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Document 62010CN0222
Case C-222/10 P: Appeal brought on 7 May 2010 by Brigit Lind against the order of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 24 March 2010 in Case T-5/09: Brigit Lind v European Commission
Causa C-222/10 P: Impugnazione proposta il 7 maggio 2010 da Brigit Lind avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010 , causa T-5/09, Brigit Lind/Commissione europea
Causa C-222/10 P: Impugnazione proposta il 7 maggio 2010 da Brigit Lind avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010 , causa T-5/09, Brigit Lind/Commissione europea
GU C 195 del 17.7.2010, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/10 |
Impugnazione proposta il 7 maggio 2010 da Brigit Lind avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010, causa T-5/09, Brigit Lind/Commissione europea
(Causa C-222/10 P)
2010/C 195/15
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Brigit Lind (rappresentante: avv. I. Anderson)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la decisione del Tribunale contenuta nell’ordinanza 24 marzo 2010 che dichiara manifestamente irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente e la condanna alle spese. |
— |
ritenersi competente a conoscere dell’impugnazione della ricorrente e condannare la Commissione a corrispondere a quest’ultima:
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Motivi e principali argomenti
1) |
Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dalla ricorrente, distorcendo sia la natura delle sue pretese sia i motivi da essa dedotti. Una siffatta distorsione, nel contesto dei falsi e arbitrari pretesti utilizzati dalla Commissione a sostegno del suo rifiuto di agire, avrebbe determinato un’errata valutazione dell’illecito da parte del Tribunale; l’inerzia della Commissione avrebbe svuotato del loro contenuto le norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione nei casi di incidenti con radiazioni causati dall’impiego di energia nucleare per fini militari. |
2) |
Mancata applicazione dei principi giuridici comuni agli Stati membri Il Tribunale non avrebbe provveduto a valutare l’illegittimità della violazione da parte della Commissione dei principi di sollecitudine, diligenza e buona amministrazione con riferimento ai principi giuridici comuni agli ordinamenti degli Stati membri ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa per danni cagionati ai singoli, come richiesto dall’art. 188 del trattato CEEA. |
3) |
Erronea applicazione del potere esclusivo della Commissione di concedere esenzioni, nell’ambito del diritto della concorrenza, alla ricevibilità dei ricorsi in materia di norme relative alla protezione sanitaria. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel valutare, alla luce dell’ampio ed esclusivo potere discrezionale della Commissione di formulare una politica di concorrenza dell’Unione europea tramite esenzioni discrezionali di accordi commerciali illegali, l’esenzione per ragioni militari, concessa dalla Commissione in ordine all’incidente radiologico di Thule, dalle misure di protezione sanitaria della direttiva. Così facendo il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza della Corte in materia di ricevibilità in altri settori dell’Unione in cui la Commissione non dispone di un tale esclusivo potere discrezionale e in cui ricorsi per carenza proposti contro la Commissione non sono stati considerati come manifestamente irricevibili. Il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che la Commissione non gode di un potere discrezionale esclusivo e illimitato nell’applicazione delle norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria, in quanto il trattato CEEA avrebbe definito restrittivamente il suo potere di concedere esenzioni e avrebbe espressamente previsto procedure che consentirebbero ai singoli di presentare ricorso per carenza nei confronti della Commissione in settori nei quali è stata riconosciuta loro una tutela. Ciò comprende le situazioni nelle quali il rifiuto ad agire è stato diretto a un’altra parte. |
4) |
Omessa valutazione della questione se il rifiuto di agire della Commissione configuri una violazione dell’espresso obiettivo del trattato CEEA di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente omesso di accertare se il rifiuto di agire della Commissione abbia violato gli obiettivi del trattato CEEA di fissare norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro gli effetti nocivi a lungo termine derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di vigilare sulla loro applicazione. In questo modo avrebbe trascurato l’obbligo attribuito alla Commissione dal trattato CEEA di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del Trattato, compreso il principio di precauzione ivi sancito. |
5) |
Omessa valutazione della questione se l’inerzia della Commissione configuri violazione di una norma di rango superiore Con l’incorporazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza dell’Unione, il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di valutare se il rifiuto da parte della Commissione di dare esecuzione alle disposizioni sul controllo sanitario previste dalla direttiva 96/29 abbia violato l’art. 2 della Convenzione, esponendo consapevolmente la vita del fratello della ricorrente al rischio di sviluppo di tumori derivanti dall’esposizione a lungo termine a radiazioni non diagnosticati e non monitorati, come quello che ha causato la sua morte. |
(1) Direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1)