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Document 62010CC0619

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 26 aprile 2012.
Trade Agency Ltd contro Seramico Investments Ltd.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Esecuzione — Motivi di contestazione — Mancata notificazione della domanda giudiziale — Controllo del giudice richiesto — Portata — Valore delle informazioni contenute nell’attestato — Violazione dell’ordine pubblico — Decisione giudiziaria priva di motivazione.
Causa C‑619/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:247

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 26 aprile 2012 ( 1 )

Causa C-619/10

Trade Agency Ltd

contro

Seramico Investments Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia)]

«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Articolo 34 del regolamento n. 44/2001 — Attestato ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 — Notificazione della domanda giudiziale — Procedimento contumaciale — Ordine pubblico — Decisioni emesse senza valutazione nel merito e senza motivazione — Diritto a un processo equo»

I – Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema della Repubblica di Lettonia si riferisce all’interpretazione dell’articolo 34, punti 1 e 2, e dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ).

2.

L’articolo 34, punto 2, consente di non riconoscere o di non dichiarare esecutiva una decisione contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto al quale l’atto introduttivo non sia stato notificato o comunicato in tempo utile o in modo tale da poter presentare le proprie difese. L’articolo 54 del regolamento prevede un attestato rilasciato dallo Stato d’origine contenente diversi dati fondamentali del procedimento. Detto attestato deve essere presentato unitamente all’istanza intesa a ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione. Tra le informazioni ivi contenute rientra anche la data di notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo. In tale contesto, nell’ambito del caso di specie, si pone la questione relativa alla portata del controllo spettante al giudice dello Stato richiesto sulla notificazione o comunicazione della domanda giudiziale, vale a dire se, malgrado l’indicazione della data di notificazione o comunicazione nell’attestato, questi possa controllare se l’atto introduttivo sia stato notificato o comunicato o se invece, al riguardo, l’attestato abbia efficacia vincolante.

3.

Il motivo di diniego di cui all’articolo 34, punto 2, non opera laddove il convenuto, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione contumaciale nello Stato d’origine. La causa in esame offre alla Corte la possibilità di precisare ulteriormente la propria giurisprudenza in merito ai casi in cui il convenuto è tenuto a impugnare la decisione nello Stato d’origine. Occorre chiarire se un tale obbligo gravi sul convenuto anche laddove la decisione emanata nei suoi confronti gli sia stata notificata o comunicata per la prima volta nel corso del procedimento di exequatur.

4.

Infine, la controversia in esame verte anche sulla clausola relativa all’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001. In tale contesto, il giudice del rinvio desidera sapere se il diritto del convenuto a un equo processo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 3 ) osti a che il giudice, prima di pronunciare una decisione contumaciale, non esamini la fondatezza nel merito della domanda e non motivi ulteriormente la decisione contumaciale.

II – Contesto normativo

5.

L’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 disciplina gli impedimenti al riconoscimento e dispone quanto segue:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2)

se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

(…)».

6.

L’articolo 54 si riferisce all’attestato che deve essere rilasciato dal giudice dello Stato membro d’origine:

«Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato V del presente regolamento».

7.

L’allegato V contiene un modello dell’attestato che deve essere rilasciato ai sensi dell’articolo 54:

«Attestato di cui agli articoli 54 e 58 del regolamento relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie

(…)

4.4   Data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali

(…)».

III – Fatti

8.

La società Seramico Investments Limited (in prosieguo: la «Seramico») ha proposto ricorso dinanzi alla High Court inglese (tribunale di secondo grado) contro la società Trade Agency Limited (in prosieguo: la «Trade Agency») e contro un’altra convenuta, reclamando il pagamento di GBP 289 122,10.

9.

L’8 ottobre 2009, non essendo pervenuta alcuna contestazione della domanda in parola da parte della Trade Agency, la High Court of Justice, Queen’s Bench Division, emetteva una sentenza in contumacia con cui condannava la Trade Agency al pagamento di un importo pari a GBP 293 582,98, fornendo la seguente motivazione: «La convenuta non si è costituita in giudizio a seguito della citazione notificatale. Di conseguenza, è condannata a pagare alla ricorrente la somma di GBP 289 122,10 maggiorata degli interessi maturati fino alla data della presente decisione e GBP 130 per le spese. In totale, deve pagare alla ricorrente la somma di GBP 293 582,98».

10.

In base alle indicazioni del giudice del rinvio, l’attestato redatto dalla High Court inglese ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 reca la seguente dicitura: «L’atto di citazione in giudizio è stato notificato il 10 settembre 2009».

11.

Il 28 ottobre 2009 la Seramico ha presentato alla Latvijas Republikas Rigās pilsētas Ziemeļu rajona tiesa (tribunale di primo grado del distretto nord della città di Riga) un’istanza per ottenere la dichiarazione di esecutività della decisione della High Court in Lettonia. All’istanza era allegata una copia della menzionata decisione e dell’attestato previsto all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001. Come da richiesta, la dichiarazione di esecutività è stata rilasciata il 5 novembre 2009. Con decisione del 3 marzo 2010, la Rīgas apgabaltiesas Civilietu tiesas koleģija (formazione collegiale per cause civili della Corte d’appello di Riga) ha rigettato il ricorso proposto avverso detto provvedimento dalla Trade Agency.

12.

La Trade Agency ha quindi proposto ricorso davanti all’Augstākās tiesas Senāts (Corte Suprema della Repubblica di Lettonia), il giudice del rinvio, avverso la sentenza del giudice di appello del 3 marzo 2010, sostenendo che il procedimento giudiziale svoltosi in Inghilterra aveva leso il suo diritto a un equo processo, con l’effetto che andrebbe negata la dichiarazione di esecutività della decisione della High Court nella Repubblica di Lettonia.

IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale

13.

Il giudice del rinvio ha pertanto sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se, nel caso in cui a una decisione di un giudice straniero sia allegato l’attestato previsto all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001, ma, ciò nondimeno, il convenuto si opponga adducendo che non gli è stata notificata l’azione proposta nello Stato membro d’origine, un giudice dello Stato membro richiesto, verificando un motivo di diniego di riconoscimento ex articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, sia competente ad esaminare ex officio la concordanza dell’informazione contenuta nell’attestato con le prove. E se una competenza tanto ampia di un giudice dello Stato membro richiesto sia conforme al principio di reciproca fiducia nella giustizia sancito nei considerando sedicesimo e diciassettesimo del regolamento n. 44/2001.

2.

Se una decisione emessa in contumacia, con cui si dirime nel merito una controversia senza esaminare né l’oggetto della domanda né le basi su cui si fonda e che non espone alcun argomento sulla fondatezza della domanda nel merito, sia conforme all’articolo 47 della Carta e non violi il diritto del convenuto ad un processo equo, stabilito da tale disposizione».

14.

Alla fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte hanno preso parte, oltre alla Seramico e alla Trade Agency, i governi tedesco, francese, irlandese, italiano, lettone, lituano, olandese, polacco, portoghese e britannico, nonché la Commissione europea.

15.

L’8 febbraio 2012 si è tenuta l’udienza davanti alla Corte, alla quale hanno partecipato la Trade Agency, i governi tedesco, francese, irlandese, lettone, polacco e britannico, nonché la Commissione.

V – Analisi

A – Prima questione pregiudiziale

16.

Ai sensi dell’articolo 34, punto 2, una decisione non viene riconosciuta se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Con la sua prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio desidera sapere se, in presenza di un attestato ai sensi dell’articolo 54 del regolamento, nel quale sia indicata la data della notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo, l’intervenuta notificazione o comunicazione non possa più essere rimessa in discussione nell’ambito del procedimento di exequatur.

17.

L’articolo 34, punto 2, stabilisce anche che il motivo di diniego non opera laddove il convenuto, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione nello Stato d’origine.

18.

Nel prosieguo, esaminerò innanzitutto in che misura il giudice richiesto possa controllare la notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo nel quadro dell’articolo 34, punto 2 (sub 1). Di seguito mi occuperò delle condizioni in presenza delle quali il ricorso a tale motivo di diniego è escluso a causa della mancata impugnazione nello Stato d’origine (sub 2).

1. Portata del potere di controllo della notificazione o comunicazione

19.

Prima di dedicarmi ad esaminare la portata del controllo in presenza di un attestato ai sensi dell’articolo 54, desidero illustrare brevemente la procedura di exequatur prevista dal regolamento n. 44/2001, dal momento che, in particolare, l’interpretazione teleologica dell’articolo 34, punto 2, è possibile solo alla luce del sistema previsto nel regolamento.

a) Il sistema del regolamento

20.

La procedura di exequatur di una decisione ai sensi del regolamento n. 44/2001 si articola su due fasi. In una prima fase, la dichiarazione di esecutività viene rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti ( 4 ). A tal fine viene richiesta unicamente la presentazione di una copia della decisione da eseguire avente efficacia probatoria e, di regola, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 55 del regolamento, dell’attestato ai sensi dell’articolo 54.

21.

I motivi di diniego possono essere esaminati solo nella seconda fase della procedura. La parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione può proporre ricorso avverso la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 43 del regolamento. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso può revocare la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi di diniego contemplati agli articoli 34 e 35.

22.

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non si evince con certezza se nella causa principale sia stata effettuata una notificazione o comunicazione transnazionale o interna dell’atto introduttivo. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, punto 2, questo aspetto è però irrilevante, dal momento che trova applicazione in entrambi i casi ( 5 ).

b) Interpretazione dell’articolo 34, punto 2, e dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001

23.

La prima questione pregiudiziale si riferisce essenzialmente alla portata del controllo da parte del giudice dello Stato d’origine, vale a dire, alla possibilità che questo, a prescindere dalla data di notificazione o comunicazione indicata in un attestato ai sensi dell’articolo 54, possa controllare la notificazione o comunicazione dell’atto e persino negare che essa sia intervenuta.

24.

Il tenore letterale dell’articolo 34, punto 2, in base al quale il riconoscimento può essere negato se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, depone, innanzitutto, a favore di un ampio diritto di controllo.

25.

Con riferimento alla Convenzione di Bruxelles, la Corte aveva sottolineato che questa garantisce una tutela effettiva dei diritti del convenuto destinatario di una decisione contumaciale. A tal fine, il controllo della regolarità della notificazione della domanda giudiziale è stato affidato tanto al giudice dello Stato d’origine quanto al giudice dello Stato richiesto ( 6 ).

26.

Nella sentenza ASML, la Corte ha ribadito il significato dei diritti della difesa del convenuto anche in relazione all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001. Nel quadro dell’articolo 34, punto 2, anche il secondo giudice, chiamato a decidere in merito al riconoscimento e all’esecuzione, dovrebbe poter esaminare nuovamente la notificazione o la comunicazione. La Corte ha così dichiarato che, anche in base al regolamento, il rispetto dei diritti del convenuto contumace è garantito da un duplice controllo ( 7 ). La Corte si è pronunciata esplicitamente in tal senso anche in considerazione del fatto che, a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1348/2000 ( 8 ), in caso di notificazione transnazionale, il giudice chiamato a decidere nel merito è già tenuto a valutare se l’atto introduttivo è stato notificato in tempo utile per permettere al convenuto di presentare le proprie difese.

27.

Il governo irlandese dubita tuttavia che le affermazioni della Corte nella causa ASML possano essere riproposte nel caso in esame. Dalla sentenza ASML non si evince, infatti, che nella fattispecie fosse stato presentato anche un attestato. In presenza di un attestato verrebbe meno il doppio controllo della notificazione.

28.

È vero che la sentenza ASML non contiene alcuna affermazione esplicita in merito all’attestato. In effetti, molti elementi fanno pensare che fosse stato presentato un attestato ai sensi dell’articolo 54, dal momento che, ai sensi del regolamento n. 44/2001, questo rappresenta la norma. La sentenza tuttavia non si esprime su detto aspetto. L’affermazione della Corte in merito al doppio controllo della notificazione vale comunque anche nei casi in cui sussista un attestato. Lo preciserò nel prosieguo delle conclusioni.

i) Interpretazione letterale e sistematica del regolamento

29.

Ai sensi dell’articolo 54, il giudice o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato V del regolamento n. 44/2001. Conformemente all’allegato V, in caso di decisioni contumaciali, l’attestato deve indicare al punto 4.4 la data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale. Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, detto attestato deve essere prodotto unitamente all’istanza intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività ( 9 ).

30.

Dal tenore letterale del regolamento non si evince che le indicazioni contenute nell’attestato in relazione alla notificazione o alla comunicazione della domanda giudiziale abbiano efficacia vincolante nell’ambito dell’impugnazione proposta avverso la decisione di esecutività.

31.

In un altro punto, il regolamento nega espressamente che il giudice dello Stato richiesto possa nuovamente esaminare determinate circostanze. L’articolo 35, paragrafo 2 stabilisce ad esempio che questi, con riguardo alle competenze di cui all’articolo 35, paragrafo 1, è vincolato dalle constatazioni di fatto del giudice dello Stato membro d’origine. In base all’articolo 36 del regolamento, inoltre, in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

32.

Il fatto che il regolamento escluda espressamente determinati aspetti dal controllo del giudice dell’esecuzione depone nel senso che, quanto al resto, il regolamento riconosce, in capo al giudice dello Stato richiesto, il potere di controllare in modo autonomo i presupposti delle singole normative. Così è anche nel caso dell’articolo 34, punto 2.

33.

Nell’ambito di un’interpretazione sistematica occorre anche analizzare la differenza che intercorre tra l’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 e il certificato previsto dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ( 10 ). L’articolo 41, paragrafo 2, e l’articolo 42, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento prevedono anch’essi un certificato che accompagni la decisione da eseguire. Con riguardo a detto certificato, la Corte ha stabilito che il giudice dello Stato richiesto non può esercitare un controllo sulle indicazioni ivi contenute ( 11 ).

34.

Tuttavia, i due regolamenti e le norme relative alle rispettive certificazioni sono troppo diversi per poter tracciare dei paralleli in relazione all’efficacia vincolante dei certificati. Il regolamento n. 2201/2003 prevede un meccanismo in base al quale le decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno del minore, che siano state certificate nello Stato membro d’origine conformemente alle disposizioni di detto regolamento, vengono riconosciute e hanno efficacia esecutiva in tutti gli altri Stati membri automaticamente, senza che sia richiesta una procedura di exequatur e senza che sussista la possibilità di opporsi al suo riconoscimento ( 12 ). Di conseguenza, anche un esame del certificato dovrebbe essere possibile solo nello Stato d’origine.

35.

Diversamente dal regolamento n. 2201/2003, il regolamento n. 44/2001 non rinuncia alla procedura di exequatur. Tuttavia, anche in relazione al procedimento di emissione delle certificazioni esistono notevoli differenze. Il certificato previsto dal regolamento n. 2201/2003 viene emesso necessariamente da un giudice dopo aver condotto un esame autonomo, mentre l’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 non presuppone alcun esame nel merito, bensì la mera raccolta di informazioni già esistenti e non deve neppure essere necessariamente redatto da un giudice. Inoltre, solo il regolamento n. 2201/2003 prevede una specifica opposizione avverso il certificato. Il controllo della notificazione o comunicazione è ammesso, peraltro, ai sensi dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, solo quando nello Stato d’origine non sia previsto alcun mezzo di impugnazione.

36.

Il confronto con il regolamento n. 2201/2003 depone quindi contro un’efficacia vincolante dell’attestato ex articolo 54 del regolamento n. 44/2001.

ii) Interpretazione teleologica del regolamento

37.

Anche la ratio dell’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento non osta ad un ampio potere di controllo in capo al giudice dello Stato richiesto con riguardo alla notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo.

38.

Come si evince dalla genesi legislativa del regolamento, l’introduzione dell’attestato doveva alleggerire le formalità procedurali per il richiedente. Invece di dover presentare diversi documenti, dai quali si possono evincere gli elementi necessari, come accadeva in vigenza della regolamentazione precedente, esso deve ora presentare le informazioni necessarie in forma aggregata all’interno dell’attestato ( 13 ).

39.

La ratio del regolamento consiste quindi nello strutturare in modo più semplice ed efficace, in una prima fase del procedimento, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività. L’attestato permette anche di evitare traduzioni, dato che il formulario e le indicazioni sono suddivisi nei vari punti in modo identico in tutte le versioni linguistiche.

40.

Sostanzialmente, il contenuto dell’attestato rispecchia in questo caso la portata della verifica del giudice dello Stato richiesto nella prima fase della procedura di exequatur. I dati contenuti permettono di verificare velocemente le condizioni per la dichiarazione di esecutività. Così, sulla base dell’attestato, è possibile verificare agevolmente se le parti della causa principale coincidono con quelle della procedura di exequatur e se, dal punto di vista formale, sussiste una decisione che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento. Così, in primo luogo, l’attestato di cui all’articolo 54 mira a semplificare la prima fase della procedura di exequatur.

41.

Nella prima fase della procedura, la data di notificazione della domanda giudiziale è irrilevante, dato che il motivo di diniego previsto dall’articolo 34, punto 2 (mancata notificazione tempestiva dell’atto introduttivo), può essere esaminato solo nella seconda fase della procedura di exequatur. Tuttavia, anche nell’ambito della seconda fase di detto esame la chiara formulazione dell’attestato ai sensi dell’articolo 54 è utile e serve alla semplificazione della procedura. Mentre, in base alla normativa previgente di cui all’articolo 46, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, era ancora necessario produrre l’originale o una copia certificata conforme del documento comprovante la notificazione o comunicazione e la relativa traduzione, la mera indicazione della data di notificazione o comunicazione nell’attestato ai sensi dell’articolo 54 porta ad una semplificazione della procedura di exequatur, dato che il punto di partenza per il controllo della tempestività della notificazione o della comunicazione risulta evidente.

42.

Questa semplificazione della procedura esaurisce però anche lo scopo dell’attestato. Dal regolamento non si desume una limitazione della portata del controllo nell’ambito della procedura di exequatur.

43.

Non è chiaro perché, in base al regolamento, che prevede solo l’attestazione della data di notificazione e, pertanto, solo l’indicazione di ciò che si evince da una relazione di notifica che non deve più essere prodotta, la notificazione andrebbe esclusa da ogni controllo. Al contrario, il rischio di errore che un semplice attestato comporta con riguardo alla data di una notificazione desumibile dagli atti rispetto alla produzione di una relazione di notificazione in originale, depone piuttosto nel senso che il giudice dell’esecuzione debba poter continuare ad esercitare un controllo sulla notificazione o comunicazione. L’attestato di cui all’articolo 54 non offre maggiore garanzia di correttezza rispetto alla relazione di notificazione che, prima, doveva essere prodotta in originale.

44.

Occorre inoltre considerare che nell’attestato ex articolo 54 deve essere indicata unicamente la data della notificazione. Nel procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 34, punto 2, occorre tuttavia verificare se la domanda giudiziale sia stata notificata o comunicata al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. L’attestato, con la data ivi indicata, offre un primo elemento per valutare la tempestività della notificazione o comunicazione ai fini di una possibile difesa. Da esso non si evince invece alcun elemento utile per la valutazione delle modalità della notificazione o della comunicazione; a tal riguardo, occorre quindi negare a priori che gli si possa riconoscere una qualche efficacia vincolante. Non si potrebbe motivare in modo convincente la ragione per cui la data di notificazione o comunicazione e, quindi, implicitamente, il fatto che essa abbia effettivamente avuto luogo, dovrebbe essere sottratta ad un controllo successivo, mentre le modalità con cui è avvenuta potrebbero essere sempre oggetto di un siffatto controllo. Nell’ambito dell’articolo 34, punto 2, questi diversi aspetti di una notificazione o comunicazione non possono essere infatti nettamente separati.

45.

Il risultato interpretativo qui esposto non contrasta neppure con il principio della reciproca fiducia nella giustizia in seno agli Stati membri che è alla base del regolamento n. 44/2001 ( 14 ).

46.

Il fatto di dare luogo ad un doppio controllo della notificazione o comunicazione, da parte del Tribunale dello Stato d’origine e da parte del giudice dell’opposizione nello Stato richiesto, si pone effettivamente in un rapporto di possibile contrasto con il principio di reciproca fiducia e con l’obiettivo di un riconoscimento veloce e, per quanto possibile, privo di complicazioni. Tuttavia dal diciottesimo considerando del regolamento n. 44/2001 si evince che tale regolamento tutela anche il rispetto dei diritti della difesa del convenuto ( 15 ).

47.

L’articolo 34, punto 2, rappresenta un caso particolarmente importante di applicazione del diritto ad un equo processo riconosciuto al convenuto, in quanto impedisce che vengano dichiarate esecutive in base al regolamento decisioni contro le quali il convenuto non ha avuto possibilità di difendersi dinanzi al giudice dello Stato d’origine ( 16 ). Esso contempera pertanto gli interessi contrapposti dell’attore ad un riconoscimento e ad un’esecuzione celeri della decisione e i diritti della difesa del convenuto nei cui confronti è stata emanata una decisione contumaciale.

48.

Il principio della reciproca fiducia viene soddisfatto grazie al fatto che l’articolo 34, punto 2, rimanda in primo luogo all’impugnazione nello Stato d’origine e ammette il diniego del riconoscimento solo se non era ivi previsto un mezzo di impugnazione. Se si considerasse l’attestato di cui all’articolo 54 come vincolante per i giudici dello Stato richiesto, la parte contro cui viene chiesta l’esecuzione verrebbe privata di ogni possibilità di provare, nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, la mancata notificazione o comunicazione della domanda da lei dedotta. L’articolo 34, punto 2 integra un motivo di diniego dell’esecuzione se, oltre alla mancata notificazione o comunicazione della domanda giudiziale, il convenuto non ha omesso di esercitare il diritto di impugnare la decisione a lui accordato. In tal caso, la possibilità di contestare la regolare notificazione o comunicazione della domanda nel quadro di un procedimento in contraddittorio si presenta però per la prima volta nel procedimento esecutivo. L’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento non viene emesso in contraddittorio e, come già ricordato, non viene neppure rilasciato necessariamente da un giudice.

49.

Pertanto, quale prima conclusione, si deve ritenere che l’indicazione contenuta nell’attestato ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2004 in relazione alla notificazione o comunicazione della domanda giudiziale non ha efficacia vincolante.

2. Mancato esaurimento delle vie di ricorso

50.

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 34, punto 2, e dell’articolo 45, la dichiarazione di esecutività non può essere negata, se il convenuto ha potuto ricorrere ad un mezzo di impugnazione nello Stato membro d’origine per far valere il fatto che la domanda giudiziale non gli era stata notificata o comunicata in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese ( 17 ). In merito a questa ulteriore condizione posta dall’articolo 34, punto 2, il giudice del rinvio non ha posto alcuna questione pregiudiziale.

51.

Tuttavia ritengo che una risposta corretta alla prima questione pregiudiziale imponga di analizzare anche questo punto.

52.

Dalla decisione di rinvio emerge che, nella causa principale, la Trade Agency sostiene anche di aver avuto conoscenza della decisione contumaciale da eseguire per la prima volta nell’ambito della procedura di exequatur in Lettonia.

53.

Se la normativa del Regno Unito prevedesse ancora, in una fase così avanzata, la possibilità di proporre impugnazione avverso una decisione contumaciale, si porrebbe la questione se l’articolo 34, punto 2 imponga al convenuto di proporre opposizione contro la decisione nello Stato d’origine, quando questi – come nel caso di specie – è venuto a conoscenza della decisione contumaciale solo nel quadro del procedimento di exequatur, o se invece, in un caso simile, questi possa avvalersi immediatamente del motivo di diniego di cui all’articolo 34, punto 2.

54.

Dal tenore letterale dell’articolo 34, punto 2, non si evince alcuna limitazione temporale in relazione all’obbligo di far valere le eccezioni nello Stato d’origine. L’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 prevede espressamente che il giudice dello Stato richiesto davanti al quale viene proposto ricorso possa sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine. Questo dimostra che lo stesso regolamento ammette che i procedimenti nello Stato d’origine e nello Stato di esecuzione possano procedere parallelamente e sovrapporsi.

55.

Contro una limitazione temporale dell’obbligo del convenuto di far valere le sue eccezioni nello Stato d’origine depongono però innanzitutto anche la ratio e la finalità del regolamento. Per quanto possibile, esso mira ad evitare che la parte contro cui viene chiesta l’esecuzione possa sottrarsi ad un titolo straniero valido.

56.

Se un convenuto intende opporre delle eccezioni ad una decisione contumaciale, questi deve azionarle nello Stato d’origine per tentare di eliminare il titolo stesso o, quantomeno, di ottenerne una modifica. Il convenuto non deve invece lasciare che la decisione contumaciale, non impugnata, passi in giudicato per poi sottrarsi, solo nello Stato richiesto, a detto titolo straniero, divenuto così efficace sulla base dell’articolo 34, punto 2.

57.

Diversamente, per un convenuto privo di beni nello Stato d’origine sarebbe infatti vantaggioso, nel caso in cui venga emessa nei suoi confronti una decisione contumaciale pur in mancanza di una notificazione o di una comunicazione adeguata della domanda giudiziale, non agire contro detta decisione nello Stato d’origine. L’impugnazione nello Stato d’origine comporta infatti il rischio che la questione della tempestiva notificazione e della legittimità della decisione contumaciale si concluda in senso favorevole, salvo poi però soccombere nel merito a seguito di un regolare procedimento. Il mero ricorso all’articolo 34, punto 2 nell’ambito della procedura di exequatur rende invece definitivamente impossibile agire sulla base del titolo nello Stato richiesto, essendo la sola contumacia oggetto di esame.

58.

Nel valutare se il convenuto abbia avuto la possibilità di proporre opposizione ai sensi dell’articolo 34, punto 2, la Corte tuttavia non reputa sufficiente la mera conoscenza da parte del convenuto dell’esistenza della decisione contumaciale, ma pretende che la decisione gli sia stata notificata o comunicata. Un convenuto avrebbe pertanto avuto la possibilità di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti solo se fosse stato effettivamente messo a conoscenza del contenuto della decisione, mediante notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello Stato d’origine ( 18 ).

59.

Una notificazione o comunicazione della decisione contumaciale da parte del giudice dello Stato richiesto può, a mio avviso, soddisfare le condizioni poste nella sentenza ASML.

60.

L’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento stabilisce d’altronde che «la dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte». Ai fini di questa disposizione, con il termine «decisione» non può che intendersi la decisione da eseguire ( 19 ).

61.

Lo stesso regolamento muove quindi dalla possibilità che la decisione contumaciale venga notificata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione per la prima volta nell’ambito della procedura di exequatur. Sarebbe pertanto logico ritenere sufficiente, quale notificazione o comunicazione nel senso inteso dalla Corte nella sentenza ASML, anche quella effettuata dal giudice dell’esecuzione unitamente alla dichiarazione di esecutività ( 20 ). Nella causa principale che ha portato alla sentenza ASML, la decisione contumaciale non era stata notificata o comunicata neppure unitamente alla dichiarazione di esecutività ( 21 ).

62.

In linea di principio, è pertanto sufficiente la notificazione o la comunicazione della decisione da parte del giudice dell’esecuzione nell’ambito della proceduta di exequatur, se il convenuto dispone di tempo sufficiente per poter efficacemente presentare le proprie difese contro la decisione nello Stato d’origine.

63.

Il caso di specie presenta tuttavia pure un’altra peculiarità che forma oggetto della seconda domanda pregiudiziale. La decisione contumaciale inglese si caratterizza per il fatto di essere motivata unicamente sulla base della contumacia del convenuto, senza contenere alcuna ulteriore argomentazione in merito alla fondatezza della pretesa. Nella sentenza ASML, con riguardo al significato della notificazione o della comunicazione della decisione contumaciale, la Corte ha sottolineato che una difesa efficace è possibile solo a condizione che il convenuto possa prendere cognizione della motivazione della decisione contumaciale per poterla contestare utilmente ( 22 ).

64.

Con riguardo al diniego di riconoscimento ai sensi dell’articolo 34, punto 2, la mancata o la carente motivazione di una decisione contumaciale deve quindi essere letta in relazione alle condizioni e agli ostacoli previsti per la proposizione di un mezzo di impugnazione. Il governo del Regno Unito ha osservato che la motivazione della decisione contumaciale deve essere letta congiuntamente all’atto introduttivo e ai cosiddetti «particulars of claim», dai quali si evincerebbero i dettagli in merito ai fatti e alla motivazione giuridica della pretesa. Dalla decisione di rinvio non emerge chiaramente se al convenuto sia stata notificata, con la dichiarazione di esecutività, la sola decisione contumaciale o anche l’atto introduttivo. Nel primo caso, si dovrebbe ritenere che non era possibile contestare utilmente la decisione contumaciale. A tal riguardo, si vedano, nel dettaglio, le considerazioni svolte in risposta alla seconda questione pregiudiziale. In definitiva, spetterà al giudice del rinvio chiarire detto aspetto.

3. Risposta alla prima questione pregiudiziale

65.

Occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che l’informazione contenuta nell’attestato emesso ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001, relativa alla notificazione o comunicazione della domanda giudiziale, non ha efficacia vincolante, ma può essere oggetto di controllo da parte del giudice nell’ambito della procedura di opposizione avverso la dichiarazione di esecutività. Il fatto che la decisione contumaciale sia stata notificata al convenuto per la prima volta dal giudice dell’esecuzione unitamente alla dichiarazione di esecutività non lo esime dall’obbligo, sancito all’articolo 34, punto 2, di presentare opposizione avverso la decisione contumaciale nello Stato d’origine, se mediante la decisione contumaciale o gli altri documenti notificatigli abbia avuto una conoscenza tale dei motivi alla base della decisione contumaciale da permettergli di poterla contestare utilmente.

B – Seconda questione pregiudiziale

66.

Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere se una decisione contumaciale, in cui non viene esaminata la fondatezza della domanda e non viene esposto alcun argomento sulla fondatezza della domanda nel merito, sia conforme al diritto ad un equo processo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

67.

Questa domanda si pone in considerazione della clausola relativa all’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, in base alla quale, in combinato disposto con l’articolo 45, la dichiarazione di esecutività può essere negata quando il riconoscimento della decisione da eseguire sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

68.

Preliminarmente occorre chiarire che, relativamente a una decisione contumaciale, la clausola relativa all’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, assume rilievo solo laddove interviene un aspetto diverso rispetto al caso specifico già disciplinato all’articolo 34, punto 2, di una violazione dell’ordine pubblico per mancata notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo. Il diniego del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione contumaciale a causa della mancata notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo trova, infatti, una sua autonoma e completa disciplina già al punto 2, cosicché un diniego opposto in forza del punto 1 non può essere fondato su tale circostanza.

1. La clausola relativa all’ordine pubblico nella giurisprudenza della Corte

69.

Nella sentenza Krombach relativa alla previgente norma della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha dichiarato che non spetta a lei definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato contraente. Tuttavia, essa è tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può ricorrere alla nozione di ordine pubblico nazionale per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato contraente ( 23 ).

70.

Il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico è ammissibile, in base alla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles, solo nel caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto leda un principio fondamentale. La lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico ( 24 ).

71.

Questa giurisprudenza deve essere richiamata in sede di interpretazione dell’articolo 34, punto 1, tanto più che il legislatore dell’Unione, nel formulare la norma, si è rifatto alle considerazioni svolte dalla Corte. Nel tenore letterale dell’articolo 34, punto 1, del suddetto regolamento, il legislatore ha tenuto esplicitamente conto del requisito di una manifesta violazione dell’ordine pubblico.

72.

In ogni caso un giudice nazionale non supera i limiti a lui posti per riscontrare una violazione dell’ordine pubblico, qualora neghi il riconoscimento di una decisione in quanto il procedimento si poneva in manifesto contrasto con un diritto fondamentale sancito dalla CEDU e quindi riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione ( 25 ).

73.

Non occorre qui discutere se l’ordine pubblico nazionale possa eccezionalmente contenere anche previsioni più ampie o se in definitiva, debba sempre coincidere, quanto al contenuto, con l’ordine pubblico delineato alla luce dei diritti fondamentali dell’Unione. Il giudice del rinvio, infatti, ha chiesto chiarimenti esplicitamente solo in relazione ai requisiti di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

74.

In base all’articolo 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali, ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente.

75.

Dal principio di omogeneità sancito all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, risulta che, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti loro dalla suddetta convenzione. Il diritto a un equo processo è sancito dall’articolo 6 della CEDU. Occorre quindi riconoscere all’articolo 47 della Carta lo stesso significato e la stessa portata dell’articolo 6 CEDU, tenuto conto dell’interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ( 26 ).

76.

L’esercizio dei diritti della difesa occupa una posizione eminente nell’organizzazione e nello svolgimento di un processo equo ( 27 ). Tra i diritti della difesa rientra il diritto del convenuto al contraddittorio. La mancata possibilità effettiva per il convenuto di contestare la domanda all’interno di un processo civile, prima che venga adottata una decisione giudiziale, e di essere così sentito, lede il diritto fondamentale ad un equo processo.

77.

La portata del diritto al contraddittorio non è però tale da impedire di adottare una decisione giudiziale prima che la parte convenuta abbia effettivamente preso posizione sulla domanda. Il diritto al contraddittorio viene invece già garantito laddove venga accordata alla parte convenuta una possibilità effettiva di farlo. Se essa non se ne avvale, è sua responsabilità, potendovi anche rinunciare ( 28 ).

78.

I diritti di difesa non sono infatti garantiti senza restrizioni. Queste, tuttavia, devono rispondere effettivamente ad obiettivi d’interesse generale perseguiti dal provvedimento di cui trattasi e non costituire, rispetto allo scopo perseguito, una violazione manifesta e smisurata dei diritti così garantiti ( 29 ).

79.

I diritti alla difesa si pongono, in particolare, in un rapporto di possibile contrasto con i diritti processuali fondamentali riconosciuti, specularmente, alla controparte, quale il diritto, ritenuto fondamentale, alla tutela giuridica e il diritto allo snellimento del procedimento ad essa collegato. Le norme procedurali in materia di contumacia creano così un equilibrio e pongono delle restrizioni al diritto al contraddittorio. Esse mirano ad una buona amministrazione della giustizia e ad attuare il diritto dell’attore ad ottenere una tutela giuridica tempestiva. La mancata reazione alla domanda da parte del convenuto non può portare ad una situazione di stallo del procedimento.

80.

Ne consegue che tutti gli ordinamenti degli Stati membri possono prevedere decisioni contumaciali; anche il regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede la possibilità di sentenze contumaciali ( 30 ).

81.

Pertanto, i dubbi manifestati dal giudice del rinvio in merito alla compatibilità della decisione da eseguire con l’ordine pubblico non si basano solo sul suo carattere di decisione contumaciale, pronunciata in mancanza di una previa presa di posizione della parte convenuta. Come osservato dalla Commissione, anche il diritto lettone prevede decisioni contumaciali. I dubbi del giudice del rinvio si riferiscono invece piuttosto al fatto che, nella fattispecie, in base al diritto processuale dello Stato d’origine, in caso di una decisione contumaciale il giudice non esegue alcun controllo circa l’effettiva sussistenza del diritto sulla base di quanto affermato dall’attore e la decisione non è neppure motivata nel merito.

2. Mancata motivazione della decisione

82.

La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata nella sua giurisprudenza costante nel senso che il diritto ad un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU ricomprende essenzialmente l’obbligo per i giudici di motivare le loro decisioni ( 31 ).

83.

Nel contempo, in diverse occasioni la Corte europea dei diritti dell’uomo ha osservato che i requisiti dell’obbligo di motivazione non possono essere eccessivi e possono variare a seconda del tipo di decisione e delle circostanze del singolo caso ( 32 ). A tal riguardo, può tenersi conto anche del tipo di decisione e delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri.

84.

L’obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali persegue un duplice obiettivo. Da un lato, esso è volto a garantire che venga soddisfatto il diritto al contraddittorio, vale a dire che il giudice valuti sufficientemente le argomentazioni delle parti ( 33 ). Questo aspetto potrebbe non rilevare in relazione ad una decisione contumaciale di accoglimento della domanda nei confronti del convenuto non costituito. In questo caso, infatti, il convenuto non ha svolto alcuna argomentazione che debba essere menzionata nella decisione da motivare.

85.

Dall’altro lato, però, l’obbligo di motivazione è volto a mettere la parte soccombente nella condizione di poter usufruire in modo utile dei mezzi di impugnazione a sua disposizione. La parte soccombente deve poter comprendere le ragioni in forza delle quali è stata condannata. Diversamente non sarebbe neppure possibile stabilire la portata dell’autorità di cosa giudicata della decisione e un attore potrebbe pertanto ottenere un altro titolo sulla base del medesimo credito.

86.

È proprio questo secondo aspetto che assume rilievo anche con riguardo alle decisioni contumaciali. In tal caso, tuttavia, l’ambito dell’obbligo di motivazione deve corrispondere alle condizioni previste per la proposizione di un’impugnazione. Quanto più rigoroso è l’onere di motivazione dell’impugnazione contro la decisione contumaciale, tanto più stringente risultano le condizioni relative alla motivazione della decisione contumaciale di cui trattasi. La parte soccombente deve poter riconoscere le circostanze di fatto e le questioni di diritto in relazione alle quali è chiamata a prendere posizione per poter impugnare efficacemente la decisione contumaciale. Solo in tal caso viene garantito il diritto ad un equo processo.

87.

Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, il governo del Regno Unito ha osservato innanzitutto che un «default judgment [sentenza contumaciale]» non è del tutto privo di motivazione. La motivazione sarebbe però succinta, dato che la decisione viene motivata sulla base della sola contumacia del convenuto. Esso ha inoltre osservato che una decisione contumaciale può essere pronunciata solo nei casi in cui al convenuto è stato regolarmente notificato non solo l’atto di citazione, ma anche i «particulars of claim», contenenti una descrizione dettagliata dei motivi della domanda e dei fatti su cui essa si basa.

88.

Il fatto che queste indicazioni non provengano unicamente dall’attore e che, in un certo qual modo, dal giudice vengano solo inoltrate, non è qui determinante. Il requisito della motivazione è soddisfatto qualora il convenuto sia stato informato in merito ai motivi della domanda e alla fattispecie su cui essa si basa così da poter impugnare in modo utile la decisione contumaciale.

89.

Il diritto ad un processo equo non impone necessariamente che sia lo stesso giudice ad esporre i fatti con parole proprie nella decisione, se esiste già un’altra esposizione dei fatti che non è stata contestata e a cui la decisione chiaramente rimanda. Se non sussistono grandi ostacoli all’impugnazione di una decisione contumaciale, in relazione alla quale sarebbe necessaria una dettagliata conoscenza dei motivi della decisione, non è ravvisabile una violazione dei diritti della difesa. Il giudice del rinvio dovrà pertanto valutare complessivamente le condizioni poste per la proposizione di un mezzo di impugnazione e le informazioni di cui il convenuto dispone sulla base della decisione, dell’atto introduttivo e degli altri documenti che gli sono stati notificati.

3. Mancato esame della fondatezza della domanda

90.

Nel prosieguo occorre ancora esaminare se il fatto che un giudice emetta una decisione contumaciale senza un preventivo esame della fondatezza della domanda, vale a dire senza verificare se le norme di diritto applicabili accordino il diritto azionato dall’attore sulla base dei fatti da questi dedotti, integri una violazione del diritto a un equo processo.

91.

In linea di principio, il diritto a un processo equo esige un esame in contraddittorio della situazione di fatto e di diritto ( 34 ), vale a dire una valutazione delle argomentazioni di parte attrice e di parte convenuta. Nella fattispecie ricorre tuttavia un caso di contumacia in cui, pertanto, sono state presentate argomentazioni esclusivamente da parte dell’attore.

92.

Il governo del Regno Unito ha giustificato la propria struttura del procedimento su un motivo di economia processuale. Non si vogliono obbligare i giudici ad effettuare controlli nell’ambito dei procedimenti nei quali il convenuto non si è costituito. La rinuncia ad un esame della situazione giuridica si fonderebbe tra l’altro, sulla struttura del processo civile inglese, in cui le parti, in linea di principio, devono argomentare anche in punto di diritto e il principio «iura novit curia» – il giudice conosce il diritto (e lo applica d’ufficio) – non vale in modo illimitato ( 35 ). Quest’argomentazione regge all’esame succitato, condotto sulla base del criterio del diritto fondamentale ad un equo processo.

93.

Se una parte, che è a conoscenza dell’atto introduttivo diretto contro di lei, non si difende, questa si assume il rischio di una condanna. Sa cosa le viene richiesto con la domanda e sa che esiste il rischio di una condanna. Laddove detta parte comunque non si opponga alla domanda, il diritto ad un equo processo non impone, a mio avviso, un esame della fondatezza volto a tutelare ulteriormente la parte convenuta rimasta contumace dal rischio di una decisione che potrebbe non essere corretta nel merito. Il rischio di pervenire, in caso di mancato esame della fondatezza, ad una decisione non corretta dal punto di vista del diritto sostanziale tocca la complessa problematica della verità materiale e sostanziale. I diritti processuali fondamentali del convenuto sono tuttavia sufficientemente tutelati se questi può esporre la propria posizione sui fatti in modo efficace e se gli è data la possibilità di impugnare la decisione contumaciale.

94.

Sotto questo profilo, la fattispecie in parola si distingue da quella oggetto della causa Gambazzi. In quest’ultimo caso si trattava di una contumacia forzata del convenuto disposta dal giudice a titolo di sanzione. Il convenuto, pur volendo partecipare al procedimento, è stato escluso dalla successiva udienza e, pertanto, è stato trattato come un convenuto contumace, non avendo adempiuto agli obblighi derivanti da un’altra decisione emessa nell’ambito del medesimo procedimento. In tale contesto la Corte ha ritenuto occorresse verificare, nel quadro di una valutazione complessiva, se la fondatezza delle domande fosse stata, in questa fase o in una fase precedente, oggetto di esame e se il convenuto, in tale fase o in una fase precedente, avesse avuto la possibilità di esprimersi in materia e avesse avuto a disposizione un mezzo di impugnazione ( 36 ).

95.

Anche il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento ( 37 ), infine, non prevede in termini generali un esame della fondatezza. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), una domanda viene rigettata in quanto infondata solo se il credito è manifestamente infondato.

4. Risposta alla seconda questione pregiudiziale

96.

Occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che il giudice dello Stato richiesto può valutare – ai fini della clausola relativa all’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 – il fatto che il giudice dello Stato d’origine abbia emesso una decisione contumaciale senza esaminare la fondatezza della domanda e argomentando, quanto alla fondatezza nel merito, esclusivamente sulla base della contumacia del convenuto, solo quando, sulla base di una valutazione complessiva delle informazioni a disposizione del convenuto e delle condizioni previste dal diritto dello Stato d’origine per l’impugnazione, egli giunga alla conclusione che il convenuto, a causa della mancata motivazione della decisione, non ha potuto esercitare le proprie difese avverso la decisione in modo utile.

VI – Conclusione

97.

Alla luce delle considerazioni precedenti propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali:

1)

L’indicazione contenuta nell’attestato ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 in relazione alla notificazione o comunicazione della domanda giudiziale non ha efficacia vincolante; essa può invece essere oggetto di controllo da parte del giudice nell’ambito della procedura di opposizione avverso la dichiarazione di esecutività. Il fatto che la decisione contumaciale sia stata notificata al convenuto per la prima volta dal giudice dell’esecuzione unitamente alla dichiarazione di esecutività non lo esime dall’obbligo, sancito all’articolo 34, punto 2, di presentare opposizione avverso la decisione contumaciale nello Stato d’origine, se mediante la decisione contumaciale o gli altri documenti notificatigli abbia avuto una conoscenza tale dei motivi alla base della decisione contumaciale da permettergli di poterla contestare utilmente.

2)

Con riferimento alla clausola relativa all’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, il giudice dello Stato richiesto può valutare il fatto che il giudice dello Stato d’origine abbia emesso una decisione contumaciale senza esaminare la fondatezza della domanda e argomentando, quanto alla fondatezza nel merito, esclusivamente sulla base della contumacia del convenuto, solo quando, sulla base di una valutazione complessiva delle informazioni a disposizione del convenuto e delle condizioni previste dal diritto dello Stato d’origine per l’impugnazione, egli giunga alla conclusione che il convenuto, a causa della mancata motivazione della decisione, non ha potuto esercitare le proprie difese avverso la decisione in modo utile.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) GU L 12, pag. 1.

( 3 ) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata solennemente proclamata prima a Nizza, il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), e successivamente a Strasburgo, il 12 dicembre 2007 (GU C 303, pag. 1 e GU C 83, pag. 389).

( 4 ) V. diciassettesimo considerando del regolamento n. 44/2001.

( 5 ) V., in questo senso, la sentenza dell’11 giugno 1985, Debaecker e Plouvier (49/84, Racc. pag. 1779, punti 11-13).

( 6 ) Sentenze del 15 luglio 1982, Pendy Plastic Products (228/81, Racc. pag. 2723, punto 13), e del 3 luglio 1990, Lancray (C-305/88, Racc. pag. I-2725, punto 28).

( 7 ) V. sentenza del 14 dicembre 2006, ASML (C-283/05, Racc. pag. I-12041, punto 29).

( 8 ) Ora regolamento n. 1393/2007.

( 9 ) L’articolo 55 del regolamento n. 44/2001 disciplina le alternative offerte laddove non venga prodotto l’attestato ai sensi dell’articolo 54.

( 10 ) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

( 11 ) Sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga (C-491/10 PPU, Racc. pag. I-14247, punto 54).

( 12 ) V. il ventitreesimo considerando del regolamento n. 2201/2003 e la sentenza Aguirre Zarraga (cit. alla nota 11, punto 48).

( 13 ) Relazione di accompagnamento alla proposta della Commissione di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 14 luglio 1999, COM (1999) 348 def., pag. 25.

( 14 ) V. il sedicesimo e il diciassettesimo considerando del regolamento e la sentenza del 27 aprile 2004, Turner (C-159/02, Racc. pag. I-3565, punti 24 e 25), e la giurisprudenza ivi citata.

( 15 ) La Corte ha ribadito i diritti della difesa nella sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides (C-420/07, Racc. pag. I-3571, punto 73).

( 16 ) Sentenza del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C-39/02, Racc. pag. I-9657, punto 55).

( 17 ) Sentenza Apostolides (cit. alla nota 15, punto 78).

( 18 ) Sentenza ASML (cit. alla nota 7, punto 49).

( 19 ) In tal senso si è espresso anche l’avvocato generale Léger nelle sue conclusioni del 28 settembre 2006 nella causa ASML (C-283/05, Racc. pag. I-2041).

( 20 ) V., a tal proposito, sentenza del 14 marzo 1996, Roger van der Linden, C-275/94, Racc. pag. I-3193.

( 21 ) Conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa ASML (cit. alla nota 19, paragrafi 91 e segg.).

( 22 ) Decisione ASML (cit. alla nota 7, punto 35).

( 23 ) Sentenze del 28 marzo 2000, Krombach (C-7/98, Racc. pag. I-1935, punto 23), e del 2 aprile 2009, Gambazzi (C-394/07, Racc. pag. I-2563, punto 26).

( 24 ) Sentenze Krombach (cit. alla nota 23, punto 37) e Gambazzi (cit. alla nota 23, punto 27).

( 25 ) V., in questo senso, le sentenze Kormbach (cit. alla nota 23, punti 38 e 39) e Gambazzi (cit. alla nota 23, punto 28).

( 26 ) V., in senso conforme, le sentenze del 14 febbraio 2008, Varec (C-450/06, Racc. pag. I-581, punto 48), e del 5 ottobre 2010, McB (C-400/10 PPU, Racc. pag. I-8965, punto 53).

( 27 ) Sentenza Gambazzi (cit. alla nota 23, punto 28).

( 28 ) Corte eur. D.U., sentenza del 22 dicembre 2009, Makarenko/Russia (ricorso n. 5962/03, punto 135), nella quale la Corte ha deciso che una parte del procedimento può rinunciare a partecipare all’udienza. Detta rinuncia deve essere chiara e accompagnata da determinate garanzie minimali, determinate in base al diritto cui si riferisce la rinuncia.

( 29 ) Sentenza Gambazzi (cit. alla nota 23, punto 29).

( 30 ) V articolo 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

( 31 ) Corte eur. D.U., sentenze del 27 settembre 2001, Hirvisaari/Finlandia (ricorso n. 49684/99, punto 30); del 9 dicembre 1994, Ruiz Torija/Spagna (ricorso n. 18390/91, punto 29), e del 19 febbraio 1998, Higgins/Francia (ricorso n. 134/1996/753/952, punto 42).

( 32 ) Corte eur. D.U., sentenze Ruiz Torija/Spagna (cit. alla nota 31, punto 29), e del 19 aprile 1994, Van de Hurk/Paesi Bassi (ricorso n. 16034/90, punto 61).

( 33 ) Corte eur. D.U., sentenze del 21 maggio 2002, Jokela/Finlandia (ricorso n. 28856/95, punti 72 e 73), e del 27 luglio 2006, Nedzela/Francia (ricorso n. 73695/01, punto 55).

( 34 ) Sentenza Corte eur. D.U., Jokela/Finlandia (cit. alla nota 33, punto 72).

( 35 ) V. sul punto, a titolo di esempio, le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs del 15 giugno 1995 nella causa van Schijndel e van Veen (C-430/93 e C-431/93, Racc. pag. I-4705, paragrafi 33-37).

( 36 ) Sentenza Gambazzi (cit. alla nota 23, punto 45).

( 37 ) GU L 399, pag. 1.

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