Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0456

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 aprile 2012.
    Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) contro Administración del Estado.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo.
    Libera circolazione delle merci — Articoli 34 TFUE e 37 TFUE — Normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati — Norma relativa all’esistenza e al funzionamento del monopolio del commercio dei tabacchi lavorati — Misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative — Giustificazione — Tutela dei consumatori.
    Causa C‑456/10.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:241

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    26 aprile 2012 ( *1 )

    «Libera circolazione delle merci — Articoli 34 TFUE e 37 TFUE — Normativa nazionale recante divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati — Norma relativa all’esistenza e al funzionamento del monopolio del commercio dei tabacchi lavorati — Misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative — Giustificazione — Tutela dei consumatori»

    Nella causa C-456/10,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con decisione del 1o luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2010, nel procedimento

    Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

    contro

    Administración del Estado,

    con l’intervento di:

    Unión de Asociaciones de Estanqueros de España,

    Logivend SLU,

    Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

    avvocato generale: sig.ra J. Kokott

    cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 novembre 2011,

    considerate le osservazioni presentate:

    per l’Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT), da J. E. Garrido Roselló, abogado;

    per il governo spagnolo, da B. Plaza Cruz e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da B. Tidore, avvocato dello Stato;

    per la Commissione europea, da A. Alcover San Pedro nonché da L. Banciella e G. Wilms, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34 TFUE.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) e l’Administración del Estado in merito alle disposizioni nazionali che vietano ai titolari delle rivendite di tabacchi e valori bollati (in prosieguo: i «rivenditori di tabacco») di importare tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri.

    Contesto normativo nazionale

    3

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della legge 13/1998, sull’organizzazione del mercato dei tabacchi e normativa fiscale (Ley 13/1998 de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria), del 4 maggio 1998 (BOE n. 107, del 5 maggio 1998, pag. 14871), come modificata (in prosieguo: la «legge 13/1998»):

    «1.   Il mercato del tabacco è liberalizzato, fatti salvi i limiti fissati nella presente legge, e, di conseguenza, è soppresso nel territorio della penisola, nelle isole Baleari, a Ceuta e a Melilla il monopolio di fabbricazione, importazione e commercio all’ingrosso dei tabacchi lavorati extracomunitari (...).

    2.   Ogni persona fisica o giuridica in possesso della capacità di agire nell’esercizio del commercio può svolgere le attività menzionate al paragrafo 1, nel modo e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Non possono tuttavia esercitare tali attività le persone per le quali si è verificata o si verifica una delle situazioni qui di seguito elencate:

    (...)

    c)

    essere [rivenditore di tabacco], titolare di un’autorizzazione per un punto vendita con maggiorazione d’imposta o di una rivendita di tabacco a regime speciale (...)».

    4

    L’articolo 2, paragrafo 3, di tale legge enuncia quanto segue:

    «I produttori e, se del caso, gli importatori devono assicurare la distribuzione dei [tabacchi lavorati] nell’intero ambito territoriale cui si riferisce l’articolo 1, paragrafo 1, ove esista una domanda per tali prodotti».

    5

    L’articolo 3, paragrafo 1, della stessa legge prevede quanto segue:

    «L’importazione e la distribuzione all’ingrosso dei tabacchi è libera, a prescindere dalla provenienza dei prodotti, all’unica condizione che l’interessato presenti al Commissario per il mercato dei tabacchi una dichiarazione con cui si impegna a rispettare le [norme applicabili] (...)».

    6

    L’articolo 4 della legge 13/1998 dispone quanto segue:

    «1.   La vendita al dettaglio di tabacchi lavorati nel territorio spagnolo, con l’eccezione delle isole Canarie, rimane soggetta al regime di monopolio il cui titolare è lo Stato, che lo esercita attraverso la rete di rivenditori di tabacchi e valori bollati.

    2.   I prezzi di vendita al pubblico dei diversi tipi, marche e prodotti del tabacco destinati ad essere immessi in commercio in Spagna, con l’eccezione delle isole Canarie, sono determinati dai produttori o, eventualmente, dai loro rappresentanti o mandatari nell’Unione europea (...).

    3.   I rivenditori di tabacchi (...), che devono essere necessariamente persone fisiche, in possesso della cittadinanza di uno qualsiasi degli Stati membri dell’Unione europea, si configurano giuridicamente come concessionari dello Stato. (...) Non possono essere titolari di altre rivendite né di punti vendita con maggiorazione d’imposta, e non possono avere legami professionali o di lavoro con uno qualsiasi degli importatori, produttori o grossisti del mercato del tabacco, salvo che tale legame cessi prima del rilascio definitivo della concessione.

    4.   La concessione per la gestione di una rivendita di tabacchi viene rilasciata previa organizzazione di un concorso (...).

    Le concessioni hanno una durata di venticinque anni. (...)

    (...)

    7.   Il margine dei rivenditori sulle vendite dei tabacchi lavorati, che essi devono necessariamente acquistare presso uno dei grossisti autorizzati, è fissato all’8,5% del prezzo di vendita al pubblico, indipendentemente dal prezzo o dal tipo di prodotto, dalla sua origine o dal grossista che l’ha fornito. Tuttavia, per la vendita di sigari, il rivenditore percepisce in ogni caso un margine del 9%.

    (...)».

    7

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regio decreto 1199/1999, del 9 luglio 1999, recante disposizioni di attuazione della legge 13/1998 (BOE n. 166, del 13 luglio 1999, pag. 26330; in prosieguo: il «regio decreto 1199/1999»), enuncia quanto segue:

    «Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 della legge [13/1998], ogni persona fisica o giuridica in possesso della capacità di agire nell’esercizio di un commercio può svolgere le attività di fabbricazione, importazione e commercio all’ingrosso dei tabacchi lavorati, indipendentemente dalla loro origine, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento».

    8

    L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regio decreto dispone quanto segue:

    «Le persone per le quali si verifica una delle situazioni di seguito elencate non possono esercitare le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 1:

    (...)

    c)

    essere [rivenditore di tabacco], titolare di un’autorizzazione per un punto vendita con maggiorazione d’imposta o di una rivendita di tabacco a regime speciale (...)».

    9

    Il regio decreto 1199/1999 è stato modificato dal regio decreto 1/2007, del 12 gennaio 2007 (BOE n. 18, del 20 gennaio 2007, pag. 2845; in prosieguo: il «regio decreto 1/2007»).

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    10

    Con ricorso proposto dinanzi al Tribunal Supremo, l’ANETT chiede a quest’ultimo di dichiarare nulle diverse disposizioni del regio decreto 1/2007, per il fatto che esso modifica il regio decreto 1199/1999 senza risolvere un’asserita contraddizione tra il diritto dell’Unione e le norme che disciplinano il mercato del tabacco ed il monopolio della sua distribuzione in Spagna.

    11

    L’ANETT sostiene in particolare che il divieto posto ai rivenditori di tabacco di esercitare l’attività di importazione dei tabacchi lavorati è in contrasto con i principi della libera circolazione delle merci, come garantita dall’articolo 34 TFUE, poiché tale divieto costituisce una restrizione quantitativa o una misura d’effetto equivalente.

    12

    In tale contesto il Tribunal Supremo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’interpretazione dell’articolo 34 [TFUE] consenta di ritenere che il divieto posto ai [rivenditori di tabacco] di svolgere attività di importazione di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri, conformemente al diritto spagnolo, costituisca una restrizione quantitativa all’importazione o una misura di effetto equivalente vietata dal Trattato [FUE]».

    Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

    13

    In udienza il governo spagnolo ha contestato la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, sostenendo che la risposta della Corte non presenta alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia principale, poiché quest’ultima verte sulla legittimità del regio decreto 1/2007.

    14

    Tale decreto modificherebbe infatti talune disposizioni del regio decreto 1199/1999, senza disciplinare o anche solo menzionare il divieto posto ai rivenditori di tabacco di esercitare l’attività di importazione di tabacchi lavorati. Tale divieto risulterebbe dagli articoli 4 della legge 13/1998, e 2 del regio decreto 1199/1999, sui quali il regio decreto 1/2007 non incide. Ne consegue che, nella controversia principale, il giudice del rinvio non potrebbe annullare alcuna disposizione che abbia un legame con tale divieto.

    15

    Inoltre l’ANETT avrebbe già proposto un ricorso avverso il regio decreto 1199/1999, che prevede questo stesso divieto, senza contestare il medesimo, e tale ricorso sarebbe stato respinto dal Tribunal Supremo. Alla luce dei principi della certezza del diritto e dell’autorità di cosa giudicata, il giudice nazionale non potrebbe quindi riesaminare il divieto oggetto del procedimento principale.

    16

    A tale riguardo occorre ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 7 giugno 2007, van der Weerd e a., da C-222/05 a C-225/05, Racc. pag. I-4233, punto 22, nonché del 4 giugno 2009, Pometon, C-158/08, Racc. pag. I-4695, punto 13).

    17

    Certo è che nel procedimento principale non è sicuro che l’eventuale incompatibilità del divieto in questione con il diritto dell’Unione incida sulla legittimità del regio decreto 1/2007, dal momento che quest’ultimo non disciplina il suddetto divieto e che un ricorso avverso il regio decreto 1199/1999, che lo prevede, è già stato respinto dal Tribunal Supremo.

    18

    Ciò posto, alla luce di una lettura d’insieme della decisione di rinvio, non può essere definitivamente escluso che la risposta della Corte presenti un’utilità ai fini della soluzione della controversia principale. In circostanze di questo genere, i suddetti elementi non sono di per sé sufficienti a confutare la presunzione di rilevanza di cui al punto 16 della presente sentenza.

    19

    Di conseguenza, si deve considerare ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.

    Sulla questione pregiudiziale

    20

    Con la sua questione, il giudice del rinvio intende in sostanza sapere se l’articolo 34 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta ai rivenditori di tabacco di esercitare un’attività di importazione di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri.

    Sulle disposizioni applicabili

    21

    La Commissione europea, nelle sue osservazioni scritte, e il governo spagnolo, in udienza, hanno sostenuto che, contrariamente a quanto indicato dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale, la normativa nazionale dev’essere esaminata alla luce dell’articolo 37 TFUE e non dell’articolo 34 TFUE. Tale normativa riguarderebbe infatti il funzionamento di un monopolio a carattere commerciale, ai sensi dell’articolo 37 TFUE, e comporterebbe effetti di restrizione agli scambi intrinseci all’esistenza di un tale monopolio.

    22

    A tale riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte, le norme relative all’esistenza e al funzionamento di un monopolio si devono esaminare alla luce delle disposizioni dell’articolo 37 TFUE specificamente applicabili all’esercizio, da parte di un monopolio nazionale di natura commerciale, dei suoi diritti di esclusiva (v., in particolare, sentenze del 23 ottobre 1997, Franzén, C-189/95, Racc. pag. I-5909, punto 35, nonché del 5 giugno 2007, Rosengren e a., C-170/04, Racc. pag. I-4071, punto 17).

    23

    Per contro, l’incidenza sugli scambi interni all’Unione delle altre disposizioni della legge nazionale, che sono scindibili dal funzionamento del monopolio pur avendo un’incidenza su quest’ultimo, dev’essere esaminata alla luce dell’articolo 34 TFUE (v., in particolare, citate sentenze Franzén, punto 36, nonché Rosengren e a., punto 18).

    24

    In tale contesto è importante verificare se la misura di divieto oggetto del procedimento principale costituisca una norma relativa all’esistenza o al funzionamento del monopolio.

    25

    A tale riguardo si deve rammentare, da un lato, che la funzione specifica assegnata al monopolio di cui trattasi consiste nel riservare ai concessionari l’esclusiva della vendita al pubblico di tabacchi lavorati, senza comportare il divieto per i concessionari stessi di importare siffatti prodotti.

    26

    In tal senso, impedendo ai rivenditori di tabacco di importare tali prodotti nel territorio spagnolo, la misura di divieto oggetto del procedimento principale incide sulla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione senza tuttavia disciplinare l’esercizio del diritto di esclusiva attinente al monopolio di cui trattasi.

    27

    Di conseguenza, tale misura non riguarda l’esercizio da parte del monopolio in oggetto della sua funzione specifica e non può pertanto essere considerata relativa all’esistenza stessa di quest’ultimo (v., per analogia, sentenza Rosengren e a., cit., punto 22).

    28

    Dall’altro, occorre rilevare che il divieto per i rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati ha l’effetto di dirigere il rifornimento di tali rivenditori verso i grossisti autorizzati. A tale titolo, la misura di divieto di cui al procedimento principale può avere un’incidenza sul funzionamento di detto monopolio.

    29

    Ciò posto, e sebbene la misura di cui al procedimento principale, a differenza della normativa di cui si trattava nel procedimento che ha dato origine alla citata sentenza Rosengren e a., non riguardi i consumatori, bensì i concessionari del monopolio in oggetto, vale a dire i rivenditori di tabacco, una siffatta misura risulta scindibile dal funzionamento del monopolio, poiché essa non si riferisce alle modalità della vendita al pubblico, sul territorio spagnolo, dei tabacchi lavorati, bensì al mercato a monte di tali prodotti. Essa infatti non mira a disciplinare il sistema di scelta dei prodotti da parte del monopolio. Allo stesso modo, detta misura non si concentra né sulla rete di vendita del monopolio in questione né sulla commercializzazione o sulla pubblicità dei prodotti distribuiti da detto monopolio (v., per analogia, sentenza Rosengren e a., cit., punto 24).

    30

    Alla luce di ciò, la misura di divieto oggetto del procedimento principale non può essere vista come una norma relativa all’esistenza o al funzionamento del monopolio. L’articolo 37 TFUE è quindi irrilevante al fine di verificarne la compatibilità con il diritto dell’Unione, in particolare con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

    31

    Di conseguenza, la normativa nazionale che vieta ai rivenditori di tabacco di importare tabacchi lavorati, come quella di cui al procedimento principale, dev’essere esaminata alla luce dell’articolo 34 TFUE.

    Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione delle merci

    32

    Secondo costante giurisprudenza, ogni normativa commerciale degli Stati membri idonea ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi all’interno dell’Unione dev’essere considerata una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell’articolo 34 TFUE (v., in particolare, sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, Racc. pag. 837, punto 5, e del 10 febbraio 2009, Commissione/Italia, C-110/05, Racc. pag. I-519, punto 33).

    33

    Sempre da giurisprudenza costante risulta che l’articolo 34 TFUE riflette l’obbligo di rispettare i principi di non discriminazione e di mutuo riconoscimento dei prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri e di assicurare, altresì, ai prodotti comunitari libero accesso ai mercati nazionali (v. sentenze Commissione/Italia, cit., punto 34, e del 2 dicembre 2010, Ker-Optika, C-108/09, Racc. pag. I-12213, punto 48).

    34

    Occorre perciò considerare misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative le misure adottate da uno Stato membro che abbiano per oggetto o per effetto di penalizzare i prodotti provenienti da altri Stati membri, così come le norme che stabiliscono quali requisiti debbano possedere le merci, anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti (v. citate sentenze Commissione/Italia, punti 35 e 37, nonché Ker-Optika, punto 49).

    35

    Nella medesima nozione rientra altresì ogni altra misura che ostacoli l’accesso al mercato di uno Stato membro di prodotti originari di altri Stati membri (citate sentenze Commissione/Italia, punto 37, e Ker-Optika, punto 50).

    36

    Nel procedimento principale nulla indica che la normativa nazionale di cui trattasi ha per oggetto o per effetto di penalizzare tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri. Essa non riguarda nemmeno i requisiti che tali prodotti devono possedere.

    37

    Ciò premesso, occorre ancora esaminare se tale normativa non ostacoli l’accesso al mercato spagnolo di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri.

    38

    A tale riguardo, occorre rilevare che, vietando ai rivenditori di tabacco di importare direttamente siffatti prodotti da altri Stati membri, tale normativa li obbliga a rifornirsi da grossisti autorizzati. Orbene, un siffatto sistema di rifornimento può presentare diversi svantaggi che tali rivenditori non avrebbero se provvedessero essi stessi all’importazione.

    39

    In particolare, i rivenditori di cui trattasi possono commercializzare un tabacco lavorato proveniente da un altro Stato membro solo se è presente nella gamma dei prodotti dei grossisti autorizzati in Spagna e se questi ultimi lo hanno in deposito. Pertanto, qualora la gamma merceologica di tali grossisti non includa un determinato prodotto, i rivenditori di tabacco non hanno alcuna possibilità diretta, flessibile e rapida di far fronte alla richiesta dei propri clienti interessati allo stesso.

    40

    Tale constatazione non è affatto messa in discussione dall’obbligo imposto agli importatori di assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale dei tabacchi lavorati, ove esista una domanda per tali prodotti, come previsto dalla legislazione nazionale. Tali importatori possono infatti scegliere di non provvedere all’importazione di determinati prodotti richiesti da un numero di interessati ritenuto troppo esiguo o di provvedervi con ritardo. Per contro, ogni rivenditore di tabacco, al posto di tali importatori, sarebbe senza dubbio in grado di reagire in modo più flessibile e più rapido alle richieste dei clienti con cui è in contatto diretto e frequente.

    41

    Si impedisce inoltre ai rivenditori di tabacco di rifornirsi negli altri Stati membri, sebbene i produttori o i grossisti che vi hanno sede possano offrire, segnatamente nelle zone di confine, condizioni di fornitura più vantaggiose, vuoi a causa della loro vicinanza geografica, vuoi grazie a specifiche modalità di fornitura che propongono.

    42

    Tutti questi elementi possono ripercuotersi negativamente sulla scelta dei prodotti che i rivenditori di tabacco includono nelle loro gamme merceologiche e, in definitiva, sull’accesso al mercato spagnolo dei diversi prodotti originari degli altri Stati membri.

    43

    Alla luce di ciò, occorre dichiarare che la misura di divieto oggetto del procedimento principale ostacola l’accesso al mercato di tali prodotti.

    44

    Ne consegue che la normativa in questione nel procedimento principale costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE.

    Sulla giustificazione della restrizione alla libera circolazione delle merci

    45

    Secondo una giurisprudenza costante, un ostacolo alla libera circolazione delle merci può essere giustificato da motivi di interesse generale indicati nell’articolo 36 TFUE, oppure da ragioni imperative. In entrambi i casi, la misura nazionale deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in particolare, citate sentenze Commissione/Italia, punto 59, e Ker-Optika, punto 57).

    Osservazioni presentate alla Corte

    46

    I governi spagnolo e italiano sostengono, in primo luogo, che la misura di divieto di cui al procedimento principale può essere giustificata dalla necessità di assicurare un controllo fiscale e doganale dei tabacchi lavorati e di garantirne il controllo sanitario.

    47

    In secondo luogo, tali governi fanno valere che detta misura risulta necessaria per raggiungere l’obiettivo di tutela dei consumatori. Infatti, se i rivenditori di tabacco fossero autorizzati ad importare i tabacchi lavorati, potrebbero essere tentati di privilegiare determinati prodotti piuttosto che altri, a danno della neutralità del mercato del tabacco.

    48

    In terzo luogo, il governo spagnolo ritiene che la misura di divieto oggetto del procedimento principale si giustifichi in quanto il fatto di concedere ai rivenditori di tabacco la possibilità di importare tali prodotti significherebbe dar loro un eccessivo vantaggio concorrenziale.

    49

    In quarto luogo, il governo spagnolo è del parere che, in ogni caso, una restrizione alla libera circolazione delle merci si debba eliminare solo se ciò produce un vantaggio per i consumatori, vale a dire, in particolare, una riduzione di prezzo. Orbene, dato che il tabacco è un prodotto monopolizzato venduto a prezzi fissi, l’eliminazione del divieto di importazione per i rivenditori di tabacco non produrrebbe alcun beneficio per i consumatori, potendo trarne vantaggio solo i rivenditori stessi.

    Risposta della Corte

    50

    Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento dei governi spagnolo e italiano vertente sulla necessità di garantire un controllo fiscale, doganale e sanitario dei tabacchi lavorati, occorre ricordare che spetta alle autorità nazionali, qualora adottino un provvedimento di deroga ad un principio sancito dal diritto dell’Unione, provare, caso per caso, che tale provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità del provvedimento adottato dallo Stato medesimo, nonché da precisi elementi che consentano di avvalorarne il ragionamento (v. sentenze del 18 marzo 2004, Leichtle, C-8/02, Racc. pag. I-2641, punto 45, nonché del 13 aprile 2010, Bressol e a., C-73/08, Racc. pag. I-2735, punto 71).

    51

    Orbene, i governi spagnolo e italiano non avvalorano il loro argomento con nessun elemento che soddisfi i requisiti precisati al punto precedente. In particolare, non hanno spiegato in che modo la possibilità che verrebbe data ai rivenditori di tabacco di importare essi stessi tabacchi lavorati sarebbe d’ostacolo all’applicazione delle misure di controllo fiscale, doganale e sanitario di tali prodotti.

    52

    Occorre inoltre respingere l’argomento vertente sulla tutela dei consumatori. Infatti, anche supponendo che l’esigenza di garantire in generale una gamma di prodotti uniforme costituisca un obiettivo legittimo d’interesse generale che merita di essere perseguito tramite norme giuridiche, al posto della legge di mercato, tale esigenza potrebbe essere in ogni caso rispettata facendo ricorso a misure meno restrittive, quali l’imposizione di un obbligo per i rivenditori di tabacco di tenere in deposito una predeterminata gamma essenziale di prodotti.

    53

    Inoltre il governo spagnolo non può sostenere che la restrizione di cui trattasi sia giustificabile per il fatto che la possibilità di importare i tabacchi lavorati creerebbe un eccessivo vantaggio concorrenziale per i rivenditori di tabacco. Una siffatta considerazione riveste infatti un ruolo meramente economico. Orbene, da una costante giurisprudenza risulta che motivi di natura economica non possono costituire motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v. sentenze del 13 gennaio 2000, TK-Heimdienst, C-254/98, Racc. pag. I-151, punto 33, e del 17 marzo 2005, Kranemann, C-109/04, Racc. pag. I-2421, punto 34).

    54

    Occorre infine respingere l’argomento del governo spagnolo secondo cui l’eliminazione di una restrizione alla libera circolazione delle merci sarebbe giustificata solo a condizione di produrre un beneficio per i consumatori. A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, l’eliminazione della misura di divieto di cui al procedimento principale è tale da produrre un beneficio per i consumatori, in quanto consente ai rivenditori di tabacco di ampliare la gamma di prodotti di cui dispongono.

    55

    Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che la restrizione risultante dalla normativa oggetto del procedimento principale non può essere giustificata dalla realizzazione degli obiettivi perseguiti.

    56

    Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 34 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta ai rivenditori di tabacco di esercitare un’attività di importazione di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri.

    Sulle spese

    57

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 34 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta ai titolari delle rivendite di tabacco e valori bollati di esercitare un’attività di importazione di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

    Top