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Document 62010CJ0467

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1º marzo 2012.
Procedimento penale a carico di Baris Akyüz.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gießen.
Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento, a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo, della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Causa C‑467/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:112

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

1o marzo 2012 ( *1 )

«Direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento, a una persona priva dei requisiti psico-fisici necessari per la guida secondo la normativa dello Stato medesimo, della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro»

Nella causa C-467/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Gießen (Germania) con decisione del 21 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2010, nel procedimento penale a carico di

Baris Akyüz,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas (relatore), A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

per B. Akyüz, da J. Häller, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da G. Braun e da N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del sig. Akyüz, cittadino tedesco, per avere guidato, in data 5 dicembre 2008 e in data 1o marzo 2009, autoveicoli sul territorio tedesco senza essere in possesso della patente di guida richiesta a tal fine.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La direttiva 91/439

3

Il primo considerando della direttiva 91/439 enuncia quanto segue:

«considerando che, ai fini della politica comune dei trasporti e nell’intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione».

4

Ai sensi del quarto considerando della stessa direttiva, è necessario, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida.

5

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

6

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 91/439 così dispone:

«1.   Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:

a)

al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b)

alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida».

7

L’articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva in oggetto prevede quanto segue:

«2.   Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

(…)

4.   Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro».

La direttiva 2006/126

8

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

9

L’articolo 7, paragrafi 1 e 5, di tale direttiva così dispone:

«1.   Il rilascio della patente di guida è subordinat[o]:

a)

al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

(…)

e)

alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

(…)

5.   (…)

Fermo restando l’articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell’abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti».

10

L’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 così recita:

«Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro».

11

L’articolo 16, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) ed e), all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Essi applicano tali disposizioni a decorrere da[l] 19 gennaio 2013».

12

L’articolo 17, primo comma, della medesima direttiva dispone quanto segue:

«La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 20[13], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all’allegato VII, Parte B per l’attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale».

13

L’articolo 18 della direttiva 2006/126 così recita:

«La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l’articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da[l] 19 gennaio 2009».

La normativa nazionale

14

L’articolo 28, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale (regolamento relativo alla patente di guida) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)], del 18 agosto 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 2214), nella sua versione in vigore fino al 15 gennaio 2009 (in prosieguo: la «FeV»), disponeva quanto segue:

«(1)   I titolari di una patente di guida valida [dell’Unione europea] o [dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»)] aventi la loro residenza normale ai sensi dell’art. 7, nn. 1 o 2, in Germania sono autorizzati – fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2-4 – a guidare veicoli in Germania nell’ambito dei diritti loro riconosciuti. Le condizioni cui sono subordinate le patenti di guida straniere devono essere rispettate anche in Germania. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle dette patenti salvo disposizioni contrarie.

(…)

(4)   L’autorizzazione di cui al n. 1 non si applica ai titolari di una patente di guida [dell’Unione] o del SEE,

1.

i quali possiedano soltanto una patente rilasciata in via provvisoria, ai fini dell’apprendimento della guida o per altro motivo,

2.

i quali, al momento del rilascio della stessa, avessero la residenza normale in Germania, a meno che non abbiano ottenuto la patente in quanto studenti universitari o alunni di una scuola ai sensi dell’art. 7, n. 2, durante un soggiorno minimo di sei mesi,

3.

la cui patente di guida sia stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, ai quali sia stato negato il rilascio della patente di guida con una decisione definitiva ovvero ai quali la patente di guida non sia stata revocata soltanto perché nel frattempo gli stessi vi abbiano rinunciato,

4.

ai quali non possa essere rilasciata una patente di guida a causa di una decisione giudiziaria passata in giudicato o

5.

fintantoché siano soggetti, in Germania, nello Stato di rilascio della patente di guida o nello Stato di residenza normale, all’interdizione alla guida ovvero la cui patente di guida sia stata confiscata o sequestrata ai sensi dell’art. 94 del codice di procedura penale.

(5)   Il diritto di avvalersi in Germania di una patente di guida [dell’Unione o del] SEE successivamente all’adozione di uno dei provvedimenti menzionati nel n. 4, punti 3 e 4, viene concesso, su domanda dell’interessato, qualora i motivi della revoca o del divieto temporaneo siano venuti meno. L’art. 20, nn. 1 e 3, [della FeV] si applica mutatis mutandis».

15

L’articolo 28, paragrafi 1, 4 e 5 della FeV, nel testo risultante dal regolamento del 7 gennaio 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 29), ha per oggetto la trasposizione nel diritto tedesco dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126. Tali paragrafi 4 e 5 ora recitano come segue:

«(4)   L’autorizzazione di cui al n. 1 non si applica ai titolari di una patente di guida [dell’Unione] o del SEE,

(…)

2.

i quali, in base alle indicazioni risultanti dalla patente di guida o da informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro di rilascio della patente stessa, possedessero, al momento del rilascio, la propria residenza normale nel territorio tedesco, salvo il caso in cui la patente di guida sia stata conseguita durante un soggiorno di almeno sei mesi in qualità di studente universitario o di studente di scuole superiori, ai sensi dell’art. 7, n. 2,

3.

la cui patente di guida sia stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, ai quali sia stato negato il rilascio della patente di guida con una decisione definitiva ovvero ai quali la patente di guida non sia stata revocata soltanto perché nel frattempo gli stessi vi abbiano rinunciato.

(…)

Nei casi di cui al primo periodo, nn. 2 e 3, l’autorità competente può emettere un atto amministrativo attestante la mancanza di permesso di guida. Il primo periodo, nn. 3 e 4, trova applicazione solo qualora le misure ivi menzionate siano state inserite nel registro centrale della circolazione stradale e non siano state cancellate ai sensi dell’art. 29 del codice della strada tedesco (Straßenverkehrsgesetz).

(5)   Il diritto di fare uso in Germania di una patente di guida [dell’Unione] o del SEE successivamente all’adozione di uno dei provvedimenti menzionati nel n. 4, punti 3 e 4, viene concesso, su domanda dell’interessato, qualora i motivi del ritiro o del divieto temporaneo siano venuti meno. Le disposizioni di cui al n. 4, terzo periodo, nonché all’art. 20, nn. 1 e 5, si applicano mutatis mutandis».

16

L’articolo 21, paragrafo 1, punto 1, del Codice della strada tedesco prevede quanto segue:

«(1)   È punito con l’arresto sino ad un anno o con un’ammenda,

1.

chiunque guidi un autoveicolo senza essere munito della patente di guida a tal fine necessaria

(...)».

Fatti e questioni pregiudiziali

17

Il sig. Akyüz, nato nel 1989, è stato più volte oggetto di condanne penali nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2008, segnatamente per lesioni personali, guida senza patente, concorso in estorsione aggravata in banda organizzata nonché per minacce e ingiurie.

18

Il 4 marzo 2008 il sig. Akyüz proponeva dinanzi al Landrat des Wetteraukreises (presidente della circoscrizione di Wetterau, in prosieguo: il «Landrat») una domanda per il rilascio di una patente di guida di classe B. Con lettera del 12 giugno 2008, il Landrat subordinava tale rilascio alla presentazione di una perizia medico-psicologica positiva per il richiedente. Questi si sottoponeva all’esame richiesto. Nella sua perizia dell’8 settembre 2008 il perito incaricato dell’esame del sig. Akyüz perveniva alla conclusione secondo cui doveva escludersi che l’interessato fosse in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per poter guidare su strada, nel rispetto dei criteri di sicurezza, un veicolo a motore del gruppo 1 (classi B, L, M, S). Secondo tale perito, sussisterebbero nella persona del richiedente elementi indicativi di un elevato potenziale aggressivo.

19

Con decisione del 10 settembre 2008, divenuta definitiva, il Landrat respingeva l’istanza di rilascio di una patente di guida, in base al rilievo che il sig. Akyüz non era in possesso dei requisiti psico-fisici per poter guidare un veicolo a motore nel rispetto dei criteri di sicurezza.

20

Il 24 novembre 2008, il sig. Akyüz otteneva, nella città di Děčín (Repubblica ceca), una patente di guida per veicoli di classe B. In base a informazioni fornite dall’ambasciata tedesca a Praga, né il competente ufficio stranieri né la polizia di Děčin sono in grado di accertare se il sig. Akyüz soggiornasse nella Repubblica ceca a tale data. Secondo l’informativa inviata per posta elettronica dai servizi della menzionata ambasciata il 6 ottobre 2009, presso il suddetto ufficio stranieri risulta soltanto una registrazione per il periodo dal 1o giugno al 1o dicembre 2009. La patente di guida ceca del sig. Akyüz sarebbe stata rilasciata a Děčin l’8 giugno 2009. A quanto risulta dalla fotocopia della patente, il primo rilascio risaliva, tuttavia, al 24 novembre 2008.

21

Le autorità tedesche rilevavano che il sig. Akyüz era alla guida di veicoli in Germania il 5 dicembre 2008 e il 1o marzo 2009.

22

Con sentenza del 17 dicembre 2009, l’Amtsgericht Friedberg, nella sua qualità di Jugendschöffengericht (giudice minorile), riconosceva il sig. Akyüz colpevole di guida senza patente nei due episodi di cui sopra.

23

Avverso tale sentenza il sig. Akyüz presentava appello dinanzi al Landgericht Gießen.

24

A fronte di dubbi con riguardo, in particolare, alla questione se le autorità tedesche siano tenute a riconoscere la patente di guida rilasciata al sig. Akyüz dalle competenti autorità ceche, dal momento che a quest’ultimo non è stata ritirata una patente di guida da parte delle autorità della Repubblica federale di Germania, bensì gli è solo stato negato il rilascio di una patente di guida in tale Stato membro, il Landgericht Gießen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se

a)

l’art. 1, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 (…)

b)

l’art. 2, n. 1, in combinato disposto con l’art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126 (…)

debbano essere interpretati nel senso che:

1)

essi ostino a che uno Stato membro (Stato ospitante) neghi il riconoscimento, nel proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Stato del rilascio), qualora, anteriormente all’ottenimento della patente di guida nello Stato del rilascio, lo Stato ospitante abbia negato il rilascio della patente di guida per mancato possesso dei requisiti psico-fisici per poter guidare un veicolo a motore nel rispetto dei criteri di sicurezza.

2)

in caso affermativo: se le dette disposizioni ostino a che uno Stato membro (Stato ospitante) neghi il riconoscimento, nel proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Stato del rilascio), qualora, anteriormente all’ottenimento della patente di guida nello Stato del rilascio, lo Stato ospitante abbia negato il rilascio della patente di guida per mancato possesso dei requisiti psico-fisici per poter guidare un veicolo a motore nel rispetto dei criteri di sicurezza e sulla base delle annotazioni riportate sulla patente di guida, di altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato del rilascio o sulla base di ulteriori elementi incontestabilmente accertati, in particolare eventuali informazioni fornite dallo stesso titolare della patente di guida o di altri elementi accertati con sicurezza nello Stato ospitante, risulti comprovata la sussistenza di una violazione della norma sulla residenza di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439 (…) ovvero dell’art. 7, n. 1, lett. e), della direttiva 2006/126 (…)

nella misura in cui gli altri elementi incontestabilmente accertati, in particolare eventuali indicazioni fornite dallo stesso titolare della patente di guida o gli altri elementi accertati con sicurezza nello Stato ospitante non risultino sufficienti: se, anche secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, possano considerarsi provenienti dallo Stato membro del rilascio quelle informazioni che non siano state trasmesse direttamente, bensì solo indirettamente sotto forma di una comunicazione di terzi, in particolare dell’ambasciata dello Stato ospitante presso lo Stato del rilascio, basata sulle informazioni medesime;

3)

le dette disposizioni ostino a che uno Stato membro (Stato ospitante) neghi il riconoscimento, nel proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (Stato del rilascio), qualora, sebbene i requisiti formali per l’ottenimento di una patente di guida nello Stato del rilascio siano stati soddisfatti, risulti accertato che il soggiorno sia strumentale solo all’ottenimento della patente di guida e non ad alcun altro scopo tutelato dalla normativa dell’Unione, in particolare dalle libertà fondamentali di cui al TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (turismo delle patenti)».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

25

In via preliminare, occorre rilevare che le questioni sottoposte dal giudice del rinvio vertono sull’interpretazione delle disposizioni pertinenti, da un lato, della direttiva 91/439 e, dall’altro, della direttiva 2006/126 che ha abrogato e sostituito la prima.

26

Occorre quindi acclarare in qual misura tali disposizioni siano applicabili ai fatti della controversia principale.

27

Secondo il governo tedesco, alla controversia in esame sono applicabili solo le disposizioni della direttiva 91/439. Dalla patente di guida ottenuta dal sig. Akyüz nella Repubblica ceca risulterebbe, infatti, che la sua data di rilascio è il 24 novembre 2008. Orbene, conformemente all’articolo 18, secondo comma, della direttiva 2006/126, l’articolo 11, paragrafo 4, della medesima sarebbe applicabile a partire dal 19 gennaio 2009, vale a dire successivamente alla data di rilascio di tale patente di guida. La Commissione ritiene, per contro, che le disposizioni della direttiva 2006/126 siano applicabili per quanto riguarda il tragitto percorso dal sig. Akyüz in Germania il 1o marzo 2009.

28

Da un lato, dagli atti sottoposti alla Corte emerge che i tragitti percorsi dal sig. Akyüz in Germania, oggetto della causa principale, sono stati effettuati il 5 dicembre 2008 e il 1o marzo 2009.

29

Dall’altro, sebbene la decisione di rinvio menzioni altresì l’8 giugno 2009 quale data di rilascio della patente di guida ceca al sig. Akyüz, occorre rilevare che da tale decisione risulta che la fotocopia della patente di guida in oggetto indica, peraltro, che essa è stata rilasciata per la prima volta il 24 novembre 2008.

30

Sembra, quindi, che la patente di guida di cui trattasi sia stata rilasciata al sig. Akyüz dalle competenti autorità ceche il 24 novembre 2008, fatto che spetta al giudice del rinvio verificare. Nel caso in cui tale patente fosse stata rilasciata solo l’8 giugno 2009, il sig. Akyüz non sarebbe stato in possesso di una patente di guida ceca alla data di effettuazione dei tragitti oggetto della causa principale e la questione del riconoscimento di una patente di guida rilasciata solo successivamente a tale data risulterebbe irrilevante nell’ambito della presente controversia.

31

Sebbene la direttiva 91/439 sia stata abrogata solo a decorrere dal 19 gennaio 2013, gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, conformemente al suo articolo 18, secondo comma, sono tuttavia applicabili a partire dal 19 gennaio 2009.

32

Si deve rilevare che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede il reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tuttavia, a termini del successivo articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro nega il riconoscimento della validità di qualsiasi patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona la cui patente sia stata, nel proprio territorio, limitata, sospesa o ritirata, e ciò indipendentemente dal fatto che la patente medesima sia stata rilasciata prima della data in cui tale disposizione è divenuta applicabile.

33

Ne risulta che le menzionate disposizioni sono applicabili ratione temporis per quanto riguarda il secondo tragitto oggetto della causa principale, vale a dire il tragitto effettuato dal sig. Akyüz il 1o marzo 2009.

34

Ciò premesso, vanno esaminate le questioni sollevate dal giudice del rinvio con riguardo sia agli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439 sia agli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126.

Sulla prima questione

35

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439, nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consenta a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di tale patente non sia stato oggetto, da parte di tale Stato membro ospitante, di alcun provvedimento ai sensi dei suddetti articoli 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 o 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, bensì gli sia stato negato, in quest’ultimo Stato, il rilascio di una prima patente di guida per il fatto che, secondo la normativa di tale Stato, non era in possesso dei requisiti psico-fisici per poter guidare un veicolo a motore nel rispetto dei criteri di sicurezza.

36

Il governo tedesco ritiene che, qualora ad un richiedente sia stato negato il rilascio di una prima patente di guida per mancato possesso dei requisiti psico-fisici per poter guidare un veicolo nel rispetto dei criteri di sicurezza, il fatto di consentirgli di accedere alla circolazione stradale rappresenta un pericolo almeno altrettanto grave quanto consentire tale accesso a persone che, per analoghi motivi, siano state private della propria patente di guida. Secondo tale governo, la nozione di «revoca» dovrebbe quindi essere intesa in senso ampio, in modo da ricomprendere anche il diniego iniziale di rilascio di una patente di guida.

37

Detto governo fa parimenti valere la necessità di tener conto di taluni diritti fondamentali degli utenti della strada, quali il diritto alla vita, il diritto all’integrità della persona nonché il diritto di proprietà, riaffermati rispettivamente agli articoli 2, 3 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con i quali le libertà fondamentali dovrebbero essere rese compatibili e che imporrebbero che gli Stati membri non autorizzino, sul proprio territorio, la partecipazione alla circolazione stradale di un conducente di cui risulti accertata la grave pericolosità per gli altri utenti.

38

La Commissione aggiunge che una persona cui sia stato negato il rilascio di una prima patente di guida per motivi che, nel caso di una patente di guida già rilasciata in precedenza, avrebbero portato alla sua restrizione, sospensione, revoca o annullamento, dovrebbe essere trattata allo stesso modo che se rientrasse nei casi appena menzionati. Tale circostanza non costituirebbe, inoltre, un motivo per riservare a tale persona un trattamento privilegiato in merito alle misure applicabili nel suo luogo di residenza o per non autorizzare o non obbligare gli Stati membri ad applicare le misure restrittive previste in presenza dei requisiti stabiliti per l’attuazione delle stesse.

39

Il governo italiano rileva, per contro, che la prima questione sollevata dal giudice del rinvio non comporta alcun riferimento al criterio della «residenza normale». Pur auspicando un’interpretazione evolutiva delle norme del diritto dell’Unione al fine di consentire il diniego del riconoscimento di una patente rilasciata in circostanze come quelle di cui alla causa principale, tale governo ne deduce che il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439, nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 non sembra consentire un siffatto diniego.

40

A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439 prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone a questi ultimi un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (v., segnatamente, sentenze del 19 febbraio 2009, Schwarz, C-321/07, Racc. pag. I-1113, punto 75, e del 19 maggio 2011, Grasser, C-184/10, Racc. pag. I-4057, punto 19). Occorre constatare che lo stesso vale per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, di tenore identico a quello dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439.

41

Spetta allo Stato membro del rilascio verificare se i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità alla guida, previsti all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 91/439, siano soddisfatti e, pertanto, se il rilascio di una patente di guida sia giustificato (v. citate sentenze Schwarz, punto 76, e Grasser, punto 20).

42

Quando le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/439, gli altri Stati membri non sono legittimati a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio fissate da tale direttiva. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui questa gli è stata rilasciata, le suddette condizioni (v., segnatamente, citate sentenze Schwarz, punto 77, e Grasser, punto 21).

43

Tuttavia, l’articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439 consente agli Stati membri, in talune circostanze e, in particolare, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, come emerge dall’ultimo considerando della direttiva 91/439, di applicare ai titolari di patente aventi la normale residenza sul loro territorio le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento della patente di guida (sentenza Schwarz, cit., punto 79).

44

In tal senso, l’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439 consente ad uno Stato membro di negare, a colui che nel suo territorio sia oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente, il riconoscimento della validità di una patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro. L’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede, a sua volta, che uno Stato membro è tenuto a negare, ad una persona la cui patente di guida sia stata limitata, sospesa o ritirata nel suo territorio, il riconoscimento della validità della patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro.

45

Tuttavia, la Corte ha ripetutamente ricordato che la facoltà prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente (v., segnatamente, sentenze del 20 novembre 2008, Weber, C-1/07, Racc. pag. I-8571, punto 29; Schwarz, cit., punto 84, e ordinanza del 2 dicembre 2010, Scheffler, C-334/09, Racc. pag. I-12379, punto 63).

46

Infatti, le eccezioni all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri – eccezioni che realizzano un bilanciamento di tale principio con quello della sicurezza stradale – non possono essere intese in senso ampio salvo svuotare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri a norma della direttiva 91/439 (v., in tal senso, ordinanze del 9 luglio 2009, Wierer, C-445/08, punto 52, e Scheffler, cit., punto 63).

47

Nel caso di specie, si deve necessariamente rilevare che il diniego del rilascio di una prima patente di guida non figura tra le ipotesi che possono comportare il mancato riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro conformemente agli articoli 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126.

48

Occorre rilevare che all’udienza il governo tedesco ha sostanzialmente fatto valere che, qualora il diniego del rilascio di una prima patente di guida in uno Stato membro sia fondato su gravi motivi di inidoneità, non considerati dalla direttiva 91/439, quale un elevato potenziale di aggressività del richiedente, tale Stato membro non è tenuto a riconoscere una patente di guida rilasciata successivamente all’interessato in un altro Stato membro.

49

Peraltro, secondo tale governo, affinché possa essere riconosciuta la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro successivamente ad un diniego di rilascio di una prima patente di guida sul territorio dello Stato membro ospitante, è necessario che, prima del rilascio all’interessato della patente di guida da parte di quest’altro Stato membro, quest’ultimo sia informato dallo Stato membro ospitante in merito ai motivi alla base del diniego del rilascio e che verifichi se detti motivi siano venuti meno.

50

Tale argomento non può essere accolto.

51

Si deve rilevare, in limine, che, pur se il diniego del rilascio di una prima patente di guida può certamente essere in parte basato sul comportamento del richiedente, un siffatto diniego, che si colloca nell’ambito di un procedimento amministrativo, non può costituire, a differenza delle ipotesi previste agli articoli 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439 e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, la sanzione per un’infrazione commessa dal richiedente medesimo.

52

Inoltre, va osservato che il rilascio di una prima patente di guida potrebbe essere negato per motivi diversi da quelli che ne giustificano la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento.

53

A tal riguardo, dal quarto considerando della direttiva 91/439 e dall’ottavo considerando della direttiva 2006/126 risulta che dette direttive realizzano solo un’armonizzazione minima delle disposizioni nazionali relative alle condizioni per il rilascio di una patente di guida. In tal senso, gli Stati membri possono decidere di mantenere o di adottare disposizioni più restrittive in materia.

54

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità psico-fisica necessari per la guida, la Corte ha sottolineato che il fatto che, in conformità al punto 5 dell’allegato III della direttiva 91/439, uno Stato membro possa esigere, per qualsiasi rilascio di una patente di guida, un esame medico più severo di quelli menzionati nel detto allegato non pregiudica l’obbligo, per lo Stato membro medesimo, di riconoscere le patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri conformemente a tale direttiva (v. sentenza del 26 giugno 2008, Wiedemann e Funk, C-329/06 e C-343/06, Racc. pag. I-4635, punto 53).

55

Si deve rilevare, da un lato, che la soluzione prospettata dal governo tedesco implicherebbe l’effettuazione di un esame dei motivi, non contemplato dalla direttiva 91/439 o dalla direttiva 2006/126, fatti valere da uno Stato membro per negare il rilascio di una patente di guida, al fine di individuare quelli che potrebbero comportare il diniego di riconoscimento, da parte dello Stato membro medesimo, di una patente di guida rilasciata successivamente in un altro Stato membro. La possibilità, per uno Stato membro, di negare il riconoscimento di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro dipenderebbe, quindi, dalla gravità del motivo, non contemplato dalla direttiva 91/439 o dalla direttiva 2006/126, sulla base del quale il rilascio di una prima patente di guida sia stato negato nel primo Stato membro. In assenza di indicazioni in proposito nelle direttive 91/439 e 2006/126, tale soluzione non può trovare accoglimento.

56

Dall’altro, consentire allo Stato membro ospitante di non riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, per il fatto che al titolare di tale patente sia stato negato il rilascio di una prima patente di guida nel primo Stato e che lo Stato membro del rilascio non abbia verificato se i motivi alla base del diniego del rilascio fossero venuti meno, farebbe sì che lo Stato membro che abbia stabilito le condizioni più severe per il rilascio di una patente di guida possa stabilire il livello minimo dei requisiti che gli altri Stati membri devono rispettare affinché le patenti di guida da essi rilasciate possano essere riconosciute sul suo territorio.

57

In tale contesto occorre ricordare che ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente rilasciata in un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, che costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva 91/439 (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Kapper, C-476/01, Racc. pag. I-5205, punto 77, e ordinanza del 28 settembre 2006, Kremer, C-340/05, punto 30).

58

Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che un diniego del rilascio di una prima patente di guida non può essere assimilato alle ipotesi previste agli articoli 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439 e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, che possono comportare il mancato riconoscimento da parte di uno Stato membro di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro.

59

Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439 nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di tale patente non sia stato oggetto, da parte di tale Stato membro ospitante, di alcun provvedimento ai sensi dei suddetti articoli 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 o 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, ma gli sia stato negato, in quest’ultimo Stato, il rilascio di una prima patente di guida per il fatto che, secondo la normativa di tale Stato, non era in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per poter guidare un veicolo a motore nel rispetto dei criteri di sicurezza.

Sulla seconda e sulla terza questione

60

Con la seconda e con la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439 nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 debba essere interpretato nel senso che osta parimenti ad un diniego di riconoscimento come quello di cui al punto precedente, da un lato, nel caso in cui risulti inoltre acclarato, in base a informazioni trasmesse dallo Stato membro del rilascio – non direttamente, bensì solo indirettamente sotto forma di una comunicazione basata su informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio ed effettuata da terzi, segnatamente dai servizi dell’ambasciata dello Stato membro ospitante nello Stato membro del rilascio – che il titolare della patente di guida di cui trattasi non era in possesso del requisito di residenza normale ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439 o 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/126 al momento del rilascio della patente stessa e, dall’altro, nel caso in cui, pur risultando rispettate le condizioni formali di rilascio nello Stato membro del rilascio, venga tuttavia accertato che la residenza del richiedente in quest’ultimo Stato membro era meramente diretta ad ottenere la patente de qua.

61

Occorre ricordare che, come sostenuto dal governo tedesco, il mancato rispetto del requisito di residenza normale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439 è sufficiente, di per sé solo, a giustificare il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (v. sentenza del 13 ottobre 2011, Apelt, C-224/10, Racc. pag. I-9601, punto 34).

62

Emerge, infatti, dalla giurisprudenza della Corte che gli articoli 1, paragrafo 2, 7, paragrafo 1, lettera b), nonché 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato membro ospitante si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, la patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, qualora risulti acclarato, non in funzione di informazioni provenienti dallo Stato membro ospitante, bensì sulla base delle annotazioni figuranti sulla patente di guida stessa o di altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il requisito di residenza normale previsto al suddetto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non era stato rispettato (v., in tal senso, citate sentenze Wiedemann e Funk, punto 72, nonché Grasser, punto 33).

63

Come già statuito dalla Corte al punto 33 della citata sentenza Grasser, a tale riguardo è irrilevante il fatto che lo Stato membro ospitante non abbia adottato, nei confronti del titolare della patente suddetta, alcun provvedimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.

64

Tali considerazioni possono essere traslate anche agli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 per quanto riguarda il mancato rispetto del requisito di residenza normale.

65

Come risulta dal punto 46 supra, tale deroga all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri, che realizza un bilanciamento del principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida con quello della sicurezza stradale, non può essere intesa in senso ampio senza privare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento (v., in tal senso, ordinanza Wierer, cit., punto 52).

66

L’elenco, menzionato supra al punto 62, delle fonti d’informazione su cui lo Stato membro ospitante può basarsi per rifiutare il riconoscimento di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, senza ricorrere all’assistenza reciproca né alla procedura di scambio di informazioni previste agli articoli 12, paragrafo 3, della direttiva 91/439 e 15 della direttiva 2006/126, è pertanto tassativo ed esaustivo (v., in tal senso, ordinanza Wierer, cit., punto 53).

67

Affinché un’informazione possa essere qualificata come un’informazione incontestabile proveniente dallo Stato membro del rilascio, attestante che il titolare della patente di guida non aveva la residenza in quest’ultimo Stato al momento del rilascio della propria patente di guida, è necessario che essa provenga da un’autorità di detto Stato membro.

68

Dalle suesposte considerazioni risulta che, nella causa principale, qualora le autorità tedesche dispongano d’informazioni incontestabili provenienti dalle autorità ceche attestanti che il sig. Akyüz non aveva la residenza normale nel territorio della Repubblica ceca all’epoca del rilascio della patente di guida da parte di detto Stato membro, esse potrebbero legittimamente negare il riconoscimento di detta patente. Il principio del reciproco riconoscimento osta ad un diniego basato su qualsiasi altra informazione (v., in tal senso, ordinanza Wierer, cit., punto 59).

69

A tale riguardo non è escluso che informazioni ottenute da autorità del registro anagrafico dello Stato membro del rilascio possano essere considerate informazioni di tal genere (ordinanza Wierer, cit., punto 61).

70

Per contro, le spiegazioni o informazioni che il titolare di una patente di guida abbia fornito nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario in esecuzione di un obbligo di collaborazione impostogli ai sensi del diritto interno dello Stato membro ospitante non possono essere qualificate come informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio attestanti che il titolare non aveva la residenza in quest’ultimo Stato al momento del rilascio della propria patente di guida (ordinanza Wierer, cit., punto 54).

71

Il fatto che talune informazioni siano trasmesse dallo Stato membro del rilascio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante non direttamente, bensì solo indirettamente sotto forma di una comunicazione effettuata da terzi, non sembrerebbe, di per sé, tale da escludere che dette informazioni possano essere considerate provenienti dallo Stato membro del rilascio, purché esse provengano da un’autorità di quest’ultimo Stato.

72

Di conseguenza, come sostenuto dal governo tedesco e sostanzialmente dalla Commissione, il solo fatto che le autorità competenti dello Stato membro ospitante facciano intervenire la loro rappresentanza nello Stato membro del rilascio per procurarsi informazioni di tal genere presso le autorità competenti in quest’ultimo Stato non esclude che dette informazioni siano considerate provenienti dallo Stato medesimo.

73

Spetta al giudice del rinvio verificare se le informazioni ottenute in circostanze come quelle di cui alla causa principale possano essere qualificate come informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio.

74

Se del caso, spetta altresì a tale giudice vagliare dette informazioni e valutare se costituiscano informazioni incontestabili attestanti che il titolare della patente di guida non aveva la residenza normale nel territorio dello Stato membro del rilascio al momento dell’ottenimento della propria patente di guida.

75

Nell’ambito di tale valutazione delle informazioni a sua disposizione, provenienti dallo Stato membro del rilascio, il giudice del rinvio può tener conto di tutte le circostanze della controversia sottoposta al suo esame. In particolare, può prendere in considerazione la circostanza eventuale che talune informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio indichino che il titolare della patente di guida è stato presente nel territorio di tale Stato solo per un periodo molto breve e vi ha stabilito una residenza puramente fittizia, al solo scopo di eludere l’applicazione di requisiti più restrittivi previsti per il rilascio di una patente di guida nello Stato membro di residenza reale.

76

Occorre tuttavia sottolineare che, essendo intrinseco all’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri conferito ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e riconosciuto dalle direttive 91/439 e 2006/126, il fatto che il titolare di una patente di guida abbia stabilito la propria residenza in un dato Stato membro allo scopo di usufruire di una legislazione meno severa per quanto riguarda i requisiti per il rilascio di una patente di guida (v., per analogia, sentenza del 9 marzo 1999, Centros, C-212/97, Racc. pag. I-1459, punto 27) non consente, di per sé, di provare il mancato rispetto del requisito di residenza normale quale previsto, rispettivamente, agli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera e), di tali direttive, che giustifica il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la patente di guida rilasciata in un altro Stato membro.

77

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439 nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 dev’essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, della patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, nel caso in cui risulti provato, in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il titolare della patente di guida non era in possesso del requisito di residenza normale previsto agli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439 e 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/126 al momento del rilascio di detta patente. A tale riguardo, il fatto che le informazioni di cui trattasi siano trasmesse dallo Stato membro del rilascio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante non direttamente, bensì solo indirettamente sotto forma di una comunicazione effettuata da terzi, non è, di per sé, tale da escludere che dette informazioni possano essere considerate provenienti dallo Stato membro del rilascio, purché esse provengano da un’autorità di quest’ultimo Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare se le informazioni ottenute in circostanze come quelle di cui al procedimento principale possano essere qualificate come informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio nonché, se del caso, vagliare dette informazioni e valutare, tenendo conto di tutte le circostanze della controversia sottoposta al suo esame, se esse costituiscano informazioni incontestabili attestanti che il titolare della patente di guida non aveva la residenza normale nel territorio di quest’ultimo Stato al momento del rilascio della propria patente di guida.

Sulle spese

78

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

Il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, nonché degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di tale patente non sia stato oggetto, da parte di tale Stato membro ospitante, di alcun provvedimento ai sensi dei suddetti articoli 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 o 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, ma gli sia stato negato, in quest’ultimo Stato, il rilascio di una prima patente di guida per il fatto che, secondo la normativa di tale Stato, non era in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per poter guidare un veicolo a motore nel rispetto dei criteri di sicurezza.

 

2)

Tale combinato disposto dev’essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che consente a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, della patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, nel caso in cui risulti provato, in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il titolare della patente di guida non era in possesso del requisito di residenza normale previsto agli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439 e 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/126 al momento del rilascio di detta patente. A tale riguardo, il fatto che le informazioni di cui trattasi siano trasmesse dallo Stato membro del rilascio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante non direttamente, bensì solo indirettamente sotto forma di una comunicazione effettuata da terzi, non è, di per sé, tale da escludere che dette informazioni possano essere considerate provenienti dallo Stato membro del rilascio, purché esse provengano da un’autorità di quest’ultimo Stato membro.

Spetta al giudice del rinvio verificare se le informazioni ottenute in circostanze come quelle di cui al procedimento principale possano essere qualificate come informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio nonché, se del caso, vagliare dette informazioni e valutare, tenendo conto di tutte le circostanze della controversia sottoposta al suo esame, se esse costituiscano informazioni incontestabili attestanti che il titolare della patente di guida non aveva la residenza normale nel territorio di quest’ultimo Stato al momento del rilascio della propria patente di guida.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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