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Document 62010CJ0311

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 ottobre 2011.
    Commissione europea contro Repubblica di Polonia.
    Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2007/46/CE - Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli - Omessa trasposizione nel termine prescritto - Trasposizione incompleta.
    Causa C-311/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00159*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:702





    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 – Commissione / Polonia

    (causa C‑311/10)

    «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2007/46/CE – Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli – Omessa trasposizione entro il termine impartito – Trasposizione incompleta»

    1.                     Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento –Giustificazione basata su difficoltà interpretative – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 16)

    2.                     Diritto dell’Unione – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Interpretazione sistematica e teleologica della normativa controversa (v. punto 18)

    3.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di una trasposizione chiara e precisa – Eventualità di una modifica successiva degli allegati che determinano gli aspetti tecnici e le modalità di applicazione della direttiva – Irrilevanza ai fini dell’obbligo di trasposizione della direttiva (Art. 288, terzo comma, TFUE) (v. punti 24-25, 77)

    4.                     Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Presunzioni – Inammissibilità – Inosservanza dell’obbligo di informazione imposto agli Stati membri da una direttiva – Conseguenze (Art. 4, n. 3, TUE; artt. 17 TFUE e 258 TFUE) (v. punti 30, 32-33, 52)

    5.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi – Presupposti – Esistenza di un contesto giuridico generale che garantisca la piena applicazione della direttiva (Art. 288, terzo comma, TFUE) (v. punti 40, 47)

    6.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione completa (Art. 288, terzo comma, TFUE) (v. punti 48, 50)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, nel termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263, pag. 1).

    Dispositivo

    1)

    Non avendo comunicato alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che attuano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’art. 48 di tale direttiva.

    2)

    Non avendo adottato, nel termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad attuare la direttiva 2007/46, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’art. 48 della summenzionata direttiva.

    3)

    La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

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