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Document 62010CJ0016

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 febbraio 2011.
    The Number Ltd e Conduit Enterprises Ltd contro Office of Communications e British Telecommunications plc.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito.
    Ravvicinamento delle legislazioni - Telecomunicazioni - Reti e servizi - Direttiva 2002/22/CE - Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale - Imposizione di obblighi specifici all’impresa designata - Elenchi abbonati e servizi di consultazione.
    Causa C-16/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00691

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:92

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    17 febbraio 2011 (*)

    «Ravvicinamento delle legislazioni – Telecomunicazioni – Reti e servizi – Direttiva 2002/22/CE – Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale – Imposizione di obblighi specifici all’impresa designata – Elenchi abbonati e servizi di consultazione»

    Nel procedimento C‑16/10,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 15 dicembre 2009, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2010, nella causa

    The Number (UK) Ltd,

    Conduit Enterprises Ltd

    contro

    Office of Communications,

    British Telecommunications plc,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

    avvocato generale: sig. J. Mazák

    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 dicembre 2010,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per The Number (UK) Limited e la Conduit Enterprises Limited, dalla sig.ra D. Rose, QC, e dal sig. B. Kennelly, barrister;

    –        per la British Telecommunications plc, dai sigg. R. Thomson, QC, J. O’ Flaherty, barrister, e S. Murray, solicitor;

    –        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra F. Penlington, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Vajda, QC;

    –        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

    –        per la Commissione europea, dai sigg. G. Braun e A. Nijenhuis, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51), nelle loro versioni vigenti al momento dell’adozione della decisione di rinvio.

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di alcune controversie che oppongono The Number (UK) Ltd (in prosieguo: «The Number») e la Conduit Enterprises Ltd (in prosieguo: la «Conduit Enterprises»), due fornitrici di servizi di consultazione e di elenchi abbonati nel Regno Unito, alla British Telecommunications Plc (in prosieguo: la «BT») in merito agli importi fatturati dalla BT per la fornitura d’informazioni provenienti da una banca dati contenente le coordinate degli abbonati al servizio di telecomunicazione che la BT deve gestire in qualità di fornitrice del servizio universale.

     Contesto normativo

     Diritto dell’Unione

    3        Il settimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale» così recita:

    «Gli Stati membri dovrebbero continuare a provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel Capo II siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile (...)».

    4        Ai sensi dell’undicesimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale»:

    «I servizi di repertoriazione e di consultazione di elenchi sono strumenti essenziali per fruire dei servizi telefonici accessibili al pubblico e rientrano negli obblighi di servizio universale. Gli utenti e i consumatori desiderano disporre di elenchi completi e di servizi di consultazione che comprendano tutti gli abbonati repertoriati e i rispettivi numeri (compresi i numeri di telefono fisso e mobile), e desiderano che tali informazioni siano presentate in modo imparziale (...)».

    5        Ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva «servizio universale»:

    «Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire l’attuazione del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri mirano a limitare le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico».

    6        L’art. 4, n. 1, della direttiva «servizio universale» prevede quanto segue:

    «Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa sia soddisfatta quanto meno da un’impresa».

    7        L’art. 5 della direttiva «servizio universale», recante il titolo «Elenco abbonati e servizi di consultazione», così dispone:

    «1.       Gli Stati membri provvedono affinché:

    a)      almeno un elenco completo sia accessibile agli utenti finali, in una forma – cartacea, elettronica o in entrambe le forme – approvata dall’autorità competente, e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l’anno;

    b)      almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento.

    2.      Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 11 della direttiva 97/66/CE, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.

    3.      Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono servizi di cui al paragrafo 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre imprese».

    8        L’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale» è così formulato:

    «Gli Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito agli articoli 4, 5, 6 e 7 e, se del caso, all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva in modo tale da poter coprire l’intero territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale».

    9        L’art. 9 della direttiva «servizio universale», dal titolo «Accessibilità delle tariffe», dispone quanto segue:

    «1.      Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l’evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 4, 5, 6 e 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori dello Stato membro in questione.

    2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso e dall’uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

    (...)

    4.      Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 di applicare, tenendo conto delle circostanze nazionali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.

    (...)».

    10      Ai sensi dell’art. 11 della direttiva «servizio universale», intitolato «Qualità del servizio fornito dalle imprese designate»:

    «1.      Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e dall’articolo 9, paragrafo 2 pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell’allegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all’autorità nazionale di regolamentazione.

    (...)

    4.      Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno relativamente all’articolo 4. Nel fissare tali obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all’articolo 33.

    5.      Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di controllare l’adempimento da parte delle imprese designate di tali obiettivi qualitativi.

    (...)».

    11      L’art. 25, n. 2, della direttiva «servizio universale» prevede quanto segue:

    «Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie».

    12      L’art. 8 della direttiva «quadro», intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», dispone quanto segue:

    «1.      Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

    Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, tengano nel massimo conto l’opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale.

    Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell’ambito delle loro competenze a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

    2.      Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:

    a)      assicurando che gli utenti (...) ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;

    (...)

    3.      Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno (...).

    4.      Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell’Unione europea, tra l’altro:

    a)      garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella [direttiva “servizio universale”];

    (...)».

    13      L’art. 3, n. 2, della direttiva «autorizzazioni» è così formulato:

    «La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7».

    14      L’art. 6, n. 2, della direttiva «autorizzazioni» così recita:

    «Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2 e degli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva «accesso»), degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva «servizio universale») o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi di tale direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese».

     Diritto nazionale

    15      La condizione n. 7 prevista per la fornitura del servizio universale (Universal Service Condition 7; in prosieguo: l’«USC 7»), imposta alla BT nell’ambito della sua designazione quale fornitrice di servizio universale in base alle disposizioni del regolamento del 2003 relativo alle comunicazioni elettroniche [Electronic Communications (Universal Service) Regulations 2003] è così formulato:

    «7.1      BT provvede a gestire una banca dati contenente le informazioni degli elenchi telefonici per tutti gli abbonati cui è stato assegnato un numero di telefono da qualsivoglia fornitore di [reti o di servizi di] comunicazione (in prosieguo: la “banca dati”). BT provvede all’aggiornamento periodico della banca dati.

    7.2      In conformità con i punti 7.3 e 7.4 infra, e su richiesta, BT mette a disposizione:

    a)      di ogni fornitore di [reti e di servizi di] comunicazione, soggetto al punto 8.2 della Condizione generale n. 8, gli elenchi predisposti da BT, corrispondenti alle prescrizioni della presente Condizione generale, onde consentire a tale fornitore di [reti e di servizi di] comunicazione di conformarsi al suddetto punto 8.2;

    b)      a ogni soggetto che intenda fornire servizi di elenco abbonati e/o di consultazione accessibili al pubblico i contenuti della banca dati a lettura automatizzata.

    7.3      BT provvede a fornire gli elementi specificati al summenzionato punto 7.2, lett. a) e b) su ragionevole richiesta dell’interessato. Fermo restando quanto sopra disposto in via generale, BT può rifiutare di fornire tali elementi qualora:

    a)      il soggetto richiedente tali elementi non si impegni ad un trattamento dei dati o delle informazioni ivi contenute in osservanza del codice di condotta pertinente e/o

    b)      BT abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto richiedente tali elementi non si conformerà alla normativa pertinente in materia di protezione dei dati.

    7.4      BT fornisce gli elementi di cui al summenzionato punto 7.2, lett. a) e b) a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non ingiustificatamente discriminatorie nonché in una forma concordata tra BT e il soggetto richiedente tali informazioni. Ove non si raggiunga un siffatto accordo, il Direttore può determinare la forma in cui viene fornita l’informazione, conformemente alla sua funzione di composizione delle controversie».

     Causa principale e questioni pregiudiziali

    16      Nel Regno Unito la fornitrice di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni è la BT, salvo per quanto concerne la regione circostante la città di Hull.

    17      The Office of communications (l’Ufficio delle comunicazioni; in prosieguo: l’«OFCOM») è l’autorità nazionale di regolamentazione del Regno Unito in materia di telecomunicazioni. L’OFCOM è succeduto, nel corso del 2003, all’Oftel, l’ufficio delle telecomunicazioni.

    18      L’USC 7, redatta dall’Oftel, obbliga la BT a mettere a disposizione degli altri fornitori di servizi di consultazione e di elenchi abbonati, che non sono stati designati come fornitori del servizio universale, a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie e in una forma concordata, la propria banca dati completa relativa agli abbonati telefonici, denominata «OSIS», che essa redige raccogliendo dati presso tutti gli operatori di un servizio di telefonia fissa.

    19      Quindi, anziché imporre un obbligo di servizio universale incentrato sull’utilizzatore, l’USC 7 impone alla BT un obbligo a livello di commercio all’ingrosso, il che si è tradotto in pratica nella presenza sul mercato del Regno Unito di vari fornitori concorrenti di servizi di consultazione e di elenchi abbonati che operano a partire dalla banca dati OSIS.

    20      Con sentenza 25 novembre 2004, causa C‑109/03, KPN Telecom (Racc. pag. I‑11273), la Corte ha stabilito, segnatamente, che gli importi fatturati dagli operatori di servizi di telefonia fissa per la messa a disposizione di «informazioni utili» relative agli abbonati non dovevano includere i costi interni inerenti alla raccolta, all’aggiornamento e alla fornitura dei dati relativi agli abbonati dell’operatore. The Number e la Conduit Enterprises hanno contestato gli importi loro fatturati dalla BT per l’utilizzo della sua banca dati OSIS, invocando tale sentenza a sostegno del loro ricorso.

    21      L’OFCOM, che è stato investito delle controversie di cui trattasi nel 2005, ha pronunciato le proprie decisioni il 10 marzo 2008, dichiarando segnatamente che l’USC 7 era incompatibile con il diritto dell’Unione in quanto non trasponeva correttamente le prescrizioni dell’art. 5 della direttiva «servizio universale». Così, ad avviso dell’OFCOM, la BT non era tenuta a fornire l’accesso alla banca dati OSIS a condizioni regolamentate, salvo il caso dei dati relativi ai propri abbonati. Essa è infatti tenuta a fornire questi ultimi dati in base ad un ulteriore obbligo, distinto dall’USC 7 e che non è oggetto della causa principale, che si applica a tutte le imprese di comunicazioni elettroniche e traspone l’art. 25 della direttiva «servizio universale».

    22      Con sentenza 24 novembre 2008 il Competition Appeal Tribunal ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione dell’OFCOM. Esso ha ritenuto in tale sede che l’USC 7 attuasse correttamente le disposizioni rilevanti della direttiva «servizio universale».

    23      La BT, sostenuta dall’OFCOM, ha interposto appello avverso tale sentenza del Competition Appeal Tribunal dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo, pur giungendo alla conclusione provvisoria secondo cui l’USC 7 era contrario alla direttiva «servizio universale», ha ritenuto necessario, prima di assumere una decisione, adire la Corte in via pregiudiziale, ritenendo che un «esame dei principi implicati, le differenze esistenti nei testi facenti fede e gli argomenti dedotti» dimostrassero «che la questione non può essere considerata al di sopra di ogni legittimo dubbio».

    24      Atteso quanto precede, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se il potere conferito agli Stati membri in forza dell’art. 8, n. 1, della [direttiva “servizio universale”], in combinato disposto con l’art. 8 della [direttiva quadro], con gli artt. 3, n. 2 e 6, n. 2, della [direttiva “autorizzazioni”] e con l’art. 3, n. 2, della [direttiva “servizio universale”] nonché con altre norme sostanziali di diritto comunitario, di designare una o più imprese per garantire la fornitura del servizio universale, o di diversi elementi del servizio universale, quale definito agli artt. 4‑7 e 9, n. 2, della [direttiva “servizio universale”], debba essere interpretato nel senso che:

    a)      autorizza lo Stato membro, allorquando decide di designare un’impresa ai sensi di tale disposizione, ad imporre a tale impresa unicamente obblighi specifici che prescrivono alla medesima di fornire essa stessa agli utenti finali il servizio universale, o diversi elementi dello stesso, per il quale è stata designata, o

    b)      autorizza lo Stato membro, allorquando decide di designare un’impresa ai sensi di tale disposizione, ad assoggettare l’impresa designata ad obblighi specifici, che lo Stato membro ritiene essere i più efficaci, appropriati e proporzionati al fine di garantire la fornitura agli utenti finali del servizio universale o di un elemento di esso, a prescindere dal fatto che tali obblighi impongano o meno all’impresa designata di fornire essa stessa il servizio universale o un elemento del medesimo agli utenti finali.

    2)      Se, alla luce dell’art. 3, n. 2, della [direttiva “servizio universale”], le disposizioni sopra citate consentano agli Stati membri, nel caso in cui un’impresa sia designata a norma dell’art. 8, n. 1, della [direttiva “servizio universale”] al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 5, n. 1, lett. b), della stessa direttiva (servizio completo di consultazione degli elenchi telefonici), senza che sia richiesto che siffatto servizio venga fornito direttamente agli utenti finali, di imporre obblighi specifici a carico dell’impresa designata, ossia:

    a)      di gestire e aggiornare una banca dati completa di informazioni relative agli abbonati;

    b)      di mettere a disposizione di qualsiasi soggetto, che desideri fornire servizi di consultazione accessibili al pubblico o servizi di elenco abbonati, i contenuti di una banca dati completa, a lettura automatizzata, di informazioni relative agli abbonati, aggiornata a scadenze regolari (indipendentemente dal fatto che tale soggetto intenda o meno fornire agli utenti finali un servizio completo di consultazione elenchi), e

    c)      fornire a siffatto soggetto la banca dati a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie».

     Sulle questioni pregiudiziali

     Sulla prima questione

    25      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale» consenta agli Stati membri, nel designare una o più imprese conformemente a tale disposizione affinché garantiscano la fornitura del servizio universale, o di diversi elementi del servizio universale, come definito agli artt. 4‑7 e 9, n. 2, di questa stessa direttiva, di imporre alle stesse unicamente obblighi specifici riguardanti la modalità con cui tali imprese forniscono il servizio universale agli utenti finali con riferimento al quale esse sono state designate o se, invece, detti Stati abbiano il diritto di imporre alle imprese designate gli obblighi che considerano più idonei allo scopo di garantire la fornitura del servizio medesimo, a prescindere dal fatto che tali imprese forniscano o meno esse stesse tale servizio.

    26       In limine, occorre rilevare che tale questione si pone nell’ambito di una controversia principale riguardante, segnatamente, la compatibilità con il diritto dell’Unione di un obbligo, derivante dal regime nazionale di servizio universale applicabile, tra l’altro, ai servizi di consultazione e di elenco abbonati ed imposto ad un unico operatore, vale a dire la BT, a livello di mercato all’ingrosso. In forza di tale obbligo detto operatore è tenuto a mantenere e a mettere a disposizione di altri fornitori di siffatti servizi di consultazione e di elenchi abbonati, a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie, e in una forma concordata, la propria banca dati OSIS, che esso redige raccogliendo dati presso tutti gli operatori di un servizio di telefonia fissa.

    27      È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede di chiarire se le disposizioni della direttiva «autorizzazioni», della direttiva quadro e della direttiva «servizio universale», in particolare l’art. 8, n. 1, di quest’ultima, consentano agli Stati membri di imporre un simile obbligo ad un operatore specifico, a livello di mercato all’ingrosso, nell’ambito di una designazione di tale operatore sulla base della citata disposizione, allo scopo di realizzare indirettamente, mediante la creazione di un contesto concorrenziale a ciò favorevole, l’obiettivo di servizio universale enunciato dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale» e sancito dall’art. 5 della stessa, che consiste nel mettere a disposizione di tutti gli utenti finali taluni servizi di consultazione e di elenchi completi.

    28      Per individuare il senso e la portata dell’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale», è anzitutto necessario collocare tale disposizione nell’ambito del contesto normativo in cui si inserisce (v., per analogia sentenza della Corte 3 ottobre 2006, causa C‑475/03, Banca popolare di Cremona, Racc. pag. I‑9373, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). Si dovrà poi interpretarla tenendo conto del suo tenore letterale, nonché dell’economia generale della direttiva citata e degli obiettivi perseguiti dal legislatore.

    29      Occorre rilevare a tal proposito che, conformemente all’art. 3, n. 2, della direttiva «autorizzazioni», la fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva stessa o i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri, di cui al suo art. 5. La causa principale non verte su questi ultimi diritti.

    30      Pertanto, gli Stati membri sono legittimati a prescrivere obblighi specifici a una o più imprese determinate unicamente nei limiti in cui tali obblighi sono riconducibili ai casi considerati dall’art. 6, n. 2, della direttiva «autorizzazioni». Quest’ultima disposizione si riferisce, segnatamente, agli obblighi imposti alle imprese designate per la fornitura di un servizio universale ai sensi della direttiva «servizio universale». Tra tali obblighi vi è la fornitura dei servizi di consultazione e di elenchi completi di cui all’art. 5 della medesima. È l’art. 8, n. 1, di questa stessa direttiva a prevedere la designazione degli operatori incaricati di fornire il servizio universale o diversi elementi dello stesso.

    31      Rappresentando un’eccezione al divieto di prescrivere obblighi specifici agli operatori in maniera individuale, gli obblighi che possono essere imposti ai sensi delle disposizioni della direttiva «servizio universale» alle imprese designate conformemente all’art. 8, n. 1, della stessa per la fornitura di un servizio universale devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

    32      Quanto al tenore letterale dell’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale», benché esso preveda, alla sua prima frase, la designazione di un’impresa affinché «garantisca (...) la fornitura» del servizio universale, tale disposizione precisa altresì, nell’ambito della sua seconda frase, che «gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale». Dal tenore letterale di tale disposizione, considerata nel suo complesso, risulta quindi che uno Stato membro può imporre ad un’impresa designata solo gli obblighi specificamente previsti dalle disposizioni della direttiva «servizio universale» in merito alla fornitura agli utenti finali, ad opera di questa stessa impresa, di uno degli elementi specifici del servizio universale definito agli artt. 4‑7 e 9, n. 2, della direttiva in parola.

    33      Va rilevato inoltre che la fornitura, ad opera dell’impresa medesima, del servizio universale agli utenti non esclude la possibilità che quest’ultima subappalti tale fornitura a un terzo, purché mantenga la responsabilità, nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro, quanto alla modalità di erogazione del servizio.

    34      Peraltro, tale interpretazione risulta avvalorata da considerazioni legate all’economia generale della direttiva «servizio universale» e agli obiettivi della stessa. Infatti, le disposizioni degli artt. 9 e 11 di questa stessa direttiva, riguardanti, rispettivamente, le tariffe applicate e il controllo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione del livello qualitativo delle imprese designate nella fornitura del servizio universale, implicano la necessità che siano queste stesse imprese a fornire tale servizio.

    35      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’art. 9 della direttiva «servizio universale», dal settimo ‘considerando’ della stessa emerge che uno dei principali obiettivi della direttiva medesima è quello di garantire la fornitura agli utenti finali di un insieme minimo di servizi di comunicazioni elettroniche a un prezzo abbordabile. A tal fine, l’art. 9 della direttiva «servizio universale», segnatamente i suoi nn. 1, 2 e 4, prevede un meccanismo di controllo e di regolazione, ad opera delle autorità nazionali competenti, della struttura e del livello delle tariffe applicate dall’impresa designata per fornire elementi del servizio universale.

    36      Il citato art. 9 non prevede invece alcun meccanismo di regolazione dei prezzi praticati da imprese diverse dall’impresa designata. Così, anche se tali altre imprese potessero accedere, a tariffe stabilite dal soggetto di regolamentazione nazionale, ad una banca dati completa relativa a tutti gli abbonati telefonici, quale la banca dati OSIS della BT, grazie ad un obbligo nazionale specifico quale l’USC 7, esse non sarebbero obbligate a fornire, a un prezzo abbordabile, l’elemento del servizio universale di cui all’art. 5 della direttiva citata, che consiste nel rendere accessibili a tutti gli utenti finali servizi di consultazione e di elenchi completi. Ciò posto, un obbligo quale quello stabilito dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non garantisce, di per sé stesso, che l’elemento del servizio universale in questione sia messo a disposizione di tutti gli utenti finali ad un prezzo abbordabile.

    37      In secondo luogo, ai sensi dell’art. 11 della direttiva «servizio universale», le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a controllare la prestazione del servizio universale da parte delle imprese designate e di imporre loro, se necessario, l’osservanza di taluni parametri specifici quanto alla qualità del servizio stesso. Tale disposizione muove quindi dalla premessa secondo cui le imprese designate dispongono di dati operativi riguardanti la fornitura del servizio universale e sono in grado di influire direttamente sulla modalità di fornitura dello stesso, il che presuppone che siano esse stesse a fornire tale servizio.

    38      È certo vero che spetta agli Stati membri, in conformità all’art. 3, n. 2, della direttiva «servizio universale», determinare «il metodo più efficace e adeguato per garantire l’attuazione del servizio universale». Tuttavia, il margine discrezionale che tale disposizione attribuisce agli Stati membri non può far sì che questi ultimi possano imporre, a talune imprese, obblighi specifici diversi da quelli riconducibili alle ipotesi considerate all’art. 6, n. 2, della direttiva «autorizzazioni». Pertanto, l’art. 3, n. 2, della direttiva «servizio universale» non può essere interpretato in modo tale da ampliare la portata della designazione consentita in base all’art. 8, n. 1, della stessa, al punto da consentire ad uno Stato membro di imporre ad un’impresa, così designata, obblighi diversi da quelli previsti dalle disposizioni della direttiva stessa.

    39      Infine, quanto all’eventuale rilevanza dell’art. 25, n. 2, della direttiva «servizio universale» in tale contesto, è sufficiente osservare che tale disposizione si limita ad obbligare gli Stati membri a vigilare affinché «tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati» soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili i dati relativi ai propri abbonati ai fini della fornitura di servizi di consultazione e di elenchi abbonati. Pertanto, tale disposizione, che riguarda un obbligo generalmente applicabile a tutti gli operatori, non ha alcuna incidenza sulla portata degli obblighi specifici che uno Stato membro ha il diritto di imporre ad una o più imprese specifiche che egli designa ai fini della fornitura del servizio universale, conformemente all’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale».

    40      Alla luce di quanto precede, la prima questione deve essere risolta affermando che l’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale» autorizza gli Stati membri, quando decidono di designare una o più imprese conformemente a tale disposizione perché garantiscano la fornitura del servizio universale, o didiversi elementi del servizio universale, come definito agli artt. 4‑7 e 9, n. 2, di questa stessa direttiva, ad imporre alle stesse unicamente gli obblighi specifici previsti dalle disposizioni della direttiva stessa, che sono collegati alla fornitura di tale servizio, o di tali elementi dello stesso, agli utenti finali ad opera delle stesse imprese designate.

     Sulla seconda questione

    41      In considerazione della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda. Infatti, quest’ultima parte dal presupposto secondo cui uno Stato membro avrebbe legittimamente imposto un obbligo specifico ad un’impresa designata ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva «servizio universale», senza che quest’ultima sia tenuta a fornire tale servizio direttamente agli utenti finali, e mira a sapere, in sostanza, se tale obbligo possa implicare alcuni requisiti riguardanti la tenuta di una banca dati e la sua messa a disposizione di altri operatori a livello di mercato all’ingrosso. Orbene, dalla soluzione fornita alla prima questione risulta che un siffatto obbligo non può essere imposto in base a tale disposizione.

     Sulle spese

    42      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

    L’art. 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») autorizza gli Stati membri, quando decidono di designare una o più imprese conformemente a tale disposizione perché garantiscano la fornitura del servizio universale, o di diversi elementi del servizio universale, come definito agli artt. 4‑7 e 9, n. 2, di questa stessa direttiva, ad imporre alle stesse unicamente gli obblighi specifici, previsti dalle disposizioni della direttiva stessa, che sono collegati alla fornitura di tale servizio, o di tali elementi dello stesso, agli utenti finali ad opera delle stesse imprese designate.

    Firme


    * Lingua processuale: l’inglese.

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