EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0387

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 settembre 2011.
Commissione europea contro Repubblica d'Austria.
Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Normativa di uno Stato membro riguardante i fondi di investimento e i fondi di investimento immobiliare - Prova relativa ai redditi considerati distribuiti - Prova fornita dall'intermediario di un rappresentante fiscale - Istituti di credito e fiduciari economici "nazionali" aventi qualità di rappresentate fiscale.
Causa C-387/10.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00142*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:625





Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2011 – Commissione / Austria

(causa C‑387/10)

«Inadempimento di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Normativa di uno Stato membro riguardante i fondi di investimento e i fondi di investimento immobiliare – Prova relativa ai redditi considerati distribuiti – Prova fornita dall’intermediario di un rappresentante fiscale – Istituti di credito e fiduciari economici “nazionali” aventi qualità di rappresentate fiscale»

Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che limita la rappresentanza fiscale dei fondi di investimento e dei fondi immobiliari agli istituti di credito e fiduciari economici nazionali – Inammissibilità – Giustificazione mediante l’interesse generale – Insussistenza (Art. 49 CE; accordo SEE, art. 36) (v. punti 25, 31‑34 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE e dell’art. 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) – Normativa di uno Stato membro che limita la rappresentanza fiscale dei fondi di investimento e dei fondi immobiliari agli amministratori fiduciari e agli istituti di credito stabiliti in tale Stato.

Dispositivo

1)

La Repubblica d’Austria, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni in base alle quali soltanto gli istituti di credito nazionali e gli amministratori fiduciari economici nazionali possono essere designati come rappresentati fiscali di fondi di investimento o di fondi di investimento immobiliare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

Top