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Document 62009TN0137

Causa T-137/09: Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R10)

GU C 129 del 6.6.2009, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/19


Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R10)

(Causa T-137/09)

2009/C 129/34

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nike International Ltd (Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. De Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Aurelio Muñoz Molina (Santa Pola, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Modificare la decisione impugnata nella parte relativa all’inammissibilità del ricorso, dichiarando lo stesso ammissibile, e ordinare che la commissione di ricorso proceda di conseguenza ad esaminare il merito del medesimo.

In subordine, accertare la violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 e delle altre disposizioni applicabili da parte della commissione di ricorso e della divisione di opposizione, ordinando che il procedimento sia riportato ad una fase anteriore in modo da porre rimedio alla mancata possibilità della ricorrente (Nike International Ltd) di correggere le anomalie in qualità di cessionaria del diritto anteriore e/o, quantomeno, la corretta notifica della decisione al rappresentante del titolare anteriore (DL Sports & Marketing Ltda).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Aurelio Muñoz Molina.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «R10» (domanda di registrazione n. 4813713), per beni e servizi appartenenti alle classi 18, 25 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio spagnolo non registrato «R10».

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione per vizi di forma, e, in particolare, per violazione del combinato disposto dell’art. 58 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario (1) e dell’art. 49, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (2).

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata valutazione delle condizioni relative alla ricevibilità del presente ricorso, violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti.


(1)  GU 1994, L 11, pag. 1.

(2)  GU 1995, L 303, pag. 1


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