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Document 62010CA0153

Causa C-153/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV [Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, e 243 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Artt. 10 e 11 — Classificazione delle merci — Informazione tariffaria vincolante — Deduzione da parte di un operatore diverso dal titolare per lo stesso prodotto — Decisione dell’amministrazione nazionale delle dogane — Legittimo affidamento]

GU C 160 del 28.5.2011, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV

(Causa C-153/10) (1)

(Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, e 243 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Artt. 10 e 11 - Classificazione delle merci - Informazione tariffaria vincolante - Deduzione da parte di un operatore diverso dal titolare per lo stesso prodotto - Decisione dell’amministrazione nazionale delle dogane - Legittimo affidamento)

2011/C 160/07

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 12, nn. 2 e 5, 217, n. 1, 243 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa taluni disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Classificazione delle merci — Reclamo contro una decisione adottata dalle autorità doganali relativa alla classificazione di un prodotto — Invocazione da parte del reclamante di un’informazione doganale vincolante emessa dalle autorità doganali di un altro Stato membro concernente un prodotto simile

Dispositivo

1)

L’art. 12, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, nonché gli artt. 10 e 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che colui che presenta le dichiarazioni doganali in proprio nome e per proprio conto non può avvalersi di un’informazione tariffaria vincolante di cui non sia titolare egli stesso, ma una società cui è collegato e su incarico della quale ha presentato tali dichiarazioni.

2)

Gli artt. 12, nn. 2 e 5, e 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, nonché l’art. 11 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, in combinato disposto con l’art. 243 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riscossione di dazi doganali, la parte interessata può contestare tale riscossione presentando, a titolo di prova, un’informazione tariffaria vincolante rilasciata per gli stessi prodotti in un altro Stato membro senza che tale informazione tariffaria vincolante possa produrre gli effetti giuridici ad essa relativi. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire se le norme processuali pertinenti dello Stato membro interessato prevedano la possibilità di presentare tali mezzi di prova.

3)

L’art. 12 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, e l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 12/97, devono essere interpretati nel senso che una decisione nazionale che riconosca alle autorità nazionali la possibilità di riferirsi, ai fini della classificazione doganale di prodotti dichiarati, ad un’informazione tariffaria vincolate rilasciata ad un terzo per gli stessi prodotti, non può aver creato, in capo agli importatori, un legittimo affidamento nella possibilità di avvalersi di tale decisione.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


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