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Document 62010CA0514

    Causa C-514/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — Wolf Naturprodukte GmbH/Sewar spol. s r.o. [Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione ratione temporis — Esecuzione di una decisione emessa prima dell’adesione dello Stato di esecuzione all’Unione europea]

    GU C 250 del 18.8.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 250/3


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — Wolf Naturprodukte GmbH/Sewar spol. s r.o.

    (Causa C-514/10) (1)

    (Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ambito di applicazione ratione temporis - Esecuzione di una decisione emessa prima dell’adesione dello Stato di esecuzione all’Unione europea)

    2012/C 250/04

    Lingua processuale: il ceco

    Giudice del rinvio

    Nejvyšší soud České republiky

    Parti

    Ricorrente: Wolf Naturprodukte GmbH

    Convenuta: Sewar spol. s r.o.

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší soud České republiky — Interpretazione dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione temporis — Esecuzione di una decisione emessa prima dell’adesione dello Stato di esecuzione all’Unione europea

    Dispositivo

    L’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, affinché tale regolamento sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, è necessario che, al momento della pronuncia di tale decisione, esso fosse in vigore tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro richiesto.


    (1)  GU C 13 del 15.11.2011.


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