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Document 62010CA0571

    Causa C-571/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano (Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2003/109/CE — Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo — Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale — Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella protezione sociale — Esclusione delle «prestazioni essenziali» dall’ambito di applicazione di tale deroga — Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti — Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa — Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi)

    GU C 174 del 16.6.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/9


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano) — Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano

    (Causa C-571/10) (1)

    (Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo - Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale - Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella protezione sociale - Esclusione delle «prestazioni essenziali» dall’ambito di applicazione di tale deroga - Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti - Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa - Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi)

    2012/C 174/12

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Bolzano

    Parti

    Ricorrente: Servet Kamberaj

    Convenuti: Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano

    con l’intervento di: Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione Alexander Langer

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Bolzano — Tutela delle minoranze linguistiche — Normativa provinciale recante attuazione del principio fondamentale dell’assetto costituzionale nazionale di tutela delle minoranze linguistiche — Politica sociale — Applicazione di coefficienti diversi per determinare l’importo destinato al sussidio per l’alloggio dei cittadini dell’Unione e dei cittadini di paesi terzi — Criteri di selezione applicabili diversi per la concessione del sussidio per l’alloggio ai cittadini dell’Unione e ai cittadini di paesi terzi — Compatibilità con gli articoli 2 e 6 TFUE e gli articoli 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali — Compatibilità con gli articoli 18, 45 e 49 TFUE — Compatibilità con la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22) e con la direttiva del Consiglio 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44) — Diretta applicabilità delle disposizioni del diritto dell’Unione — Compatibilità con l’articolo 14 CEDU e con l’articolo 1 del Protocollo n. 12 della CEDU — Diretta applicabilità della CEDU ai sensi dell’articolo 6 TUE — Sanzioni applicabili in forza dell’articolo 15 della direttiva 2000/43/CE

    Dispositivo

    1)

    Le questioni prima, quarta, quinta, sesta e settima sollevate dal Tribunale di Bolzano nella causa C-571/10 sono irricevibili.

    2)

    Il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.

    3)

    L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale o regionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un paese terzo, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio summenzionato, a condizione che tale sussidio rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione sopra citata e che il paragrafo 4 del medesimo articolo 11 non trovi applicazione.


    (1)  GU C 46 del 12.2.2011


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