattato CE (divenuto art. 57 CE) nei confronti di tale Stato dell’AELS.
22 Orbene, poiché tale sentenza riguardava solo un trasferimento di fondi agricoli, la questione se tale giurisprudenza riguardi solamente la materia in essa trattata o se essa abbia, al contrario, una portata generale non sarebbe risolta in maniera certa.
23 Alla luce di tali considerazioni, l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la disposizione dell’art. 6, n. 4, della direttiva 88/361 (…), in base alla quale l’attuale legislazione nazionale che disciplina l’acquisto di residenze secondarie può essere mantenuta in vigore, si debba continuare ad applicare all’acquisto di residenze secondarie, situate in uno Stato dell’Unione europea, da parte di un cittadino del Principato del Liechtenstein, appartenente al SEE.
2) Se una norma nazionale che, richiamando l’art. 6, n. 4, della direttiva 88/361, vieta a un cittadino del Principato del Liechtenstein l’acquisto di una residenza secondaria, situata in uno Stato dell’Unione europea, sia in contrasto con le disposizioni del[l’Accordo SEE] sulla libera circolazione dei capitali, cosicché un’autorità nazionale deve disapplicare una disposizione nazionale di tal genere».
Sulle questioni pregiudiziali
24 Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.
25 La Corte ritiene che tale ipotesi ricorra nella causa principale.
26 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 40 dell’Accordo SEE debba essere interpretato nel senso che osta ad una legislazione nazionale come quella di cui alla causa principale, la quale, basandosi sull’art. 6, n. 4, della direttiva 88/361, vieta ad un cittadino del Principato del Liechtenstein l’acquisto di una residenza secondaria situata in uno Stato membro dell’Unione, cosicché un’autorità nazionale deve disapplicare una disposizione nazionale di tal genere.
27 L’art. 40 dell’Accordo SEE stabilisce che l’allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’articolo in questione. Detto allegato XII dichiara applicabili al SEE la direttiva 88/361 ed il relativo allegato I.
28 Secondo giurisprudenza costante, in assenza di definizione, nell’ambito del Trattato FUE, della nozione di «movimenti di capitali» ai sensi dell’art. 63, n. 1, TFUE, la nomenclatura che costituisce l’allegato I della direttiva 88/361 conserva un valore indicativo, benché tale direttiva sia stata adottata sul fondamento degli artt. 69 e 70, n. 1, del Trattato CEE (gli artt. 67‑73 del Trattato CEE sono stati sostituiti dagli artt. 73 B ‑ 73 G del Trattato CE, a loro volta divenuti artt. 56 CE ‑ 60 CE), fermo restando che, conformemente al terzo comma dell’introduzione di tale allegato, la nomenclatura che esso contiene non è esaustiva quanto alla nozione di movimenti di capitali (v., in particolare, sentenza 31 marzo 2011, causa C‑450/09, Schröder, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
29 Da tale nomenclatura risulta che i movimenti di capitali comprendono le operazioni con le quali soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro (v., in particolare, sentenza 14 settembre 2006, causa C‑386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer, Racc. pag. I‑8203, punto 23).
30 È pacifico che la sig.ra Pepic ed il sig. Hilbe, cittadini del Principato del Liechtenstein e ivi residenti, hanno intenzione di effettuare un investimento immobiliare in Austria, vale a dire l’acquisto di un appartamento.
31 Un siffatto investimento transfrontaliero rappresenta un movimento di capitali ai sensi della citata nomenclatura (v., in tal senso, sentenza 28 ottobre 2010, causa C‑72/09, Établissements Rimbaud, Racc. pag. I‑10659, punto 18).
32 Conseguentemente, le disposizioni dell’art. 40 e dell’allegato XII dell’Accordo SEE trovano applicazione in una causa come quella principale, che riguarda un trasferimento tra soggetti aventi la cittadinanza di Stati parti di tale Accordo. Secondo costante giurisprudenza, la Corte può interpretarle in quanto essa è adita da un giudice di uno Stato membro circa la portata in questo stesso Stato di tale Accordo, che costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in particolare, sentenza Établissements Rimbaud, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
33 Uno degli obiettivi principali dell’Accordo SEE è di realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’intero SEE, di modo che il mercato interno realizzato nel territorio dell’Unione sia esteso agli Stati dell’AELS. In questa prospettiva, diverse disposizioni di detto Accordo mirano a garantire un’interpretazione dell’Accordo stesso che sia la più uniforme possibile nell’insieme del SEE. Spetta alla Corte, in tale ambito, controllare che le norme dell’Accordo SEE identiche nella sostanza a quelle del Trattato FUE siano interpretate in maniera uniforme all’interno degli Stati membri (v., in particolare, sentenza Établissements Rimbaud, cit., punto 20).
34 Dalle disposizioni dell’art. 40 dell’Accordo SEE risulta che le norme che vietano le restrizioni ai movimenti di capitali e la discriminazione che esse enunciano, per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati parti dell’Accordo SEE, siano essi membri dell’Unione o membri dell’AELS, sono identiche a quelle che il diritto dell’Unione impone nei rapporti tra gli Stati membri (v., in particolare, sentenza Établissements Rimbaud, cit., punto 21).
35 Ne risulta che, anche se restrizioni alla libera circolazione dei capitali tra cittadini di Stati parti dell’Accordo SEE devono essere esaminate con riferimento all’art. 40 e all’allegato XII di detto Accordo, tali pattuizioni rivestono la stessa portata giuridica delle disposizioni dell’art. 63 TFUE (v., in particolare, sentenza Établissements Rimbaud, cit., punto 22).
36 La Corte ha inoltre già statuito che sarebbe incompatibile con l’obiettivo di uniformità di applicazione delle norme relative alla libertà di circolazione dei capitali nel SEE, ricordato al punto 33 della presente ordinanza, il fatto che uno Stato quale la Repubblica d’Austria, che è parte di questo Accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, possa, dopo la sua adesione all’Unione europea, il 1° gennaio 1995, mantenere una normativa restrittiva di questa libertà nei confronti di un altro Stato parte di questo accordo basandosi sull’art. 64 TFUE (v. sentenza Ospelt e Schlössle Weissenberg, cit., punto 30).
37 A tale riguardo, gli Stati dell’AELS che fanno parte dell’Accordo SEE devono infatti essere distinti da altri Stati, come la Confederazione svizzera, che non hanno aderito al progetto di un sistema economico integrato con un mercato unico, basato su regole comuni tra i suoi membri, preferendo piuttosto la via degli accordi bilaterali con l’Unione e i suoi Stati membri, in settori specifici (v. sentenza 11 febbraio 2010, causa C‑541/08, Fokus Invest, Racc. pag. I‑1025, punto 27).
38 Quindi, dal 1° maggio 1995, data di entrata in vigore dell’Accordo SEE nei confronti del Principato del Liechtenstein, e per i settori da esso coperti, gli Stati membri non possono più far valere l’art. 64 TFUE nei confronti del Principato del Liechtenstein (v. sentenza Ospelt e Schlössle Weissenberg, cit., punto 31).
39 Ne consegue parimenti che, a partire da questa stessa data e per i detti settori, gli Stati membri possono mantenere in vigore e far valere una normativa restrittiva della libertà di circolazione dei capitali nei confronti del Principato del Liechtenstein solo se, ai sensi del diritto dell’Unione, tale normativa può trovare applicazione nei confronti di altri Stati membri dell’Unione.
40 Ciò si verifica nel caso della normativa nazionale in materia di residenze secondarie che può essere mantenuta in vigore ai sensi di norme del diritto primario dell’Unione relative a dette residenze, come le disposizioni transitorie contenute nei trattati di adesione di taluni Stati membri all’Unione.
41 Orbene, si deve necessariamente constatare che, in mancanza di norme del diritto primario rilevanti nel caso di specie, una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, qualora dovesse essere applicata per vietare a cittadini di uno Stato membro di acquistare una residenza secondaria in un altro Stato membro solo perché essi non sono cittadini di quest’ultimo Stato, costituirebbe una discriminazione fondata sulla cittadinanza che sarebbe manifestamente in contrasto con l’art. 63 TFUE.
42 Inoltre, nelle relazioni tra gli Stati membri dell’Unione, una normativa siffatta non può essere fondata sull’art. 6, n. 4, della direttiva 88/361.
43 Infatti, come ricordato al punto 28 della presente ordinanza, la nomenclatura dei movimenti di capitali di cui all’allegato I della direttiva 88/361 mantiene il valore indicativo che le era proprio per definire la nozione di movimenti di capitali.
44 L’art. 6, n. 4, della direttiva 88/361 è ormai privo di ogni valore normativo nell’ordinamento giuridico dell’Unione, in quanto tale norma costituisce una disposizione transitoria che permette di mantenere in vigore disposizioni esistenti del diritto nazionale che disciplinano l’acquisto di residenze secondarie fino all’adozione da parte del Consiglio di altre disposizioni in tale settore, conformemente all’art. 69 del Trattato CEE.
45 Orbene, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, quest’ultima disposizione è stata abrogata e la liberalizzazione dei movimenti di capitali tra gli Stati membri è stata progressivamente realizzata in tale settore grazie a disposizioni del diritto primario dell’Unione.
46 Pertanto, tenuto conto delle considerazioni di cui al punto 39 della presente ordinanza, l’art. 6, n. 4, della direttiva 88/361 non può parimenti essere addotto a giustificazione di una normativa nazionale comportante una restrizione alla libertà dei movimenti di capitali, come quella di cui alla causa principale, nei confronti di cittadini del Principato del Liechtenstein.
47 Ne consegue che l’art. 40 dell’Accordo SEE deve essere interpretato nel senso che osta ad una siffatta normativa nazionale.
48 Risulta inoltre da una giurisprudenza costante che qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, in quanto organo di uno Stato membro e in applicazione del principio di cooperazione previsto dall’art. 4, n. 3 TUE, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione direttamente applicabile e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge nazionale, sia anteriore sia successiva alla norma dell’Unione (v., in particolare, sentenza 8 settembre 2010, causa C‑409/06, Winner Wetten, Racc. pag. I‑8015, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
49 A tale riguardo occorre ricordare, come già dichiarato al punto 32 della presente ordinanza, che l’Accordo SEE costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione.
50 Parimenti, la Corte ha ripetutamente dichiarato che sono soggetti all’obbligo di rispettare la preminenza del diritto dell’Unione, cui si fa riferimento al punto 48 della presente ordinanza, tutti gli organi dell’amministrazione (v., in particolare, sentenza 12 gennaio 2010, causa C‑341/08, Petersen, Racc. pag. I‑47, punto 80 e giurisprudenza ivi citata). Tale obbligo si applica quindi ad un ente amministrativo quale la Grundverkehrslandeskommission des Landes Vorarlberg.
51 Da quanto precede risulta che occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 40 dell’Accordo SEE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, la quale, fondandosi sull’art. 6, n. 4, della direttiva 88/361, vieta ad un cittadino del Principato del Liechtenstein l’acquisto di una residenza secondaria situata in uno Stato membro dell’Unione, cosicché l’autorità nazionale è tenuta a disapplicare tale normativa nazionale.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, la quale, fondandosi sull’art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam], vieta ad un cittadino del Principato del Liechtenstein l’acquisto di una residenza secondaria situata in uno Stato membro dell’Unione europea, cosicché l’autorità nazionale è tenuta a disapplicare tale normativa nazionale.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.