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Document 62010CA0620

    Causa C-620/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati [Sistema di Dublino — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo — Cittadini di un paese terzo titolari di un visto in corso di validità rilasciato dallo «Stato membro competente» ai sensi del medesimo regolamento — Domanda d’asilo presentata in uno Stato membro diverso dallo Stato competente in forza di detto regolamento — Domanda di permesso di soggiorno in uno Stato membro diverso dallo Stato competente seguita dal ritiro della domanda d’asilo — Ritiro intervenuto prima che lo Stato membro competente abbia accettato la presa in carico — Ritiro che pone termine alle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003]

    GU C 174 del 16.6.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/11


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

    (Causa C-620/10) (1)

    (Sistema di Dublino - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo - Cittadini di un paese terzo titolari di un visto in corso di validità rilasciato dallo «Stato membro competente» ai sensi del medesimo regolamento - Domanda d’asilo presentata in uno Stato membro diverso dallo Stato competente in forza di detto regolamento - Domanda di permesso di soggiorno in uno Stato membro diverso dallo Stato competente seguita dal ritiro della domanda d’asilo - Ritiro intervenuto prima che lo Stato membro competente abbia accettato la presa in carico - Ritiro che pone termine alle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003)

    2012/C 174/14

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

    Parti

    Ricorrente: Migrationsverket

    Convenuti: Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, nonché degli articoli. 5, paragrafo 2, e 16, paragrafi. 3 e 4, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Condizioni di applicazione del regolamento in caso di ritiro di una domanda di asilo — Ritiro di una domanda di asilo presentata da cittadini di un paese terzo nello Stato membro A, nel corso della procedura di individuazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda in base a tale regolamento e dopo che lo Stato membro B ha accettato di prendere in carico i richiedenti — Decisione dell’autorità competente nello Stato membro A di respingere le domande di asilo e di attuare la procedura di trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro B, indipendentemente dal fatto che le domande di asilo presentate nello Stato membro A fossero state ritirate

    Dispositivo

    Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l’effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l’esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo.


    (1)  GU C 72 del 5.3.2011.


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