This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CA0543
Case C-543/10: Judgment of the Court (First Chamber) of 7 February 2013 (request for a preliminary ruling from the Cour de cassation — France) — Refcomp SpA v Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA (Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction in civil and commercial matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Interpretation of Article 23 — Jurisdiction clause in a contract concluded between the manufacturer and the initial buyer of goods — Contract forming part of a chain of contracts transferring ownership — Whether that clause may be relied on against the sub-buyer of the goods)
Causa C-543/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Interpretazione dell’articolo 23 — Clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto stipulato tra il produttore e l’acquirente iniziale di un bene — Contratto che rientra in una serie di contratti traslativi di proprietà — Opponibilità di tale clausola nei confronti del subacquirente del bene]
Causa C-543/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Interpretazione dell’articolo 23 — Clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto stipulato tra il produttore e l’acquirente iniziale di un bene — Contratto che rientra in una serie di contratti traslativi di proprietà — Opponibilità di tale clausola nei confronti del subacquirente del bene]
GU C 108 del 13.4.2013, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA
(Causa C-543/10) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Interpretazione dell’articolo 23 - Clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto stipulato tra il produttore e l’acquirente iniziale di un bene - Contratto che rientra in una serie di contratti traslativi di proprietà - Opponibilità di tale clausola nei confronti del subacquirente del bene)
2013/C 108/02
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Refcomp SpA
Convenuti: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza speciale in materia contrattuale — Controversia tra il subacquirente di un bene e il produttore del medesimo — Portata della clausola attributiva della competenza nell’ambito di una serie comunitaria di contratti
Dispositivo
L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza pattuita nel contratto stipulato tra il produttore di un bene e l’acquirente del medesimo non può essere opposta al terzo subacquirente che, in esito ad una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, abbia acquistato tale bene ed intenda avviare un’azione di responsabilità contro il produttore, salvo il caso in cui sia accertato che tale terzo abbia prestato il suo effettivo consenso a detta clausola in conformità ai presupposti indicati in tale articolo.