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Document 62010CA0307

    Causa C-307/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Person Appointed by the Lord Chancellor — Regno Unito) — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks (Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri — Direttiva 2008/95/CE — Individuazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione — Utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi — Ammissibilità — Portata della protezione conferita dal marchio)

    GU C 250 del 18.8.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 250/2


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Person Appointed by the Lord Chancellor — Regno Unito) — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks

    (Causa C-307/10) (1)

    (Marchi - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri - Direttiva 2008/95/CE - Individuazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio - Requisiti di chiarezza e di precisione - Utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi - Ammissibilità - Portata della protezione conferita dal marchio)

    2012/C 250/02

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    The Person Appointed by the Lord Chancellor

    Parti

    Ricorrente: The Chartered Institute of Patent Attorneys

    Convenuto: Registrar of Trade Marks

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — The person Appointed by the Lord Chancellor — Interpretazione della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25) — Classificazione dei prodotti o dei servizi ai fini della registrazione — Grado di chiarezza e di precisione richiesto riguardo all’individuazione dei prodotti o dei servizi contraddistinti da un marchio

    Dispositivo

    La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che essa esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.

    La direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato nella conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto da ultimo a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979, al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.

    Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.


    (1)  GU C 246 dell’11.9.2010.


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