This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CA0307
Case C-307/10: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 June 2012 (reference for a preliminary ruling from The Person Appointed by the Lord Chancellor — United Kingdom) — Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks (Trade marks — Approximation of laws of the Member States — Directive 2008/95/EC — Identification of the goods or services for which the protection of a trade mark is sought — Requirements of clarity and precision — Use of class headings of the Nice Classification for the purposes of the registration of trade marks — Whether permissible — Extent of protection of the trade mark)
Causa C-307/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Person Appointed by the Lord Chancellor — Regno Unito) — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks (Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri — Direttiva 2008/95/CE — Individuazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione — Utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi — Ammissibilità — Portata della protezione conferita dal marchio)
Causa C-307/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Person Appointed by the Lord Chancellor — Regno Unito) — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks (Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri — Direttiva 2008/95/CE — Individuazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione — Utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi — Ammissibilità — Portata della protezione conferita dal marchio)
GU C 250 del 18.8.2012, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Person Appointed by the Lord Chancellor — Regno Unito) — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks
(Causa C-307/10) (1)
(Marchi - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri - Direttiva 2008/95/CE - Individuazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio - Requisiti di chiarezza e di precisione - Utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi - Ammissibilità - Portata della protezione conferita dal marchio)
2012/C 250/02
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
The Person Appointed by the Lord Chancellor
Parti
Ricorrente: The Chartered Institute of Patent Attorneys
Convenuto: Registrar of Trade Marks
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — The person Appointed by the Lord Chancellor — Interpretazione della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25) — Classificazione dei prodotti o dei servizi ai fini della registrazione — Grado di chiarezza e di precisione richiesto riguardo all’individuazione dei prodotti o dei servizi contraddistinti da un marchio
Dispositivo
La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che essa esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.
La direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato nella conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto da ultimo a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979, al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.
Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.