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Document 62010CJ0354

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1º marzo 2012.
    Commissione europea contro Repubblica ellenica.
    Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Fondo di riserva esente da imposta — Incompatibilità con il mercato comune — Recupero — Mancata esecuzione.
    Causa C‑354/10.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:109





    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1º marzo 2012 —
    Commissione / Grecia

    (causa C‑354/10)

    «Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Fondo di riserva esente da imposta — Incompatibilità con il mercato comune — Recupero — Mancata esecuzione»

    1.                     Procedura — Regime linguistico — Presentazione di atti o documenti in una lingua diversa da quella processuale — Presupposti per la ricevibilità [Regolamento di procedura della Corte, art. 29, §§ 2, a), e 3] (v. punti 33‑34)

    2.                     Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Obbligo — Dovere di esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 56‑61, 65)

    3.                     Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Artt. 4, § 3, TFUE e 108, § 2, TFUE) (v. punti 68‑70, 73)

    4.                     Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti — Attuazione di una procedura che permetta l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 75, 77)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per recuperare aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1 (tranne gli aiuti di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3), della decisione della Commissione del 18 luglio 2007 [C(2007) 3251], relativa al fondo di riserva esente da imposta (aiuto di Stato C 37/05).

    Dispositivo

    1)

    Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2008/723/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, relativa all’aiuto di Stato C 37/05 (ex NN 11/04), al quale la Grecia ha dato esecuzione — Fondo di riserva esente da imposta, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune, tranne gli aiuti di cui al paragrafo 2 e agli articoli 2 e 3 della medesima decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4‑6 di quest’ultima.

    2)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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