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Document 62010CB0076

Causa C-76/10: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 16 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Repubblica slovacca) — Pohotovosť s.r.o./Iveta Korčkovská (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Direttiva 2008/48/CE — Direttiva 87/102 — Contratti di credito al consumo — Tasso annuo effettivo globale — Procedimento arbitrale — Lodo arbitrale — Facoltà del giudice nazionale di valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di talune clausole)

GU C 30 del 29.1.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 16 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Repubblica slovacca) — Pohotovosť s.r.o./Iveta Korčkovská

(Causa C-76/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Direttiva 2008/48/CE - Direttiva 87/102 - Contratti di credito al consumo - Tasso annuo effettivo globale - Procedimento arbitrale - Lodo arbitrale - Facoltà del giudice nazionale di valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di talune clausole)

2011/C 30/18

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: Pohotovosť s.r.o.

Convenuta: Iveta Korčkovská

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský súd v Prešove — Interpretazione delle direttive del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) e del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66) — Contratto di credito al consumo che prevede un tasso di interesse usurario e il ricorso ad un procedimento di arbitrato in caso di controversia — Facoltà del giudice del rinvio, cui è sottoposto un procedimento mirante all’esecuzione di una sentenza arbitrale definitiva, di valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di queste clausole

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, impone al giudice nazionale, investito di un ricorso volto all’esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore, di valutare, anche d’ufficio, il carattere abusivo di una penalità contenuta nel contratto di credito concluso da un finanziatore con un consumatore, applicata nel citato lodo, ove tale giudice disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale e possa, in forza delle disposizioni processuali nazionali, effettuare una tale valutazione nell’ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale.

2)

Spetta al giudice nazionale adito determinare se una clausola di un contratto di credito, come quella oggetto della causa principale, la quale preveda, conformemente agli accertamenti effettuati da tale giudice, una penalità di importo sproporzionatamente elevato a carico del consumatore, debba essere considerata abusiva ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto. In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da detta clausola.

3)

In circostanze come quelle oggetto della causa principale, la mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo, indicazione che riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, può costituire un elemento decisivo nell’ambito dell’accertamento, da parte del giudice nazionale, della circostanza se una clausola di un contratto di credito al consumo relativa al costo di quest’ultimo, nella quale non compaia una siffatta indicazione, sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’art. 4 della direttiva 93/13. Se ciò non dovesse verificarsi, il giudice nazionale può valutare, anche d’ufficio, se, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto, l’omessa indicazione del tasso annuo effettivo globale in una clausola dello stesso relativa al costo di tale credito sia tale da attribuire alla citata clausola un carattere abusivo ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13. Tuttavia, nonostante la possibilità di valutare il citato contratto alla luce della direttiva 93/13, la citata direttiva 87/102 dev’essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno l’art. 4 di quest’ultima direttiva e in base alle quali la mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo comporta che il credito concesso sia considerato esente da interessi e spese.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


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