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Document 62010CN0239
Case C-239/10: Reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation (Luxembourg) lodged on 12 May 2010 — Xuan-Mai Tran v Landsbanki Luxembourg SA (in liquidation)
Causa C-239/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo) il 12 maggio 2010 — Xuan-Mai Tran/Landsbanki Luxembourg SA, in liquidazione
Causa C-239/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo) il 12 maggio 2010 — Xuan-Mai Tran/Landsbanki Luxembourg SA, in liquidazione
GU C 209 del 31.7.2010, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo) il 12 maggio 2010 — Xuan-Mai Tran/Landsbanki Luxembourg SA, in liquidazione
(Causa C-239/10)
()
2010/C 209/32
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation (Lussemburgo)
Parti
Ricorrente: Xuan-Mai Tran
Resistente: Landsbanki Luxembourg SA, in liquidazione
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 1, 2, e 3, della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1), debbano essere interpretati nel senso che si applicano alla cessazione delle attività che avvenga per effetto di una dichiarazione di fallimento del datore di lavoro o per effetto di una decisione giudiziaria che ordini lo scioglimento e la liquidazione per insolvenza dell’istituto di credito datore di lavoro, a norma dell’art. 61, n. 1, lett. a) e b), della legge 5 aprile 1993, modificata, relativa al settore finanziario, considerato che si tratta di casi di cessazione delle attività per i quali la legge nazionale prevede la risoluzione dei contratti di lavoro con effetto immediato. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se gli artt. 1, 2 e 3 della direttiva 98/59/CE debbano essere interpretati nel senso che il curatore o il liquidatore vadano assimilati ad un datore di lavoro che intenda procedere a licenziamenti collettivi e che sia in grado di compiere, con tale finalità, gli atti di cui agli artt. 2 e 3 della direttiva, e di effettuare tali licenziamenti (causa C-323/08, punti 39, 40, 41) (2). |
(1) GU L 225, pag. 16.
(2) Sentenza 10 dicembre 2009, Rodríguez Mayor e a., non ancora pubblicata nella Raccolta.